IL DIRETTORE GENERALE Visto l'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che attribuisce alle universita', agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, agli enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, all'ENEA e all'ASI, la possibilita' di conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca; Visto il regolamento ENEA concernente il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attivita' di ricerca dell'ENEA, approvato nella duecentounesima riunione del consiglio di amministrazione dell'11 giugno 1998; Vista l'ordinanza adottata dal commissario straordinario in data 15 luglio 2002; Determina: Art. 1. Parte generale E' indetta una selezione, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di diciannove assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca secondo i quanto riportato nell'allegato 1. Non puo' essere titolare di assegno di ricerca il dipendente di ruolo presso le universita', gli osservatori astronomici, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI. L'assegno di ricerca non e' cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolare dell'assegno; in tal caso il cumulo con le borse suddette e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'ENEA. Non puo' altresi' essere cumulato con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche potra' essere collocato in aspettativa senza assegni.