In  esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1677
assunta  nella riunione del 9 ottobre 2002 e' indetto avviso pubblico
per  attribuzione  di  un  incarico  a tempo determinato di dirigente
medico,    direttore    di   struttura   complessa,   disciplina   di
organizzazione  servizi sanitari di base in sostituzione del titolare
del  posto  in  aspettativa  senza  assegni ai sensi dell'art. 3-bis,
comma   11  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502  e
successive  modificazioni  ed integrazioni presso l'azienda sanitaria
locale n. 11 di Vercelli.
    Il  presente avviso e' indetto ai sensi dell'art. 18, commi 5 e 6
del  Contratto collettivo nazionale del lavoro della dirigenza medica
e veterinaria dell'8 giugno 2000.
    L'incarico  a  tempo  determinato  sara'  conferito  per tutta la
durata dell'aspettativa concessa al titolare del posto.
    Le   modalita'   di   attribuzione  del  predetto  incarico  sono
disciplinate  dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997,  n. 484,  dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal
decreto  legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e dal decreto legislativo
28 luglio 2000. n. 254.
    Per  la  partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali per l'ammissione.

    Cittadinanza  italiana,  salve  le  equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
    Idoneita'   fisica   all'impiego.  L'accertamento  dell'idoneita'
fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette  e'  effettuato  a  cura dell'Azienda sanitaria locale prima
dell'immissione  in  servizio;  il  personale dipendente da pubbliche
amministrazioni  ed  il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed  enti  di  cui  agli  articoli 25  e  26, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 dicembre 1979, n. 761 e' dispensato
dalla visita medica.
    Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato  attivo  nonche',  coloro  che siano stati dispensati
dall'impiego  presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego  stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' insanabile.

Requisiti specifici per l'ammissione.

