IL DIRETTORE GENERALE

    Visto  l'art.  51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  attribuisce  alle  universita',  agli  osservatori  astronomici,
astrofisici  e vesuviano, agli enti pubblici e istituzioni di ricerca
di  cui  all'art. 8  del  decreto  del  Presidente  de  Consiglio dei
Ministri  30 dicembre  1993,  n.  593  e  successive modificazioni ed
integrazioni,  all'ENEA  e  all'ASI,  la  possibilita'  di  conferire
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca;
    Visto  il  regolamento  ENEA  concernente  il  conferimento degli
assegni  per  la  collaborazione  all'attivita' di ricerca dell'ENEA,
approvato   nella   duecentounesima   riunione   del   consiglio   di
amministrazione dell'11 giugno 1998;
    Vista  l'ordinanza adottata dal commissario straordinario in data
15 luglio 2002;

                             Determina:

                               Art. 1.

                           Parte generale

    E'  indetta  una selezione, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di diciannove assegni per la collaborazione ad attivita'
di ricerca secondo i quanto riportato nell'allegato 1.
    Non  puo'  essere titolare di assegno di ricerca il dipendente di
ruolo  presso  le  universita', gli osservatori astronomici, gli enti
pubblici e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI.
    L'assegno  di  ricerca  non  e'  cumulabile con borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  quelle concesse da istituzioni
nazionali  o  straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita'  di  ricerca  dei  titolare  dell'assegno; in tal caso il
cumulo   con   le  borse  suddette  e'  subordinato  alla  preventiva
autorizzazione dell'ENEA.
    Non  puo'  altresi'  essere  cumulato con stipendi o retribuzioni
derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.
    Il  titolare  in servizio presso amministrazioni pubbliche potra'
essere collocato in aspettativa senza assegni.