IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, cosi' come integrato dall'art. 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il riordino della banda musicale della Marina militare; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impiegati nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995, concernente, le determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed il personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente l'approvazione della nuova scheda delle vaccinazioni per il personale militare dell'amministrazione della difesa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo modificata con legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, le "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Tenuto conto del parere espresso dal Gabinetto del Ministro della difesa con il foglio n. 1/8482/14-1-6/99 cons. del 12 febbraio 1999, in ordine all'interpretazione dei citati decreti legislativi 27 febbraio 1991, n. 78, e 12 maggio 1995, n. 196, relativamente al reclutamento degli orchestrali nelle bande musicali delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente le disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, concernente il regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare emanate per l'applicazione dell'elenco delle infermita' che sono causa di non idoneita' del servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il foglio n. 116/128/4200 in data 11 gennaio 2002 dello Stato maggiore della difesa - I Reparto personale - Ufficio Restav con il quale sono state programmate le assunzioni dei marescialli del ruolo musicisti; Visto il foglio n. 16666/121/303(6) del 25 marzo 2002 con il quale il Comando militare della capitale - Comando per il reclutamento e le forze di completamento interregionale centro - Ufficio coordinamento, ha rappresentato per l'anno 2002 l'esigenza di porre a concorso, in relazione alle vacanze organiche, tredici posti di orchestrale della banda musicale dell'Esercito; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei sottonotati tredici posti di orchestrale presso la banda musicale dell'Esercito, il cui organico strumentale e' riportato nella tabella in allegato 1: a) un posto di 1o maresciallo per il seguente strumento (1a parte "A"): 1a tromba in sib (con l'obbligo del trombino in fa); b) due posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (1a parte "B"): 1a tromba in fa; timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione); c) un posto di maresciallo capo, per il seguente strumento (2a parte "A"): flicorno basso grave in fa; d) due posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (2a parte "B"): 2a clarinetto piccolo in lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in mib); 1a contrabasso ad ancia; e) cinque posti di maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (3a parte "A"): clarinetto contrabasso in mib; clarinetto contrabasso in sib; 3o saxofono contralto in mib; trombone contrabasso; flicorno basso grave in mib; f) due posti di maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (3a parte "B"): 3a tromba in fa (con l'obbligo della tromba in sib); 2a piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione). Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente bando dovra' intendersi rivolta ai cittadini di sesso sia maschile sia femminile. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere la nomina dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2003.