IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
                           di concerto con
     IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

    Vista  la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorsi e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
    Visto  il  decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente
la  definizione  delle  corrispondenze  tra corpi, ruoli, categorie e
specialita'   ai   fini   della  partecipazione  degli  ufficiali  di
complemento  e  del  personale  appartenente  al ruolo marescialli ai
concorsi  per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
    Visto  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina  ad  ufficiale  in  servizio  permanente  effettivo  dei ruoli
speciali  della Marina militare, emanato in applicazione dell'art. 3,
comma 2,   del  sopracitato  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,
n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto   il   decreto   legislativo  28 giugno  2000,  n. 216,  in
particolare  l'art.  22, recante modifiche e integrazioni all'art. 58
del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
delle legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto   il   decreto   ministeriale  4 luglio  2002,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  fissa,  tra  l'altro,  la percentuale massima di
concorrenti  di  sesso  femminile  che possono conseguire la nomina a
guardiamarina  in  servizio  permanente  effettivo dei ruoli speciali
della Marina;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.  Sono  indetti  per  l'anno  2003  i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente
effettivo dei ruoli speciali della Marina:
      a) concorso  a  trentuno  posti nel Corpo di Stato Maggiore, di
cui   sedici   riservati   ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo
marescialli;
      b) concorso a diciotto posti nel Corpo del genio navale, di cui
nove riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
      c) concorso  a dodici posti nel Corpo delle armi navali, di cui
sei riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
      d) concorso a due posti nel Corpo sanitario militare marittimo,
di   cui   uno  riservato  ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo
marescialli;
      e) concorso  a dodici posti nel Corpo di commissariato militare
marittimo,  di  cui  sei  riservati  ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli;
      f) concorso  a diciassette posti nel Corpo delle capitanerie di
porto,  di  cui nove riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli.
    2.  In  ciascuno  dei  concorsi  di cui al precedente, comma 1, i
posti  riservati  ai  sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli
eventualmente non ricoperti per insufficienza di sottufficiali idonei
verranno  devoluti  alle  altre  categorie  di  concorrenti di cui al
successivo art. 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
    3.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori,
in  ragione  di  esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per l'anno 2003.