IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  20 settembre  1980, n. 574, sull'unificazione e
riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli Enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  1  febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, agli Agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri,  modificato  dal  decreto  legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il  regolamento  recante  norme  per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio   militare,   con   annesso  elenco  delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
    Vista   la  direttiva  tecnica  19 aprile  2000  della  Direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione generale della
sanita'  militare  per  delineare  il  profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto   il  decreto  ministeriale  12 gennaio  2001,  emanato  in
applicazione    dell'art. 5,   comma 2,   del   sopracitato   decreto
legislativo  5 ottobre  2000,  n. 298,  concernente,  tra  l'altro, i
titoli  di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per l'ammissione ai
concorsi  per  il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di
merito,  nonche'  la  composizione  delle  commissioni esaminatrici e
successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Ravvisata  la  necessita'  di indire un concorso per la nomina di
ufficiali  in  servizio  permanente  del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri,  compreso  nel  piano  dei  reclutamenti  del  personale
militare predisposto per l'anno 2003;
    Ravvisata  l'opportunita'  di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non   abbia  luogo,  per  motivi  di  economicita'  e  di  speditezza
dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle  domande  di
partecipazione   presentate   venisse  ritenuto  compatibile  con  le
esigenze  di  selezione  dell'Arma dei carabinieri e con i termini di
conclusione della procedura concorsuale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.   E'  indetto  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento   di   cinquanta  sottotenenti  in  servizio  permanente
effettivo  nel  ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, con riserva
di  ventisette  posti  a favore degli appartenenti al ruolo ispettori
nella  qualifica  e  nei  gradi di luogotenente, maresciallo aiutante
sostituto   ufficiale  di  pubblica  sicurezza,  maresciallo  capo  e
maresciallo   ordinario   in   servizio   permanente   dell'Arma  dei
carabinieri  e  di diciotto posti a favore degli ufficiali subalterni
di  complemento  dell'Arma  dei  carabinieri  vincolati  alla data di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di  cui al
successivo  art. 4,  comma 1,  alla ferma biennale di cui all'art. 37
della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata nelle premesse.
    2. I posti riservati agli appartenenti al ruolo ispettori ed agli
ufficiali   in   ferma   biennale   di  cui  al  precedente  comma 1,
eventualmente  non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei,
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della
graduatoria di cui al successivo art. 16.