Nell'avviso 01E14467 citato in epigrafe, pubblicato nella sopra citata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 41, seconda colonna all'art. 5 comma 8 dove e' scritto "Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2000, le prove di esame potranno essere precedute da forme di preselezione nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso" leggasi "in presenza di un elevato numero di domande l'Amministrazione si riserva di far precedere le prove di esame da forme di preselezione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2000". Alla pag. 42, prima colonna, all'art. 5 comma 10 dopo la dizione "Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito" deve intendersi soppresso il periodo "Sulla base dei risultati di tale prova e' ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso". Alla pag. 42, seconda colonna, all'art. 9, dove e' scritto "I vincitori che non si presentino alla stipula del contratto o che non raggiungano la sede di destinazione nel termine stabilito saranno considerati rinunciatari. In tal caso, l'Amministrazione potra' procedere all'assunzione di un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria concorsuale" leggasi "Ai vincitori spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui al comma 2, lett. a) e b) del CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale dirigente dell'Area 1. I vincitori che non si presentino alla stipula del contratto o che non raggiungano la sede di destinazione nel termine stabilito, a meno di gravi comprovati motivi, saranno considerati rinunciatari. In tal caso, l'Amministrazione potra' procedere all'assunzione di un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria concorsuale".