IL VICE DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la  legge  10  aprile  1954,  n.  113,  sullo  stato degli
ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'esercito e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   20   settembre  1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'esercito,   della   marina   e
del'aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  24  dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n.
62,  che  approva il regolamento concernente i criteri e le modalita'
per  l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonche', la durata
dei  corsi  allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e
successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  o di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il  decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  concernente  il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di  altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha
ridotto  a  quattordici  mesi  la  ferma di leva per gli ufficiali di
complemento;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo  28  novembre  1997,  n.  464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'art.  1,  comma  1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    Visto   il   decreto   legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della difesa 22 aprile 1999, n.
188,  concernente  il  regolamento recante norme per l'individuazione
dei  limiti  di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  per  il
reclutamento    del   personale   dell'esercito,   della   marina   e
dell'aeronautica;
    Vista  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000, n. 116, recante modificazioni al sopracitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto   il   decreto  ministeriale  4  luglio  2002,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  non  prevede  per  l'anno 2003 partecipazione di
personale femminile ai concorsi per l'ammissione ai corsi per allievi
ufficiali di complemento dell'Esercito;
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della piu' volte citata
legge  20  ottobre  1999,  n. 380, concernente il regolamento recante
norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al servizio militare, con
annesso  elenco  delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita';
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19  aprile  2000  della direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n.   445,  concernente  il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Ritenuto,  al fine di soddisfare prioritarie esigenze della Forza
armata,  di  prevedere  che  il  reclutamento  di giovani laureati in
discipline  di  particolare  interesse,  quali  medicina e chirurgia,
ingegneria  civile  ed  ingegneria edile, da ammettere alla frequenza
dei  corsi  allievi  ufficiali  di  complemento che avranno luogo nel
corso del 2003 avvenga per aree geografiche;
    Visto  l'art.  2,  comma  3,  del decreto ministeriale 26 gennaio
1998,  registrato  alla Corte dei conti il 20 febbraio 1998, registro
n.   1  Difesa,  foglio  n.  259,  recante  "struttura  ordinativa  e
competenze  della  direzione  generale  per il personale militare del
Ministero della difesa",

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.   Sono   indetti  i  seguenti  concorsi  per  l'ammissione  di
quattrocentocinquantatre   giovani   ai   sottonotati  corsi  allievi
ufficiali  di  complemento  (AUC) per il conseguimento della nomina a
sottotenente di complemento del Corpo degli ingegneri dell'Esercito e
del   Corpo  sanitario  (medici,  chimici-farmacisti,  odontoiatri  e
veterinari)  dell'Esercito,  con  il numero di posti e con le date di
inizio a fianco di ciascun corso indicati:
      a) Corpo degli ingegneri dell'esercito (AUC Corpo ingegneri):
      a) 1) 114o corso: 36 posti - incorporazione 8 gennaio 2003;
      a) 2) 115o corso: 36 posti - incorporazione 2 aprile 2003;
      a) 3) 116o corso: 36 posti - incorporazione 2 luglio 2003;
      a) 4) 117o corso: 36 posti - incorporazione 1 ottobre 2003.
    Il  numero  dei giovani da ammettere a ciascun corso e' ripartito
in  base  al  possesso dei diplomi di laurea sottoindicati, ovvero di
quelli  ai  medesimi  corrispondenti  indicati  al successivo art. 2,
comma  1,  lettera  d)  (1)  e,  per  i  soli concorrenti laureati in
ingegneria civile/edile, alle aree geografiche indicate nell'allegato
"C", che costituisce parte intregrante del presente decreto:

                         |114° corso|115° corso|116° corso|117° corso
---------------------------------------------------------------------
ingegneria chimica       | 1        | 2        | 1        | 2
---------------------------------------------------------------------
ingegneria civile/edile  | 8        | 8        | 8        | 9
---------------------------------------------------------------------
ingegneria elettronica   | 9        | 9        | 9        | 9
---------------------------------------------------------------------
ingegneria elettrica     | 2        | 2        | 2        | 1
---------------------------------------------------------------------
ingegneria meccanica     | 8        | 8        | 8        | 8
---------------------------------------------------------------------
ingegneria informatica   | 3        | 3        | 3        | 3
---------------------------------------------------------------------
ingegneria aeronautica   | 1        | 1        |-         | 1
---------------------------------------------------------------------
ingegneria nucleare      | 1        | 1        | 1        |-
---------------------------------------------------------------------
chimica e chimica        |          |          |          |
industriale              | 1        | 1        | 1        | 1
---------------------------------------------------------------------
fisica                   | 1        |-         | 1        | 1
---------------------------------------------------------------------
matematica               |-         | 1        | 1        |-
---------------------------------------------------------------------
scienze dell'informazione| 1 --     |- --      | 1 --     | 1 --
---------------------------------------------------------------------
Totale  .  .  .          |36        |36        |36        |36

      b) Corpo   sanitario   dell'Esercito   -  medici,  odontoiatri,
chimicifarmacisti e veterinari (AUC Corpo sanitario):
      b) 1) 142o  corso  -  posti: 83 medici, 3 chimici-farmacisti, 8
odontoiatri e 9 veterinari - incorporazione 8 gennaio 2003;
      b) 2) 143o  corso  -  posti: 83 medici, 3 chimici-farmacisti, 8
odontoiatri e 9 veterinari - incorporazione 21 maggio 2003;
      b) 3) 144o  corso  -  posti: 83 medici, 3 chimici-farmacisti, 8
odontoiatri e 9 veterinari - incorporazione 1 ottobre 2003.
    Il  numero  dei giovani da ammettere a ciascun corso e' ripartito
in base al possesso dei diplomi di laurea indicati al successivo art.
2,  comma  1,  lettera  d)  (2) e, per i soli concorrenti laureati in
medicina  e  chirurgia,  alle aree geografiche indicate nell'allegato
"D" che costituisce parte integrante del presente decreto.
    2. Il  numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere  a)  e  b)  potra'  subire  modificazioni  fino  alla data di
approvazione  della  relativa  graduatoria  di  merito, qualora fosse
necessario  soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali di complemento.
    3. Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 3, del decreto ministeriale 11
febbraio  1988,  n.  62,  citato  nelle  premesse, il Ministero della
difesa  ha  facolta'  di  sopprimere  qualsiasi  corso indetto con il
presente decreto e di trasferire giovani da un corso all'altro.