IL RETTORE Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'art. 17 che prevede la istituzione di un fondo per l'erogazione delle borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 in tema di "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari", che fra l'altro, disciplina i criteri di valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali degli studenti; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1997, n. 218, concernente borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in tema di "Autonomia didattica degli atenei"; Vista la deliberazione del senato accademico n. 46 dell'1 febbraio 1999 con cui veniva approvato il regolamento per l'assegnazione delle suddette borse di studio; Visto il decreto rettorale n. 406 del 17 febbraio 1999, con cui venivano apportate modifiche al citato regolamento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 in tema di "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari" ed in particolare gli articoli 2, commi 5, 6 e 12 che, rispettivamente, disciplinano le modalita' di assegnazione, da parte delle universita', di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria nonche' le procedure di selezione dei beneficiari ed i criteri di determinazione del merito; Visto l'art. 14 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 che, in tema di interventi a favore degli studenti in situazione di handicap, al comma 2, stabilisce che per gli studenti con disabilita' non inferiore al 66 per cento i requisiti di merito possono discostarsi da quelli previsti dallo stesso decreto sino ad un massimo del 40 per cento; Considerato che e' necessario adeguare le disposizioni del regolamento di Ateneo sopracitato alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, in tema di diritto allo studio universitario, per le parti immediatamente applicabili; Visto il programma di attivita' AS 1 - progetto 1 - interventi diretti ed indiretti in favore degli studenti - legge n. 390/1991 e successive modificazioni", approvato dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 24 in data 18 dicembre 2001 e dal senato accademico con deliberazione n. 31 in data 19 dicembre 2001 con cui e' stata prevista per l'anno accademico 2001/2002, la istituzione di n. 35 borse di studio per la incentivazione e razionalizzazione della frequenza universitaria; Visto il verbale n. 6 della commissione diritto allo studio in data 12 aprile 2002 da cui si evince che il predetto consesso ha proposto, fra l'altro, che le borse di studio per la incentivazione alla frequenza vengano aumentate di trenta unita' e cioe' da trentacinque a sessantacinque, subordinatamente al reperimento della necessaria copertura finanziaria da parte dei competenti organi di governo; Vista la deliberazione n. 174 in data 27 giugno 2002 del consiglio di amministrazione con cui il citato consesso ha approvato l'incremento del numero delle borse di studio per la incentivazione alla frequenza universitaria di trenta unita' e cioe' da trentacinque a sessantacinque per una spesa ulteriore, oltre quella gia' approvata in sede di bilancio di previsione per l'esercizio 2002, pari ad Euro 62.017,50; Considerato che e' necessario procedere, con tutta urgenza, alla emanazione del bando di concorso in modo che le procedure concorsuali si concludano entro il mese di ottobre c.a. e si possa procedere tempestivamente alla erogazione delle borse di studio in favore dei relativi vincitori; Visto l'art. 21 dello statuto di autonomia di questo Ateneo; Decreta: In conformita' alle disposizioni previste dalla legge n. 2 dicembre 1991, n. 390, art. 17 "Norme sul diritto agli studi universitari", dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 ed alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, in quanto applicabili, l'universita' di Lecce istituisce, per l'anno accademico 2001/2002, il concorso per l'assegnazione di sessantacinque borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria. Art. 1. Modalita' - beneficiari 1.1 Le borse di studio finalizzate alla incentivazione e razionalizzazione della frequenza universitaria sono di durata annuale e sono confermabili come segue: per gli studenti immatricolati, nell'anno 2001/2002, ai corsi di laurea attivati dall'universita' di Lecce, per un periodo pari a sette semestri a partire dall'anno di prima iscrizione. 1.2 L'importo massimo della borsa di studio e' stabilito in: Euro 1.032,90 per studenti "in sede"; Euro 1.549,36 per studenti "pendolari"; Euro 2.065,83 per studenti "fiori sede". 1.3 Definizione di studente "in sede" - "fuori sede" - "pendolare": a) sono considerati "in sede" gli studenti residenti nel comune di Lecce e nei comuni confinanti con relative frazioni: Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesareo di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Vernole; b) sono considerati "fuori sede" gli studenti residenti in tutti gli altri comuni, a condizione che risultino vincitori di posto alloggio presso le strutture dell'EDISU o dichiarino di essere domiciliati presso il comune sede dell'Ateneo o presso uno dei comuni confinanti di cui alla precedente lettera a) con regolare contratto di locazione od altro atto a titolo oneroso debitamente registrati, di durata non inferiore a 10 mesi (art. 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001). c) sono considerati "pendolari" gli studenti, residenti in tutti gli altri comuni, privi del contratto di locazione o che non abbiano preso alloggio con atti a titolo oneroso, debitamente registrati ovvero non vincitori del posto alloggio presso l'EDISU (art. 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001).