IL COMANDANTE GENERALE della Guardia di finanza Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 concernente "Disciplina dell'imposta di bollo" e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, contenente "Norme sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199, concernente il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza, e successive modificazioni; Visto l'art. 3, commi dal 212 al 220, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante norme sull'incorporamento di unita' di leva nel Corpo della guardia di finanza quali finanzieri ausiliari; Visti gli articoli 1, commi 105 e 115, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che fissano la durata della ferma e il numero complessivo di giovani da ammettere al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, tra l'altro, per il 2003; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Visto l'art. 3, comma settimo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.155 "contenente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma quinto, legge 20 ottobre 1999, n. 380"; Vista la determinazione del Comandante generale n. 167483 in data 1 giugno 2000 e successive modificazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 concernente: "Istituzione del servizio civile nazionale"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002 datata 24 ottobre 2002 con la quale sono stati dichiarati illegittimi i requisiti di "celibato, nubilato e vedovanza" previsti per l'arruolamento nel Corpo; Ritenuta l'inderogabile necessita' di immettere in servizio, nell'anno 2003, contingenti di finanzieri ausiliari per le esigenze di controllo del territorio in Italia meridionale, Decreta: Art. 1. Posti disponibili per l'arruolamento E' indetto, per l'anno 2003, un concorso per il reclutamento di 400 allievi finanzieri ausiliari, che saranno incorporati, secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei successivi articoli, in due aliquote nei mesi di aprile e ottobre 2003. Possono partecipare al concorso i giovani iscritti nelle liste di leva: a) di terra: (1) chiamati a visite di leva ed arruolati nel 4o trimestre dell'anno 2002; (2) arruolati con la classe 1980 e precedenti, ammessi al ritardo fino al 31 dicembre 2002; b) di mare, previo nulla osta rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto, appartenenti alla classe 1984 e classi precedenti. Gli aspiranti iscritti nelle liste di leva di mare devono allegare alla domanda, pena l'esclusione dal concorso, il prescritto nulla osta all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza, rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto, recante i coefficienti relativi al profilo somato-funzionale dell'aspirante cosi' come riscontrato in sede di visita di leva. I posti eventualmente non coperti in un'aliquota saranno portati in aumento all'aliquota successiva. I giovani che avranno presentato domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Guardia di finanza saranno precettati, previo superamento dei prescritti accertamenti definitivi, di cui al successivo art. 8, entro il numero stabilito, dalle competenti autorita' militari con le aliquote di chiamata di pertinenza, per l'avvio ad un Istituto di istruzione del Corpo. La mancata presentazione ai suddetti accertamenti, ovvero all'Istituto di istruzione della Guardia di finanza, non comporta la denuncia per il reato di mancata presentazione alle armi.