IL RETTORE

    Vista  la  legge  2 dicembre  1991,  n. 390,  ed  in  particolare
l'art. 17  che  prevede  la  istituzione di un fondo per l'erogazione
delle  borse  di  studio  per l'incentivazione e la razionalizzazione
della frequenza universitaria;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
30 aprile  1997  in  tema  di "Uniformita' di trattamento sul diritto
agli  studi  universitari",  che fra l'altro, disciplina i criteri di
valutazione   delle   condizioni   economiche  e  patrimoniali  degli
studenti;
    Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1997, n. 218, concernente
borse    di    studio    finalizzate   all'incentivazione   ed   alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
    Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in tema di
"Autonomia didattica degli atenei";
    Vista   la  deliberazione  del  senato  accademico  n. 46  dell'1
febbraio   1999   con   cui   veniva  approvato  il  regolamento  per
l'assegnazione delle suddette borse di studio;
    Visto  il  decreto rettorale n. 406 del 17 febbraio 1999, con cui
venivano apportate modifiche al citato regolamento;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
9 aprile 2001 in tema di "Uniformita' di trattamento sul diritto agli
studi universitari" ed in particolare gli articoli 2, commi 5, 6 e 12
che,  rispettivamente,  disciplinano le modalita' di assegnazione, da
parte   delle   universita',   di   borse   di   studio   finalizzate
all'incentivazione   ed   alla   razionalizzazione   della  frequenza
universitaria  nonche' le procedure di selezione dei beneficiari ed i
criteri di determinazione del merito;
    Visto  l'art. 14  del  sopracitato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  9 aprile  2001 che, in tema di interventi a
favore   degli  studenti  in  situazione  di  handicap,  al  comma 2,
stabilisce  che  per  gli  studenti  con disabilita' non inferiore al
66 per  cento  i  requisiti  di  merito possono discostarsi da quelli
previsti dallo stesso decreto sino ad un massimo del 40 per cento;
    Considerato  che  e'  necessario  adeguare  le  disposizioni  del
regolamento  di  Ateneo sopracitato alle disposizioni del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9 aprile  2001, in tema di
diritto  allo  studio  universitario,  per  le  parti  immediatamente
applicabili;
    Visto  il  programma  di attivita' AS 1 - progetto 1 - interventi
diretti  ed  indiretti in favore degli studenti - legge n. 390/1991 e
successive modificazioni", approvato dal consiglio di amministrazione
con  deliberazione  n. 24  in  data  18 dicembre  2001  e  dal senato
accademico  con  deliberazione n. 31 in data 19 dicembre 2001 con cui
e'  stata prevista per l'anno accademico 2001/2002, la istituzione di
n. 35 borse di studio per la incentivazione e razionalizzazione della
frequenza universitaria;
    Visto  il  verbale  n. 6 della commissione diritto allo studio in
data  12 aprile  2002  da  cui  si evince che il predetto consesso ha
proposto,  fra  l'altro, che le borse di studio per la incentivazione
alla  frequenza  vengano  aumentate  di  trenta  unita'  e  cioe'  da
trentacinque  a sessantacinque, subordinatamente al reperimento della
necessaria  copertura  finanziaria  da parte dei competenti organi di
governo;
    Vista   la  deliberazione  n. 174  in  data  27 giugno  2002  del
consiglio  di amministrazione con cui il citato consesso ha approvato
l'incremento  del  numero delle borse di studio per la incentivazione
alla frequenza universitaria di trenta unita' e cioe' da trentacinque
a sessantacinque per una spesa ulteriore, oltre quella gia' approvata
in  sede  di  bilancio  di  previsione  per l'esercizio 2002, pari ad
Euro 62.017,50;
    Considerato  che e' necessario procedere, con tutta urgenza, alla
emanazione del bando di concorso in modo che le procedure concorsuali
si  concludano  entro  il  mese  di ottobre c.a. e si possa procedere
tempestivamente  alla  erogazione delle borse di studio in favore dei
relativi vincitori;
    Visto l'art. 21 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;

                              Decreta:

    In   conformita'   alle  disposizioni  previste  dalla  legge  n.
2 dicembre  1991,  n. 390,  art. 17  "Norme  sul  diritto  agli studi
universitari",  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile  1997  ed  alle disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  9 aprile  2001,  in  quanto  applicabili,
l'universita'  di  Lecce istituisce, per l'anno accademico 2001/2002,
il  concorso  per  l'assegnazione  di  sessantacinque borse di studio
finalizzate   all'incentivazione   e   alla  razionalizzazione  della
frequenza universitaria.
                               Art. 1.
                       Modalita' - beneficiari
    1.1 Le   borse   di  studio  finalizzate  alla  incentivazione  e
razionalizzazione   della  frequenza  universitaria  sono  di  durata
annuale   e   sono   confermabili   come   segue:  per  gli  studenti
immatricolati,  nell'anno  2001/2002,  ai  corsi  di  laurea attivati
dall'universita'  di  Lecce,  per  un periodo pari a sette semestri a
partire dall'anno di prima iscrizione.
    1.2 L'importo massimo della borsa di studio e' stabilito in:
      Euro 1.032,90 per studenti "in sede";
      Euro 1.549,36 per studenti "pendolari";
      Euro 2.065,83 per studenti "fiori sede".
    1.3 Definizione   di   studente   "in  sede"  -  "fuori  sede"  -
"pendolare":
      a) sono considerati "in sede" gli studenti residenti nel comune
di  Lecce  e  nei  comuni confinanti con relative frazioni: Arnesano,
Cavallino,  Lequile,  Lizzanello,  Monteroni  di  Lecce,  Novoli, San
Cesareo  di  Lecce,  San  Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi,
Vernole;
      b) sono  considerati  "fuori  sede"  gli  studenti residenti in
tutti gli altri comuni, a condizione che risultino vincitori di posto
alloggio  presso  le  strutture  dell'EDISU  o  dichiarino  di essere
domiciliati presso il comune sede dell'Ateneo o presso uno dei comuni
confinanti  di  cui alla precedente lettera a) con regolare contratto
di  locazione  od altro atto a titolo oneroso debitamente registrati,
di  durata  non inferiore a 10 mesi (art. 4, comma 8, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001).
      c) sono  considerati  "pendolari"  gli  studenti,  residenti in
tutti  gli  altri  comuni, privi del contratto di locazione o che non
abbiano  preso  alloggio  con  atti  a  titolo  oneroso,  debitamente
registrati  ovvero  non  vincitori  del posto alloggio presso l'EDISU
(art. 4,  comma 8,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001).