IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto  il  Testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili dello Stato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
    Vista  la  legge  23 agosto  1988, n. 370 riguardante l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande  di ammissione nei pubblici
concorsi;
    Vista  la  legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al lavoro e pari
trattamento nei luoghi di lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  e  in  particolare
l'art. 20  recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti  dei  portatori  di handicap nell'ambito delle prove di esame
nei concorsi pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  che  regolamenta  l'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento dei concorsi, e le
modifiche   ad  esso  apportate  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e s.m.i.;
    Vista  la  legge  15 marzo  1997, n. 59, riguardante la delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione   amministrativa   ed,   in  particolare,  l'art. 11,
comma 1, lettera d), l'art. 14 e l'art. 18, comma 1, lettera d) e g);
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
    Vista   la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28,  e  in  particolare
l'art. 19  riguardante  l'esenzione  dell'imposta  di bollo per copie
conformi di atti;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  legislativo  23 luglio  1999,  n. 296, che ha
istituito l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
    Visto  il  CCNL  del  comparto  universita', sottoscritto in data
9 agosto  2000,  relativo  al  quadriennio  normativo 1998-2001 ed al
biennio  economico  1998-1999,  pubblicato  sul supplemento ordinario
n. 156, alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2000;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  regolamento  sull'organizzazione  e  sul funzionamento
degli  organi e delle strutture dell'INAF, pubblicato sul supplemento
ordinario  n. 171 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del
30 giugno 2001 - serie generale;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  9 maggio  2001, n. 106, che reca le norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto il regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico  amministrativo  dell'INAF, approvato dal consiglio direttivo
dell'istituto nella seduta del 27 luglio 2001;
    Vista   la   legge   28 dicembre   2001,  n. 448  riguardante  le
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 19 con
il  quale  si stabilisce che pur essendo fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni  di  procedere  alle  assunzioni di personale a tempo
indeterminato  per  l'anno 2002, si evidenzia che tale divieto non si
applica  a  "figure  professionali  non  fungibili la cui consistenza
organica non sia superiore all'unita'";
    Vista la nota del 9 ottobre 2002 prot.n. 0111254, con la quale il
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,  dipartimento  della
Ragioneria   generale  dello  Stato,  Ispettorato  generale  per  gli
ordinamenti  del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico,
ha  espresso l'avviso che qualora nella pianta organica dell'Istituto
vi  sia  un  unico  posto  della  figura  professionale occorrente di
categoria  EP1,  questo  risulti vacante e presenti i caratteri della
non   fungibilita'   secondo  il  dettato  dell'art. 19  della  legge
n. 448/2001,  l'Istituto  potra'  procedere  al relativo procedimento
concorsuale al fine di prevederne la copertura;
    Visto  il  piano  triennale  di  attivita'  dell'I.N.A.F.  per il
triennio  2000-2003,  comprensivo della determinazione del fabbisogno
del personale;
    Considerato  che  nella  dotazione  organica dell'Osservatorio di
Torino  e'  previsto  un  unico  posto  della categoria EP, posizione
economica  EP1, dell'Area tecnica-tecnico-scientifica ed elaborazione
dati,  e  che  il  medesimo  posto  e'  tuttora  vacante e presenta i
caratteri della non fungibilita' secondo quanto previsto dall'art. 19
della citata legge n. 448/2001;
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, commi 4 e 5;
    Preso    atto    della   nota   n. 2477   del   29 ottobre   2002
dell'Osservatorio  astronomico  di  Torino  e  accertata  la relativa
copertura finanziaria;
    Considerata  l'esigenza  di  acquisire una unita' di personale di
adeguata  professionalita'  per  assicurare  la  realizzazione  ed il
completamento   dei   programmi  edilizi  nonche'  per  garantire  la
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  immobili nella sede
dell'Osservatorio di Torino;
    Vista  la  delibera n. 205/2002 del consiglio direttivo dell'INAF
del  10 ottobre  2002 con la quale e' stata disposta l'attivazione di
una  selezione  pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto  con  rapporto di lavoro a tempo indeterminato di categoria EP,
posizione   economica  EP1,  per  le  suddette  esigenze  della  sede
dell'Osservatorio  di  Torino,  previo esperimento della procedura di
trasferimento o mobilita' da altre pubbliche amministrazioni, secondo
le  modalita'  previste  dall'art. 46  del predetto CCNL del comparto
universita';
    Accertata l'inesistenza di graduatorie utili per la copertura del
suddetto posto;
    Preso  atto  della  nota dell'OA di Torino n. 2477 del 29 ottobre
2002  con  la  quale  si  comunica che sono state espletate con esito
negativo  le predette procedure di trasferimento o mobilita' da altre
pubbliche  amministrazioni  per  la  copertura  del suddetto posto di
categoria EP, posizione economica EP1;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per la
copertura  di un posto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
di categoria EP, posizione economica EP1, con compiti di responsabile
dell'ufficio   tecnico   e  dei  programmi  edilizi  presso  la  sede
dell'Osservatorio astronomico di Torino.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
    Il trattamento giuridico ed economico e' quello previsto dal CCNL
del   comparto   universita',   al   quale  appartiene  il  personale
tecnico-amministrativo dell'INAF.