Nell'avviso  01E14467  citato in epigrafe, pubblicato nella sopra
citata  Gazzetta  Ufficiale, alla pag. 41, seconda colonna all'art. 5
comma  8  dove  e'  scritto  "Ai  sensi  dell'art.  7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 324/2000, le prove di esame potranno
essere  precedute  da forme di preselezione nel caso in cui il numero
dei candidati sia pari o superiore a cinque volte il numero dei posti
messi  a  concorso"  leggasi  "in  presenza  di  un elevato numero di
domande  l'Amministrazione  si  riserva  di far precedere le prove di
esame  da  forme di preselezione ai sensi dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 324/2000".
    Alla  pag. 42, prima colonna, all'art. 5 comma 10 dopo la dizione
"Il  punteggio  conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione  del  voto  finale di merito" deve intendersi soppresso il
periodo  "Sulla  base  dei  risultati  di  tale  prova  e'  ammesso a
sostenere  le  successive  prove  scritte  un numero di candidati non
superiore al triplo dei posti messi a concorso".
    Alla  pag.  42,  seconda  colonna, all'art. 9, dove e' scritto "I
vincitori  che non si presentino alla stipula del contratto o che non
raggiungano  la  sede  di  destinazione nel termine stabilito saranno
considerati  rinunciatari.  In  tal  caso,  l'Amministrazione  potra'
procedere all'assunzione di un altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria  concorsuale"  leggasi  "Ai  vincitori  spetta,  sino  al
conferimento  del  primo incarico, la retribuzione di cui al comma 2,
lett. a) e b) del CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001 del
personale dirigente dell'Area 1.
    I  vincitori  che  non si presentino alla stipula del contratto o
che  non raggiungano la sede di destinazione nel termine stabilito, a
meno di gravi comprovati motivi, saranno considerati rinunciatari. In
tal  caso,  l'Amministrazione  potra'  procedere all'assunzione di un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria concorsuale".