IL COMANDANTE GENERALE
                      della Guardia di finanza

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972
n.  642  concernente  "Disciplina  dell'imposta di bollo" e l'art. 19
della   legge   18 febbraio   1999,  n.  28,  riguardante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
    Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  370,  contenente  "Norme
sull'esenzione  dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzioni presso le amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487  concernente  il  Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi;
    Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199, concernente
il  nuovo  inquadramento  del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della guardia di finanza, e successive modificazioni;
    Visto  l'art. 3,  commi  dal  212 al 220, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante norme sull'incorporamento di unita' di leva nel
Corpo della guardia di finanza quali finanzieri ausiliari;
    Visti  gli  articoli 1,  commi 105 e 115, della legge 23 dicembre
1996 n. 662, e 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che
fissano  la  durata della ferma e il numero complessivo di giovani da
ammettere  al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, tra
l'altro, per il 2003;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n.  675  e  successive
modificazioni  ed integrazioni concernente la "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
    Visto  l'art. 3,  comma  settimo,  della legge 15 maggio 1997, n.
127,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, concernente "misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo";
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
    Visto  il  decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.155 "contenente
il  regolamento  recante  norme  per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma quinto,
legge 20 ottobre 1999, n. 380";
    Vista la determinazione del Comandante generale n. 167483 in data
1  giugno  2000  e successive modificazioni, riguardante le direttive
tecniche  da  adottare ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del citato
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n.   445   "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
    Vista  la legge 6 marzo 2001, n. 64 concernente: "Istituzione del
servizio civile nazionale";
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni";
    Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002 datata
24 ottobre  2002  con  la  quale  sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti   di   "celibato,   nubilato   e  vedovanza"  previsti  per
l'arruolamento nel Corpo;
    Ritenuta  l'inderogabile  necessita'  di  immettere  in servizio,
nell'anno  2003,  contingenti di finanzieri ausiliari per le esigenze
di controllo del territorio in Italia meridionale,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                Posti disponibili per l'arruolamento

    E'  indetto,  per l'anno 2003, un concorso per il reclutamento di
400  allievi  finanzieri  ausiliari, che saranno incorporati, secondo
l'ordine  della graduatoria formata ai sensi dei successivi articoli,
in due aliquote nei mesi di aprile e ottobre 2003.
    Possono partecipare al concorso i giovani iscritti nelle liste di
leva:
      a) di terra:
        (1)  chiamati  a visite di leva ed arruolati nel 4o trimestre
dell'anno 2002;
        (2)  arruolati  con  la  classe 1980 e precedenti, ammessi al
ritardo fino al 31 dicembre 2002;
      b)  di  mare,  previo  nulla  osta  rilasciato dalle competenti
Capitanerie   di  porto,  appartenenti  alla  classe  1984  e  classi
precedenti.
    Gli  aspiranti  iscritti  nelle  liste  di  leva  di  mare devono
allegare  alla domanda, pena l'esclusione dal concorso, il prescritto
nulla  osta  all'arruolamento  nel  Corpo  della  guardia di finanza,
rilasciato   dalle   competenti   Capitanerie  di  porto,  recante  i
coefficienti  relativi  al  profilo  somato-funzionale dell'aspirante
cosi' come riscontrato in sede di visita di leva.
    I  posti eventualmente non coperti in un'aliquota saranno portati
in aumento all'aliquota successiva.
    I  giovani  che avranno presentato domanda per l'espletamento del
servizio  di leva nella Guardia di finanza saranno precettati, previo
superamento   dei  prescritti  accertamenti  definitivi,  di  cui  al
successivo  art. 8,  entro  il  numero  stabilito,  dalle  competenti
autorita'  militari  con  le  aliquote di chiamata di pertinenza, per
l'avvio ad un Istituto di istruzione del Corpo.
    La   mancata   presentazione  ai  suddetti  accertamenti,  ovvero
all'Istituto  di istruzione della Guardia di finanza, non comporta la
denuncia per il reato di mancata presentazione alle armi.