IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato o al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2003 il reclutamento del personale femminile, ha fissato al 20% l'aliquota massima di detto personale che potra' essere ammesso ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5, del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi; Ravvisata la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento nel corso del 2003 di complessivi 320 allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero in funzione delle disposizioni che saranno contenute nella legge relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 di imminente emanazione; Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive a quella di selezione culturale venga ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a concorso; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione ai sottonotati corsi allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, con il numero di posti e con inizio nel mese a fianco di ciascun corso indicati: a) concorso per l'ammissione di duecentoventi allievi ufficiali ai corsi per il conseguimento della nomina a sottotenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri: (1) 1o corso: 55 posti - incorporazione aprile 2003; (2) 2o corso: 55 posti - incorporazione giugno 2003; (3) 3o corso: 55 posti - incorporazione settembre 2003; (4) 4o corso: 55 posti - incorporazione gennaio 2004; b) concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali ai corsi per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico - logistico, ripartiti per le specialita' di seguito indicate: (1) 1o corso: 29 posti - incorporazione aprile 2003: 7 posti per la specialita' amministrazione; 16 posti per la specialita' medicina; 3 posti per la specialita' veterinaria; 3 posti per la specialita' telematica; (2) 2o corso: 26 posti - incorporazione giugno 2003: 7 posti per la specialita' amministrazione; 4 posti per la specialita' commissariato; 7 posti per la specialita' medicina; 3 posti per la specialita' genio; 5 posti per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione fisica; (3) 3o corso: 25 posti - incorporazione settembre 2003: 9 posti per la specialita' amministrazione; 7 posti per la specialita' medicina; 7 posti per la specialita' telematica; 2 posti per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione biologia; (4) 4o corso: 20 posti - incorporazione gennaio 2004: 10 posti per la specialita' amministrazione; 7 posti per la specialita' medicina; 3 posti per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione chimica. Il mese di prevista incorporazione indicato per ciascuno dei corsi di cui alle precedenti lettere a) e b) potra' essere modificato per sopravvenute esigenze organizzative degli istituti addestrativi. 2. Ai concorsi di cui al comma 1, possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, sia di sesso maschile, che di sesso femminile. Pertanto le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi. 3. Il reclutamento del personale femminile, tuttavia, non potra' superare l'aliquota percentuale fissata dal decreto ministeriale 4 luglio 2002 citato nelle premesse al 20% dei posti di ciascuno dei corsi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b). Pertanto, il numero massimo dei posti disponibili per detto personale, calcolato in base alla citata aliquota percentuale, e' il seguente: a) concorso per l'ammissione di 220 allievi ai corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale: (1) 1o corso: 11 posti; (2) 2o corso: 11 posti; (3) 3o corso: 11 posti; (4) 4o corso: 11 posti; b) concorso per l'ammissione di 100 allievi ai corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico - logistico: (1) 1o corso: 6 posti, cosi' suddivisi: 1 per la specialita' amministrazione; 3 per la specialita' medicina; 1 per la specialita' veterinaria; 1 per la specialita' telematica; (2) 2o corso: 5 posti, cosi' suddivisi: 1 per la specialita' amministrazione; 1 per la specialita' commissariato; 1 per la specialita' medicina; 1 per la specialita' genio; 1 per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione fisica; (3) 3o corso: 5 posti, cosi' suddivisi: 2 per la specialita' amministrazione; 1 per la specialita' medicina; 1 per la specialita' telematica; 1 per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione biologia; (4) 4o corso: 4 posti, cosi' suddivisi: 2 per la specialita' amministrazione; 1 per la specialita' medicina; 1 per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione chimica. 4. I posti disponibili per ciascun concorso, corso e specialita' di cui al precedente comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei potranno essere portati in aumento a quelli del corso successivo, secondo le esigenze dell'Arma dei carabinieri. 5. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, in relazione alle disposizioni che saranno contenute nella legge relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, nonche' in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Arma dei carabinieri.