IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, in particolare gli articoli 5, 7 e 58; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dell'Aeronautica, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita'; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare emanata per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in particolare l'art. 35, comma 5; Ravvisata la necessita', al fine di soddisfare prioritarie esigenze di impiego della Forza armata, di indire un concorso straordinario per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico da destinare ai reparti dell'Aeronautica militare, prevedendo che i medesimi permangano nella sede di assegnazione, salvo sopravvenute esigenze, almeno per il periodo di ferma quinquennale contratta all'atto dell'inizio del corso applicativo che i vincitori dovranno frequentare dopo la nomina; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Aeronautica militare nei quali avverra' nell'anno 2003 il reclutamento del personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale che potra' essere immesso nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, concernente approvazione del piano delle assunzioni di personale militare per il 2002, emanato in applicazione dell'art. 19 della legge 29 dicembre 2001, n. 448, Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico. I posti sono ripartiti tra le seguenti sedi di servizio: 46a brigata aerea Pisa: uno; 2o stormo Udine - Rivolto: uno; 4o stormo Grosseto: uno; 5o stormo Cervia: due; 6o stormo Ghedi: uno; 31o stormo Ciampino: uno; 32o stormo Amendola: uno; 36o stormo Gioia del Colle: uno; 37o stormo Trapani Birgi: due; 41o stormo Sigonella: uno; 50o stormo Piacenza: uno; 51o stormo Istrana: uno; 61o stormo Lecce: uno; 70o stormo Latina: uno; 72o stormo Frosinone: uno; Sperinter Perdasdefogu: due; R.S.S.T.A. Decimomannu: uno; R.M.S. Villafranca: uno; S.A.R.V. A.M. Viterbo: uno; D.A.M. Brindisi: due. 2. I concorrenti dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 3 la sede per la quale intendano concorrere, una sola scelta tra quelle indicate nel precedente, comma 1. Pertanto, qualora nella domanda di partecipazione venissero indicate due o piu' sedi il concorrente verra' ammesso a concorrere per la prima delle sedi indicate. Non saranno prese in considerazione eventuali domande di partecipazione successive alla prima. A tal fine fara' fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A parita' di data del timbro postale il concorrente verra' invitato dalla Direzione generale per il personale militare a dichiarare per iscritto la sede per la quale intenda concorrere. La mancata ottemperanza al predetto invito prima dell'inizio degli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera a), determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. 3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere il conferimento della nomina e l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso applicativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2003.