    a) iscrizione  all'Albo  dell'Ordine  dei  medici,  attestata  da
certificazione  in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale
di  uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla
selezione,  fermo  restando  l'obbligo  dell'iscrizione  all'albo  in
Italia prima dell'assunzione in servizio;
    b)  anzianita'  di  servizio  di  sette anni, di cui cinque nella
disciplina   o  disciplina  equipollente,  e  specializzazione  nella
disciplina o in disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio
di dieci anni nella disciplina. Limitatamente ad un quinquennio dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre  1997,  n. 484  (1  febbraio  1998) in forza dell'art. 5,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, per
le  discipline  di  nuova  istituzione  l'anzianita' di servizio e la
specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o
confluiti  nelle nuove discipline. L'anzianita' di servizio utile per
l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso
amministrazioni  pubbliche,  istituti  di ricovero e cura a carattere
scientifico,   istituti   o   cliniche   universitarie   e   istituti
zooprofilattici  sperimentali  salvo  quanto  previsto dai successivi
articoli.  E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico,
di  supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello
prestato  con  qualifiche  di  volontario, di precario, di borsista o
similari,  ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico
del   decreto-legge   23 dicembre   1978,   n. 817,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  19 febbraio  1979, n. 54. Il triennio di
formazione  di  cui  all'art.  17  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  20 dicembre  1979, n. 761, e' valutato con riferimento al
servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine
nelle  certificazioni  dovranno essere specificate le date iniziali e
terminali  del  periodo prestato in ogni singola disciplina. Ai sensi
del  decreto  23 marzo  2000,  n. 184  nell'ambito  del  requisito di
anzianita'  di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso
di  specializzazione,  dall'art.  5, comma 1, lettera b), del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  10 dicembre  1997,  n. 484,  e'
valutabile  il  servizio  prestato in regime convenzionale a rapporto
orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie
e  del  Ministero  della  sanita'  in  base  ad accordi nazionali. Il
servizio  predetto e' valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto  rapportato  a  quello  dei  medici  dipendenti  delle aziende
sanitarie.   I   certificati   di  servizio,  rilasciati  dall'organo
competente,  devono  contenere l'indicazione dell'orario di attivita'
settimanale.  Il servizio e' valutabile per la disciplina oggetto del
rapporto  convenzionale  con  riferimento  alla  specializzazione  in
possesso.  Ai  fini  della  valutazione  dei servizi prestati e delle
specializzazioni  possedute  dal  candidato  si  fa  riferimento alle
rispettive  tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
Ai fini  del  presente  regolamento le specializzazioni in medicina e
chi-crurgia,  non  ricomprese  negli elenchi formati ed aggiornati ai
sensi   degli   articoli  1,  comma 2,  e  8,  comma 1,  del  decreto
legislativo  8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo
se  il  relativo  corso  di  formazione  e'  iniziato prima dell'anno
accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti
elenchi  dopo  il  predetto  anno  accademico.  A  partire  dall'anno
accademico  1991/1992  la  tipologia delle specializzazioni e' quella
indicata  nei  predetti  elenchi.  Fermo  restando la rilevanza degli
indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso
e'  iniziato  prima  dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed
orientamenti,  eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di
specializzazioni iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno
alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
    c) curriculum  ai  sensi  dell'art. 8  del decreto del Presidente
della  Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 in cui sia documentata una
specifica  attivita'  professionale  ed  adeguata esperienza ai sensi
dell'art. 6  del  decreto  del Presidente della Repubblica succitato.
Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui allo stesso art. 6,
comma 1,   si  prescinde  dal  requisito  della  specifica  attivita'
professionale;
    d) attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento del
primo  corso  di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto
del  Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, l'incarico
di  secondo  livello  dirigenziale e' attribuito senza l'attestato di
formazione  manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisirlo entro
un anno dall'inizio dell'incarico.
    Limitatamente  ad  un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del  decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
(1  febbraio  1998),  coloro  che  sono  in  possesso  dell'idoneita'
conseguita  in  base  al pregresso ordinamento, possono accedere agli
incarichi   di  secondo  livello  dirigenziale  nella  corrispondente
disciplina   anche   in   mancanza   dell'attestato   di   formazione
manageriale,   fermo  restando  l'obbligo,  nel  caso  di  assunzione
dell'incarico,  di  acquisire  l'attestato  entro un anno dall'inizio
dell'incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione  successivamente  al conferimento dell'incarico, determina la
scadenza dall'incarico stesso;
    Considerati  i  limiti  massimi  di  eta'  previsti dalla vigente
normativa  per  il  collocamento  a  riposo, dei dirigenti medici del
Servizio   sanitario   nazionale,  l'ammissione  all'incarico  potra'
avvenire  nei  confronti  di quei candidati la cui eta', all'atto del
conferimento  dell'incarico  stesso,  sia  tale  da  non superare, al
termine  finale  dei  cinque  anni, il sessantacinquesimo anno, fatta
salva    l'applicazione    dell'art. 16   del   decreto   legislativo
n. 503/1992.
    Nei  confronti  dei soggetti appartenenti gia' al secondo livello
dirigenziale  presso altre Aziende di servizio sanitario nazionale e'
possibile   derogare   alla   durata  quinquennale  dell'incarico  in
relazione al raggiungimento del limite massimo di eta'. Si rinvia, al
riguardo  alle  Circolari  del  Ministro  della  sanita'  n. 1221 del
10 maggio  1996  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 118  del
22 maggio 1996) e n. 900.1/5.1.38.44/583 del 3 marzo 1997.
    I  requisiti  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del
termine  stabilito  per la presentazione delle domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissibilita' all'avviso.

Presentazione delle domande.

    Le domande di ammissione redatte su carta semplice ed indirizzate
al   Direttore   generale  dell'Azienda  sanitaria  locale  n. 11  di
Vercelli,   devono  essere  presentate  entro  il  trentesimo  giorno
successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso, per
estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica, all'Azienda
sanitaria locale n. 11 - corso M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli.
    Si  precisa  che  per  la  domanda inoltrata a mezzo del servizio
postale  la  data  di  spedizione  e'  comprovata  dal  timbro a data
dell'Ufficio postale accettante.
    Qualora  la  scadenza  coincida con giorno festivo, il termine di
presentazione  s'intende  prorogato  al  primo  giorno successivo non
festivo.
    Il  ritardo  nella  presentazione  della  domanda alla sede sopra
indicata,   quale   ne   sia   la  causa,  anche  se  non  imputabile
all'aspirante,   comporta   la  non  ammissibilita'  di  quest'ultimo
all'avviso.
    Nella  domanda  gli  aspiranti  devono indicare, sotto la propria
responsabilita':
      a) il cognome e nome;
      b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
      c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
      d) il  comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi  della  loro  non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
      e) le eventuali condanne penali riportate;
      f) i titoli di studio posseduti;
      g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
      h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      i) i   servizi   prestati   come   impiegati  presso  pubbliche
amministrazioni  e  le  eventuali  cause  di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
    Nella  domanda di ammissione all'avviso l'aspirante deve indicare
il  domicilio  presso  il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla precedente lettera b).
    Ai  sensi  dell'art.  3,  comma 5,  della  legge  15 maggio 1997,
n. 127,  la  firma  del  candidato  in calce alla domanda non e' piu'
soggetta ad autenticazione.
    Non  saranno  comunque  prese  in  considerazione  le  domande di
partecipazione che perverranno all'Azienda prive della sottoscrizione
del candidato.
    L'amministrazione  declina  sin  d'ora  ogni  responsabilita' per
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito   da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione  del  cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, o
per  eventuali  disguidi postati o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda.

    Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
      1)   certificazioni   comprovanti  il  possesso  dei  requisiti
specifici di ammissione;
      2)  curriculum  professionale, datato e firmato dall'aspirante.
Il   curriculum   professionale   dovra'   essere   documentato   con
riferimento:
        a)  alla  tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
        b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
        c)   alla   tipologia   qualitativa   e   quantitativa  delle
prestazioni effettuate dal candidato;
        d)  ai  soggiorni  di studio o di addestramento professionale
per  attivita'  attinenti  alla  disciplina  in  rilevanti  strutture
italiane  o  estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione
dei tirocini obbligatori;
        e)  alla  attivita'  didattica  presso corsi di studio per il
conseguimento    di   diploma   universitario,   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
        f)   alla  partecipazione  a  corsi,  congressi,  convegni  e
seminari,  anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di
cui   all'art. 9   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
    Nella  valutazione  del  curriculum  e'  presa in considerazione,
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   o   straniere,
caratterizzate  da  criteri  di  filtro nell'accettazione dei lavori,
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
    I  contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla succitata
lettera  c),  (tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate   dal   candidato)  e  le  pubblicazioni,  possono  essere
autocertificati  dal  candidato  ai  sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      3)  Un  elenco  in  triplice  copia,  in  carta  semplice,  dei
documenti e dei titoli presentati.
    I  titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata  ai sensi di legge; ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
    Con  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' e' peraltro
possibile  comprovare  la  conformita'  all'originale  della copia di
pubblicazione,  ovvero  di  titoli di studio o di servizio o di altro
documento ritenuto utile ai fini della formulazione dell'elenco degli
idonei  (articoli 19  e  47  decreto  del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445).
    Le  dichiarazioni  sostitutive  rese dai candidati ai sensi degli
articoli 46   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000  dovranno  contenere tutti gli elementi utili e necessari
ai  fini  della  valutazione,  secondo le indicazioni specificate nel
fac-simile  di  domanda  e  nelle  note  di compilazione, allegate al
presente  bando;  dichiarazioni  carenti  in tutto o in parte di tali
elementi potranno determinare l'esclusione dalla valutazione.
    La  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' e' resa e
sottoscritta  dall'interessato  in  presenza  del dipendente addetto,
ovvero  presentata  unitamente ad una copia fotostatica ancorche' non
autenticata  di un documento di identita' del sottoscrittore, qualora
sia   inviata   per   posta   o   presentata   da   persona   diversa
dall'interessato.
    E'  riservata  a questa amministrazione la facolta' di richiedere
quelle  integrazioni,  rettifiche e regolarizzazioni di documenti che
saranno legittimamente attuabili e necessarie.
    Le  pubblicazioni  devono  essere  edite a stampa e materialmente
presentate.
    Saranno  presi  in  considerazione esclusivamente quei servizi ed
attivita'  le  cui  attestazioni risulteranno sottoscritte dal legale
rappresentante  dell'Ente  presso cui i servizi ed attivita' medesimi
sono stati prestati o da suo delegato.
    Non  si  terra'  conto  delle  domande  di partecipazione ne' dei
documenti  di rito o titoli di merito presentati dopo la scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande medesime.

Modalita' di attribuzione dell'incarico.

