E'  indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico
quinquennale,  con  rapporto  esclusivo, per un posto di dirigente di
struttura  complessa nella disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero, presso l'azienda sanitaria locale n. 6 di Sanluri.
                               Art. 1.

            Requisiti generali richiesti per l'ammissione

    1.  Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea.
    2.  Idoneita'  fisica  all'impiego. L'accertamento dell'idoneita'
fisica  all'impiego,  con  la  osservanza  delle  norme  in  tema  di
categorie  protette,  viene  effettuata  a  cura  dell'Azienda unita'
sanitaria  locale  prima  dell'immissione  in  servizio. Il personale
dipendente dalle pubbliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali
ed  enti  di  cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato
dalla visita medica.
    3.  Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli  impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico
attivo.
    4.  Non  essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una  pubblica  amministrazione  per  aver conseguito l'impiego stesso
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile.
    5.   Posizione   regolare   nei   riguardi   degli  obblighi  sul
reclutamento militare.
    6.  A  norma  dell'art. 7  e dell'art. 61 del decreto legislativo
n. 29/1993  e  successive modificazioni ed integrazioni e della legge
n. 125/1991  e' garantita la pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
    7.   Eta':   come  previsto  dall'art. 3,  comma 6,  della  legge
15 maggio   1997,  n. 127,  la  partecipazione  ai  concorsi  e  alle
selezioni  indetti  da  pubbliche  amministrazioni  non e' soggetta a
limiti di eta'. Tenuto conto dei limiti di eta' per il collocamento a
riposo  dei  dirigenti  medici  del Servizio sanitario nazionale, ivi
compresi  i  responsabili di struttura complessa, che e' stabilito al
compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di  eta',  fatta  salva la
possibilita'    prevista   dall'art. 16   del   decreto   legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, di permanere in servizio fino al compimento
del  sessantasettesimo anno di eta' e della durata del contratto, non
inferiore  a  cinque  anni,  al  conferimento  del  primo incarico si
procedera'  solo qualora il termine finale dei cinque anni coincida o
non superi comunque il sessantasettesimo anno di eta'.