IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

    Visto il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme  relative  al  reclutamento  e  all'avanzamento degli ufficiali
della Regia Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista   la  legge  13  dicembre  1966,  n.  1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo delle
Guardie di Pubblica Sicurezza;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  7  agosto  1990, n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento  degli ufficiali, in particolare gli articoli 5, 7 e
58;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  i  titoli  di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento  dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli ufficiali in
servizio  permanente  effettivo  dei ruoli speciali dell'Aeronautica,
emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita';
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   Sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare  emanata  per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche in particolare l'art. 35, comma 5;
    Ravvisata  la  necessita',  al  fine  di  soddisfare  prioritarie
esigenze  di  impiego  della  Forza  armata,  di  indire  un concorso
straordinario per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente
del  ruolo  speciale  del Corpo sanitario aeronautico da destinare ai
reparti   dell'Aeronautica   militare,   prevedendo  che  i  medesimi
permangano  nella  sede di assegnazione, salvo sopravvenute esigenze,
almeno  per  il  periodo  di  ferma  quinquennale  contratta all'atto
dell'inizio   del   corso   applicativo   che  i  vincitori  dovranno
frequentare dopo la nomina;
    Visto   il   decreto   ministeriale  4 luglio  2002,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   che,   nel   definire,   tra   l'altro,   i   ruoli
dell'Aeronautica  militare  nei  quali  avverra'  nell'anno  2003  il
reclutamento  del  personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota
massima  di  detto  personale  che  potra'  essere  immesso nel ruolo
speciale del Corpo sanitario aeronautico;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
concernente  approvazione  del  piano  delle  assunzioni di personale
militare  per  il  2002,  emanato  in applicazione dell'art. 19 della
legge 29 dicembre 2001, n. 448,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
la   nomina  di  ventiquattro  sottotenenti  in  servizio  permanente
effettivo del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico. I posti
sono ripartiti tra le seguenti sedi di servizio:
      46a brigata aerea Pisa: uno;
      2o stormo Udine - Rivolto: uno;
      4o stormo Grosseto: uno;
      5o stormo Cervia: due;
      6o stormo Ghedi: uno;
      31o stormo Ciampino: uno;
      32o stormo Amendola: uno;
      36o stormo Gioia del Colle: uno;
      37o stormo Trapani Birgi: due;
      41o stormo Sigonella: uno;
      50o stormo Piacenza: uno;
      51o stormo Istrana: uno;
      61o stormo Lecce: uno;
      70o stormo Latina: uno;
      72o stormo Frosinone: uno;
      Sperinter Perdasdefogu: due;
      R.S.S.T.A. Decimomannu: uno;
      R.M.S. Villafranca: uno;
      S.A.R.V. A.M. Viterbo: uno;
      D.A.M. Brindisi: due.
    2.   I   concorrenti   dovranno   indicare   nella   domanda   di
partecipazione al concorso di cui al successivo art. 3 la sede per la
quale  intendano  concorrere, una sola scelta tra quelle indicate nel
precedente,    comma 1.    Pertanto,   qualora   nella   domanda   di
partecipazione  venissero  indicate  due  o  piu' sedi il concorrente
verra'  ammesso  a  concorrere  per la prima delle sedi indicate. Non
saranno  prese  in considerazione eventuali domande di partecipazione
successive  alla  prima. A tal fine fara' fede la data risultante dal
timbro  dell'ufficio postale accettante. A parita' di data del timbro
postale  il  concorrente verra' invitato dalla Direzione generale per
il  personale militare a dichiarare per iscritto la sede per la quale
intenda  concorrere. La mancata ottemperanza al predetto invito prima
dell'inizio  degli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 6,
comma 1,  lettera  a),  determinera' l'esclusione del concorrente dal
concorso.
    3.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti,  di sospendere il conferimento della nomina e l'ammissione dei
vincitori  alla  frequenza  del  corso  applicativo,  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero,  in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno
2003.