IL VICE DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la  legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente norme per
l'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della  Marina  e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento  degli  ufficiali  e sottufficiali piloti di complemento
delle   Forze   armate   e   modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2   e   4  della  succitata  legge  7 agosto  1990,  n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
    Visto   il   decreto   ministeriale   2 novembre   1993,  n. 571,
concernente  modalita'  e  criteri  applicativi delle norme contenute
negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche,
    Ravvisata  la necessita' di indire concorsi "interni", per titoli
ed   esami,   per  l'ammissione  di  duecentododici  sottotenenti  di
complemento  di  prima nomina dell'Esercito e di ottanta sottotenenti
di  complemento  di  complemento dell'Arma dei carabinieri alla ferma
biennale non rinnovabile, con riserva di rideterminarne eventualmente
il  numero in funzione delle disposizioni che saranno contenute nella
legge  relativa  al  bilancio  di  previsione  dello Stato per l'anno
finanziario 2003 di imminente emanazione;
    Visto   il  decreto  ministeriale  26 gennaio  1998,  concernente
struttura  ordinativa  e  competenze  della Direzione Generale per il
personale militare, in particolare l'art. 2, comma 3;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.   Sono  indetti  per  l'anno  2003  i  sottoindicati  concorsi
"interni", per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di anni
due  non  rinnovabile  nell'Arma  o  Corpo  di  appartenenza  di  212
sottotenenti  di  complemento  di  prima nomina dell'Esercito e di 80
sottotenenti   di   complemento   di   prima   nomina  dell'Arma  dei
carabinieri:
      a)  concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di  76  sottotenenti  di  complemento di prima nomina provenienti dal
186o  corso  allievi  ufficiali di complemento (A.U.C.) delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei
trasporti  e  dei  materiali,  del  Corpo  di  amministrazione  e  di
commissariato,  dell'Arma  dei carabinieri, dal 110o corso A.U.C. del
Corpo  degli  ingegneri  e  dal 139o corso A.U.C. del Corpo sanitario
(medici,  odontoiatri,  chimici  -  farmacisti  e  veterinari), cosi'
ripartiti:
        20 dell'Arma dei carabinieri;
        26  delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni;
        8 dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
        8 del Corpo di amministrazione e di commissariato;
        2 del Corpo degli ingegneri;
        9 del Corpo sanitario (medici);
        1 del Corpo sanitario (odontoiatri);
        1 del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
        1 del Corpo sanitario (veterinari);
      b)  concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di  76  sottotenenti  di  complemento di prima nomina provenienti dal
187o  corso  A.U.C.  delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio,  trasmissioni,  dell'Arma  dei  trasporti e dei materiali, del
Corpo   di   amministrazione   e   di  commissariato,  dell'Arma  dei
carabinieri,  dal  111o  corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e dal
140o  corso A.U.C. del Corpo sanitario (medici, odontoiatri chimici -
farmacisti, e veterinari), cosi' ripartiti:
        20 dell'Arma dei carabinieri;
        26  delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni;
        8 dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
        8 del Corpo di amministrazione e di commissariato;
        2 del Corpo degli ingegneri;
        9 del Corpo sanitario (medici);
        1 del Corpo sanitario (odontoiatri);
        1 del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
        1 del Corpo sanitario (veterinari);
      c)  concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di  64  sottotenenti  di  complemento di prima nomina provenienti dal
188o  corso  A.U.C.  delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio,  trasmissioni,  dell'Arma  dei  trasporti e dei materiali, del
Corpo   di   amministrazione   e   di  commissariato,  dell'Arma  dei
carabinieri  e dal 112o corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri, cosi'
ripartiti:
        20 dell'Arma dei carabinieri;
        26  delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni;
        8 dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
        8 del Corpo di amministrazione e di commissariato;
        2 del Corpo degli ingegneri;
      d)  concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di  76  sottotenenti  di  complemento di prima nomina provenienti dal
189o  corso  A.U.C.  delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio,  trasmissioni,  dell'Arma  dei  trasporti e dei materiali, del
Corpo   di   amministrazione   e   di  commissariato,  dell'Arma  dei
carabinieri,  dal  113o  corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e dal
141o  corso A.U.C. del Corpo sanitario (medici, odontoiatri chimici -
farmacisti e veterinari), cosi' ripartiti:
        20 dell'Arma dei carabinieri;
        26  delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni;
        8 dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
        8 del Corpo di amministrazione e di commissariato;
        2 del Corpo degli ingegneri;
        9 del Corpo sanitario (medici);
        1 del Corpo sanitario (odontoiatri);
        1 del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
        1 del Corpo sanitario (veterinari);
    2.  In  ciascuno  dei  concorsi di cui al precedente, comma 1, il
numero  dei  posti  potra'  subire  modificazioni,  fino alla data di
approvazione  della  relativa  graduatoria  di merito, per soddisfare
sopravvenute  esigenze  dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  o  del
Comando  Generale dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza
delle  categorie  dei  rispettivi  ufficiali  ausiliari,  nonche' per
insufficienza di concorrenti nelle Armi o nei Corpi dell'Esercito.
    3.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare, in tutto o in parte, il
bando  nella  parte  relativa  ad  uno  o piu' dei concorsi di cui al
precedente,  comma 1,  di  modificare, fino alla data di approvazione
della  graduatoria  di  merito  di ciascuno dei concorsi medesimi, il
numero  dei posti in relazione a quanto sara' determinato dalla legge
di  bilancio  per l'anno 2003, nonche' di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla ferma biennale non rinnovabile, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.