IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, concernente "Stato dei
sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica"  e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 maggio  1983, n. 212, concernente "Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica  della  Guardia di
finanza" e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto  legislativo  del  12 maggio  1995,  n. 196,
concernente   "Attuazione  dell'art. 3  della  legge  n. 216/1992  in
materia  di  riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
le  disposizioni  integrative  e  correttive  del decreto legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento  stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate;
    Vista  la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente "Norme per il
reclutamento  degli  ufficiali  e sottufficiali piloti di complemento
delle   Forze   armate   e   modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza";
    Visto  il  decreto  ministeriale del 5 novembre 1997 con il quale
sono state stabilite le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per
il reclutamento degli allievi marescialli dell'Esercito;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile";
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
"Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382, concernente "Norme di
principio sulla disciplina militare";
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante "Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";
    Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
"Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la  partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  indicanti gli "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, di cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi delle Forze armate;
    Visto   il   decreto   ministeriale   26 marzo  1999  concernente
"Approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare";
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5,  della  legge  20 ottobre  1999,
n. 380,  concernente  il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare;
    Viste   le  direttive  tecniche  in  data  19 aprile  2000  della
direzione  generale della sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare  e  per  delineare  il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto  il  decreto  ministeriale  18 febbraio  1997,  concernente
"Approvazione   della   nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'amministrazione della difesa";
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "Nuove norme
sulla cittadinanza";
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  le  disposizioni  relative  allo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  "Regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  "Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'amministrazione della difesa";
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  "Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di  decisione e di controllo e successive modificazioni
ed integrazioni";
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
l'art. 39 e successive modificazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, concernente "Tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente   "Determinazione   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche";
    Visto  il decreto ministeriale in data 4 luglio 2002 con il quale
il  Ministro  della  difesa  ha  stabilito che l'aliquota percentuale
massima  di  sesso femminile da reclutare nel ruolo marescialli delle
Forze armate e' del 20%;
    Considerato che, alla data del presente decreto nell'organico nel
ruolo  marescialli  dell'Esercito  sono disponibili duecentocinquanta
posti vacanti da ricoprire ai sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n. 196, per il 70 % corrispondente a centosettantacinque posti
mediante  concorso  pubblico  e  superamento  di apposito corso della
durata   di   due  anni  e  per  il  restante  30%  corrispondente  a
settantacinque   posti   mediante   concorso   interno   aperto  agli
appartenenti al ruolo dei sergenti, ai quali e' riservata un terzo di
detta  percentuale,  ed  agli  appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio  permanente  per  la rimanente percentuale, e superamento di
apposito corso di qualificazione di durata non inferiore ai sei mesi;
    Visto il foglio n. 5735/082201 datato 2 dicembre 2002 dello stato
maggiore   dell'Esercito,   reparto  impiego  del  personale  ufficio
reclutamento stato ed avanzamento, concernente le modalita' esecutive
per  l'effettuazione  del  sesto  concorso  per  allievi  marescialli
dell'Esercito,   i  criteri  di  assegnazione  dei  punteggi  nonche'
l'entita' dei posti da mettere a concorso.
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    E'  indetto,  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami, per
l'ammissione    al    sesto    corso    biennale    (2003-2005)    di
centosettantacinque   allievi   marescialli  dell'Esercito.  Ove  non
specificato  il  sesso,  ogni  disposizione del presente bando dovra'
intendersi rivolta sia ai cittadini di sesso maschile che femminile.
    In  considerazione dell'aliquota percentuale massima di personale
militare  femminile da immettere negli organici del ruolo marescialli
dell'Esercito,  stabilita  dal  Ministro  della  difesa  con  decreto
ministeriale  in  data  4 luglio  2002  citato  nelle premesse, nella
misura del 20%, al termine delle operazioni concorsuali potra' essere
ammesso  al  sesto corso di formazione e specializzazione per allievi
marescialli   dell'Esercito   un   numero   massimo  di  trentacinque
concorrenti di sesso femminile.
    Lo svolgimento del concorso prevede:
      1. prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali;
      2. prova ginnica;
      3. visita medica;
      4. accertamento psico-attitudinale;
      5. valutazione dei titoli.
    Resta  impregiudicata  per la direzione generale per il personale
militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere
o  rinviare  le  prove  concorsuali, di modificare, fino alla data di
approvazione  della  graduatoria  di  merito,  il numero di posti, di
sospendere l'ammissione al corso di formazione e specializzazione dei
vincitori,  in  ragione  di  esigenze  attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2003.