    L'incarico  di  supplenza sara' conferito a tempo determinato dal
Direttore  generale  sulla  base  di  una  rosa  di  candidati idonei
selezionati   da   un'apposita  commissione  nominata  dal  Direttore
generale e composta dal direttore sanitario, che la presiede, e a due
dirigenti  dei  ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale,
preposti   ad   una  struttura  complessa  della  disciplina  oggetto
dell'incarico,  di  cui uno individuato dal Direttore generale ed uno
dal Collegio di direzione.
    La  Commissione  di  cui  all'art. 15-ter del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n. 502  accerta  l'idoneita'  dei candidati sulla
base:
      di  un  colloquio  diretto  alla  valutazione  delle  capacita'
professionali  nella  specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze  professionali documentate, nonche' all'accertamento delle
capacita'  gestionali,  organizzative  e di direzione con riferimento
all'incarico da svolgere;
      della  valutazione del curriculum professionale come piu' sopra
definito.
    L'incarico  avra'  durata  limitata  al  periodo dell'assenza del
titolare  del  posto  e  pertanto  il rientro anticipato dello stesso
comportera'  l'automatica  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro del
supplente.
    Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo
determinato  ai  sensi del comma 5, dell'art. 18 Contratto collettivo
nazionale  del  lavoro 8 giugno 2000 e' disciplinato dall'art. 16 del
Contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro  5 dicembre  1996  come
integrato  dal  Contratto  collettivo  nazionale  del lavoro 5 agosto
1997.
    La   disciplina   dell'incarico   conferito  e'  quella  prevista
dall'art. 15  e  seguenti  del  decreto legislativo n. 502/1992 e del
Contratto  collettivo nazionale del lavoro, per la Dirigenza medica e
veterinaria  per quanto attiene le verifiche, durata e altri istituti
applicabili.
    Il  contratto  si risolve automaticamente allo scadere in caso di
mancato  rinnovo  ed  anticipatamente in caso di rientro del titolare
prima del termine.
    L'incarico  e'  revocato,  secondo  le  procedure  previste dalle
disposizioni vigenti e dal Contratto collettivo nazionale del lavoro,
in  caso  di  inosservanza  delle direttive impartite dalla direzione
generale  o  dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento
degli  obiettivi  assegnati;  responsabilita'  grave  e reiterata; in
tutti  gli  altri  casi  previsti  dai  contratti di lavoro. Nei casi
di maggiore gravita' il Direttore generale puo' recedere dal rapporto
di  lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
    L'incarico   di  direzione  di  struttura  complessa  implica  il
rapporto    di    lavoro    esclusivo    con   l'Azienda   ai   sensi
dell'art. 15-quarter del decreto legislativo n. 502/1992.
    Il   trattamento   economico   verra'   determinato   sulla  base
dell'art. 35  e  segg. del vigente Contratto collettivo nazionale del
lavoro della Dirigenza medica e veterinaria.
    Il  rapporto  di  lavoro  si  costituira' con la stipulazione, ai
sensi  dell'art. 13  del  Contratto  collettivo  nazionale del lavoro
dell'area  della  Dirigenza  medica e veterinaria dell'8 giugno 2000,
del contratto individuale.
    L'Azienda  prima  di  procedere  alla  stipulazione del contratto
invitera'  l'assegnatario  dell'incarico  a  presentare  entro trenta
giorni  dalla  richiesta,  sotto  pena di decadenza, le dichiarazioni
sostitutive    relative    alla   documentazione   prescritta   dalle
disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro medesimo.
    Nello  stesso termine di trenta giorni l'incaricato, sotto la sua
responsabilita'  deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema
di  aspettativa  dell'art. 19  del Contratto collettivo nazionale del
lavoro 8 giugno 2000, di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o   privato  e  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 53  del  decreto  legislativo
n. 165  del  30 marzo  2001,  dalla  legge n. 662/1996 e dall'art. 72
legge n. 448/1998.
    Scaduto  inutilmente  il termine di cui sopra, l'Azienda comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
    Decade dall'incarico chi sia stato assunto mediante presentazione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
    Per  quanto  non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento  alle  norme  di  cui  al decreto legislativo 30 dicembre
1992,   n. 502   cosi   come  modificato  ed  integrato  dal  decreto
legislativo   7 dicembre   1993,   n. 517,  dal  decreto  legislativo
19 giugno  1999,  n. 229  e  dal  decreto legislativo 28 luglio 2000,
n. 254,  alla legge 15 maggio 1997, n. 127, al decreto del Presidente
della   Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445,  alla  Circolare  del
Ministro  della  sanita'  10 maggio  1996,  n. 1221,  alla  nota  del
Ministero della sanita' protocollo n. 900.1/5.1.38.44/583 del 3 marzo
1997,  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483,  al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, al Contratto collettivo nazionale del lavoro per l'Area della
dirigenza medica e veterinaria vigente.
    L'Amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere
o  revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse
la necessita' e l'opportunita' per ragioni di pubblico interesse.
    L'azienda  garantisce  parita'  e  pari opportunita' tra uomini e
donne  per  l'accesso  al  lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai
sensi dell'an. 7 del decreto legislativo n. 165/2001.
    Per   informazioni   rivolgersi   alla   Struttura  organizzativa
complessa  amministrazione  del personale - corso M. Abbiate, n. 21 -
13100   Vercelli   -  tel.  (0161)  593753  -  5938190  o  sul  sito:
www.asl.11.piemonte.it