IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare e successive modificazioni; Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica; Viste le leggi 10 ottobre 1950, n. 877, 22 maggio 1969, n. 240, 27 febbraio 1974, n. 68 e 5 agosto 1981, n. 440, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle Accademie militari; Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, recante provvedimenti urgenti per l'Universita'; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 19 marzo 1980, n. 79, concernente modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari della Accademia aeronautica; Vista la legge 4 aprile 1985, n. 123, recante nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi; Vista la legge 4 luglio 1985, n. 353, concernente introduzione della specialita' di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea, pubblicato sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del 16 giugno 1990 e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della Difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1994, concernente approvazione del regolamento interno della Accademia aeronautica e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica; Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari del Corpo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia aeronautica, nonche' tipologia e modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 119 del 24 maggio 2000, recante modificazioni al citato decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea, nonche' il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2000, relativo alla sostituzione della tabella prevista dall'art. 4 del decreto medesimo; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle "Scienze della difesa e della sicurezza"; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire le Armi e i Corpi dei ruoli normali dell'Aeronautica militare nei quali avverra' nell'anno 2003 il reclutamento del personale femminile, ha fissato al 20% l'aliquota massima di detto personale che potra' accedere alla 1a classe dei corsi regolari della D.F.U./Accademia aeronautica nell'anno accademico 2003/2004; Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 12 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998, l'effettuazione di una prova di preselezione cui sottoporre tutti i partecipanti al concorso per l'ammissione alla 1a classe dei corsi regolari della D.F.U./Accademia aeronautica indetto con il presente decreto; Ritenuto di dover prevedere, nell'interesse della Forza armata, a garanzia di adeguata selezione, che venga ammesso alle prove successive a quella di preselezione un congruo numero di concorrenti risultati idonei, pari a venti volte il numero dei posti a concorso per il ruolo naviganti normale e dieci volte quello per rimanenti Armi e Corpi; Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di concorrenti di sesso femminile da ammettere alla 1a classe dei corsi regolari della D.F.U./Accademia aeronautica definita per l'anno 2003 dal sopraccitato decreto ministeriale 4 luglio 2002, e' opportuno prevedere che tra i concorrenti da ammettere alle prove successive a quella di preselezione nel numero sopraindicato quelli di sesso femminile non superino detta aliquota massima; Vista la direttiva n. 48, edizione novembre 2002, del Comando generale delle scuole dell'Aeronautica militare concernente la selezione psico-attitudinale e comportamentale dei partecipanti ai concorsi per allievi ufficiali dei ruoli normali dell'Accademia aeronautica e degli allievi ufficiali di complemento, Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di centotrenta allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari della D.F.U./Accademia aeronautica - anno accademico 2003/2004. I posti disponibili sono cosi' ripartiti: ottanta del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, di cui: settantadue per la specialita' piloti, otto per la specialita' navigatori; ventidue del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica; diciotto del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; dieci del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico. 2. Al concorso di cui al precedente, comma 1, possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, sia di sesso maschile che di sesso femminile. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi. 3. Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra' superare l'aliquota percentuale del 20% dei posti messi a concorso indicata nel decreto ministeriale 4 luglio 2002, citato nelle premesse. Pertanto, i posti disponibili per detto personale, calcolati in base alla suddetta aliquota percentuale, sono ventisei, cosi' ripartiti: sedici per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, di cui: quattordici per la specialita' piloti; due per la specialita' navigatori; quattro per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica; quattro per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; due per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico. 4. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi alla 1a classe dei corsi regolari della D.F.U./Accademia aeronautica - anno accademico 2003/2004 in numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo art. 11. 5. I concorrenti di entrambi i sessi possono presentare domanda per uno solo dei predetti ruoli e, se concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, per una sola specialita' (o piloti o navigatori). Non e' ammesso presentare domande per piu' ruoli. 6. I vincitori del concorso, subordinatamente alla verifica - anche successiva all'ammissione in Accademia - del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 del presente decreto, saranno ammessi quali allievi alla frequenza dei corsi alla D.F.U./Accademia aeronautica. 7. Durante la permanenza in Accademia: gli ammessi ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica e quelli per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica seguiranno un corso di laurea in scienze aeronautiche articolato su un piano di studi triennale che consente, attraverso la frequenza di successivi moduli, il conseguimento della laurea specialistica. I piani degli studi, anche durante gli anni successivi al primo, saranno definiti dalla D.F.U./Accademia aeronautica per indirizzare opportunamente la formazione dei frequentatori all'impiego in Forza armata; gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico seguiranno un corso di laurea, triennale, in ingegneria ed uno successivo, biennale, di laurea specialistica in ingegneria aerospaziale, elettronica o civile. La suddivisione tra i vari corsi sara' effettuata d'autorita' dal Comando della D.F.U./Accademia aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla Forza armata e tenuto conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dagli interessati. Durante l'iter formativo eventuali cambi di indirizzo di laurea potranno essere proposti dagli interessati alla D.F.U./Accademia aeronautica che definira', in ogni caso, i piani degli studi in osservanza alle esigenze della Forza armata e alla necessita' di adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di concerto con la competente Universita' anche durante gli anni accademici successivi al primo; gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico seguiranno un corso di studi universitari, triennale, per il conseguimento della laurea in scienze giuridiche ed un successivo corso, biennale, per il conseguimento della laurea specialistica in giurisprudenza. La D.F.U./Accademia aeronautica definira', in ogni caso, il piano degli studi in osservanza alle esigenze della Forza armata e alla necessita' di adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di concerto con l'Universita' anche durante gli anni accademici successivi al primo. 8. Per quanto indicato nel precedente comma 7: i concorrenti in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza non possono partecipare al concorso per il corso per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico; i concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria non potranno partecipare al concorso per il Corpo del genio aeronautico. Inoltre: i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia aeronautica avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 9. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi sono quelle previste dal piano degli studi. Gli insegnamenti sono riconosciuti validi ai fini universitari, secondo la normativa vigente. 10. Gli ammessi al ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica frequenteranno, inoltre, corsi di pilotaggio o di navigazione aerea per il conseguimento, rispettivamente, del brevetto di pilota o di navigatore di aeroplano, come indicato al successivo art. 16. 11. Nel concorso di cui al precedente, comma 1, il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale della rispettiva Arma o Corpo. 12. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti di cui al precedente, comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2003.