IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
                           di concerto con
     IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

    Vista  la  legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente "Ordinamento
della Regia Marina" e successive modificazioni;
    Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, concernente "Testo
unico  delle  disposizioni  legislative riguardanti l'ordinamento del
corpo   reali   equipaggi   marittimi   e   lo  stato  giuridico  dei
sottufficiali della Regia Marina" e successive modificazioni;
    Visto  il  regio  decreto  1  luglio  1938,  n. 1368, concernente
"modifiche  all'ordinamento  del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei
sottufficiali della Regia Marina" e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  interministeriale  13 marzo 1998, concernente
"norme  per il reclutamento e la formazione degli allievi marescialli
della Marina militare" e successiva modificazione;
    Vista  la  pubblicazione  SMM  42,  concernente  le "disposizioni
attuative  del  regolamento  delle  scuole sottufficiali della Marina
militare  di  Taranto  e  La Maddalena edizione febbraio 1999", dello
Stato Maggiore della Marina militare;
    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica;
    Vista  la  legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'esercito,  della  marina  e  dell'aeronautica e della Guardia di
finanza;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
"Attuazione   dell'art. 3  della  legge  n. 216/1992  in  materia  di
riordino  dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
"Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate";
    Vista  la  legge  11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n.  3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  le  disposizioni  relative  allo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto   il   decreto  ministeriale  16 settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, concernente "Tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di  decisione  e  di  controllo  modificata con legge 16 giugno 1998,
n. 191;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  concernente  "Regolamento  recante  norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi" e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  le  determinazioni  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  ministeriale n. 57/R in data 5 dicembre 2001,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142
-  4a  serie  speciale  - dell'11 dicembre 2001 con il quale e' stato
indetto  il concorso interno, per titoli ed esami, a n. 108 posti per
l'ammissione al secondo corso complementare allievi marescialli della
Marina militare e della Capitaneria di porto;
    Visto  il decreto ministeriale n. 4/R20/2002 in data 24 settembre
2002  con il quale e' stata approvata la graduatoria finale di merito
dei  candidati, appartenenti al ruolo Sergenti in servizio permanente
della Marina militare e delle Capitanerie di porto idonei al concorso
per l'ammissione al secondo corso complementare allievi marescialli;
    Visti  il  decreto-legge  1  dicembre  2001 n. 421 convertito con
legge  31 gennaio  2002,  n. 6,  il  decreto-legge  28 dicembre 2001,
n. 451,   convertito   con   legge  27 febbraio  2002,  n. 15  ed  il
decreto-legge  16 aprile  2002, n. 64, convertito con legge 15 giugno
2002,   n. 116   tutti   concernenti,   la   partecipazione  italiana
all'operazione   militare  internazionale  "Enduring  Freedom"  e  la
prosecuzione della stessa;
    Visto  il  messaggio  n. 4572 in data 30 aprile 2002 di Nave Euro
con  il  quale  sono  stati comunicati i nominativi di coloro che non
avrebbero  potuto  sostenere la prevista prova di cultura militare in
quanto  impegnati  nella missione internazionale denominata "Enduring
Freedom";
    Considerata,  pertanto,  l'esigenza  di  rinviare  d'ufficio,  al
concorso  bandito  con  il presente decreto ministeriale, i candidati
che  non  hanno  potuto  partecipare  al citato precedente concorso a
causa  dell'impegno nella missione "Enduring Freedom", fermo restando
il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal concorso per
il quale hanno presentato domanda;
    Visto  il  foglio  n.  UGP/1/61536/4/2  del 25 luglio 2002, ed il
foglio  n. UGP/74866/4/2  del 25 settembre 2002 con il quale lo Stato
Maggiore  della  Marina  militare - Ufficio generale del personale ha
comunicato  gli  elementi  di  programmazione  del  bando di concorso
interno,  per  esame  e  per  titoli, per l'ammissione al terzo corso
complementare  marescialli  della Marina militare e delle Capitanerie
di porto anno 2002/2003;
    Visti   i  fogli  n.  72226/UGP/1/4/2  del  17 settembre  2002  e
n. 77761/UGP/1/4/2  del 4 ottobre 2002, con i quali lo Stato Maggiore
della  Marina  militare  -  I  Reparto - ha determinato il numero dei
posti  da  mettere  a  concorso  per  il terzo concorso interno ruolo
marescialli  fissandone la ripartizione in categorie e specialita' ed
il programma della prova d'esame;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un concorso interno, per esami e per titoli, a n. 85
posti per l'ammissione al terzo corso complementare marescialli della
Marina militare e delle Capitanerie di porto, cosi' ripartiti:
      a)  n. 28  posti  riservati a coloro che, alla data di scadenza
del  presente bando di concorso, appartengano al ruolo sergenti della
Marina militare e delle Capitanerie di porto;
      b)  n. 57  posti  riservati a coloro che, alla data di scadenza
del  presente  bando  di concorso, appartengano al ruolo volontari di
truppa   in   servizio  permanente  della  Marina  militare  e  delle
Capitanerie di porto.
    I  posti  di  cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono
ripartiti secondo le categorie e specialita' di seguito indicate:

          ---->  Vedere Tabella a pag. 2 della G.U.  <----

    2. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a)   una  prova  scritta  di  cultura  militare  basata  su  un
questionario a risposta multipla;
      b) la valutazione dei titoli.
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la facolta' di
sospendere  o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.