IL COMANDANTE GENERALE

    Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
    Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
    Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53;
    Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162;
    Visto  il  decreto-legge  18 gennaio  1992,  n. 9, convertito con
legge 28 febbraio 1992, n. 217;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo 1995 e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive
modificazioni;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista   le  direttive  tecniche  in  data  19 aprile  2000  della
Direzione  Generale della Sanita' Militare emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare  e  per  delineare  il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione delle D.M. 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297;
    Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    Visto il decreto ministeriale datato 2 agosto 2002;

                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2002,
di   quattrocentonovanta   allievi  carabinieri  effettivi  in  ferma
quadriennale,  riservato  ai  volontari  di truppa delle Forze Armate
che:
      congedati,  abbiano  concluso la ferma breve o prefissata senza
demerito;
      alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione delle
domande,  abbiano  svolto almeno due anni di servizio senza demerito,
in qualita' di volontario in ferma breve, ovvero in ferma prefissata.
    2. I posti a concorso sono cosi' ripartiti:
      trecentocinquantotto     per     il    personale    proveniente
dall'Esercito;
      settantatre per il personale proveniente dalla Marina Militare;
      cinquantanove  per  il  personale  proveniente dall'Aeronautica
Militare.
    I  posti eventualmente non coperti verranno portati ad incremento
di  quelli  previsti  per  l'anno successivo e destinati al succitato
personale delle Forze Armate, salvo quanto previsto dall'art. 12.