IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge  8 luglio  1998, n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
    Vista  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64, recante "Istituzione del
servizio civile nazionale";
    Visto  in  particolare  l'art. 5,  comma 4, della legge n. 64 del
2001,   che   prevede,   con   riferimento  al  periodo  transitorio,
l'ammissione  alla prestazione del servizio civile su base volontaria
delle cittadine italiane di eta' compresa tra i diciotto e i ventisei
anni  e  dei  cittadini riformati per inabilita' al servizio militare
che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta';
    Visto  l'art. 6,  comma 1,  della citata legge n. 64, che prevede
che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
stabilita,  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie del Fondo
nazionale  per  il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi
al servizio civile nel periodo transitorio;
    Vista  la  circolare  del direttore dell'Ufficio nazionale per il
servizio  civile  in  data  21 settembre  2001, recante "Disposizioni
regolanti   l'avvio  del  servizio  civile  volontario  in  Italia  e
all'estero  ai  sensi  della legge 6 marzo 2001, n. 64, e della legge
8 luglio 1998, n. 230";
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
25 gennaio  2002  recante, tra l'altro, la determinazione, per l'anno
2002,  del contingente di giovani ammessi al servizio civile ai sensi
dell'art. 6,   comma 1   della  legge  n. 64  del  2001  e  ulteriori
disposizioni  relative  al trattamento economico e al servizio civile
all'estero;
    Rilevato   che  alla  data  odierna,  in  relazione  ai  progetti
presentati  dagli  enti  entro  la data del 1 settembre 2002, secondo
quanto  previsto  dalla  circolare  del  17 luglio 2002 del direttore
generale  dell'Ufficio  nazionale  per il servizio civile, sono stati
approvati  dall'Ufficio  915  progetti,  che consentono di avviare al
servizio settemilanovecentottantotto volontari;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Generalita'

    E'     indetto     un     bando     per     la    selezione    di
settemilanovecentottantotto  volontari  da  impiegare per l'anno 2002
nei  progetti  di  servizio  civile,  in  Italia e all'estero, di cui
all'elenco   contenuto   nell'allegato   1,   approvati  dall'Ufficio
nazionale  per  il servizio civile (di seguito: "l'Ufficio") ai sensi
dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
    L'impiego  dei  volontari  nei  progetti  decorre  dalla data del
30 dicembre  2002.  E'  facolta'  dell'Ufficio  modificare la data di
inizio servizio in relazione alla data di arrivo delle graduatorie di
cui al successivo art. 5, nonche' alla completezza delle informazioni
inserite  nel  file  in  Excel  di  cui al citato art. 5. L'eventuale
diversa  data  di  partenza  sara' concordata con l'ente presso cui i
progetti  sono realizzati e dovra' coincidere, di norma, con il primo
giorno del mese.
    L'Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure
e  le  modalita'  indicate  al successivo art. 5, la data di avvio al
servizio.
    La durata del servizio e' di dodici mesi.
    Il  periodo  di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a
richiesta   dell'interessato,   ai   fini   del   diritto   e   della
determinazione  della misura dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di
copertura   previdenziale  figurativa  riservato  agli  obiettori  di
coscienza in servizio civile obbligatorio.
    Ai  volontari  in servizio civile spetta un trattamento economico
di Euro 433,80 mensili al lordo della ritenuta fiscale del 18%.