IL DIRIGENTE

    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita';
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   concernente   le   nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  la pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista  la  legge  5 febbraio  1992, n. 104, ed in particolare gli
articoli   4  e  20,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
concernente  l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti delle
persone handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, recante, tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  ed  in  particolare  l'art. 3,  comma 7,  il quale
prevede  che  tra  candidati  a  parita'  di  merito  e  di titoli di
preferenza e' preferito il candidato di piu' giovane eta';
    Visto  il  contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
tecnico-amministrativo  delle  universita' stipulato in data 9 agosto
2000  ed  in  particolare  l'art. 55,  comma 5, il quale dispone, tra
l'altro,  che  l'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione
economica iniziale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita';
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  regolamento  che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli  a  tempo  indeterminato  del personale tecnico-amministrativo,
compresi  i  dirigenti,  presso  questo  Ateneo,  emanato con decreto
rettorale  n. 766 del 14 febbraio 2001 ed in particolare l'art. 3 che
detta  disposizioni per l'attivazione delle procedure di reclutamento
del predetto personale tecnico-amministrativo;
    Visto  il  regolamento  che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo presso
questo  Ateneo,  emanato  con decreto rettorale n. 597 del 5 febbraio
2001  ed  in  particolare  l'art. 3,  comma 1,  il  quale prevede che
l'amministrazione,  al  fine  di  procedere  alle  assunzioni a tempo
determinato, dopo aver verificato l'esistenza di graduatorie vigenti,
relative alle professionalita' occorrenti, in via subordinata accerta
l'esistenza  di  graduatorie  predisposte  per  le assunzioni a tempo
indeterminato.  A  tale  scopo  agli  aspiranti, in sede di redazione
della  domanda  di  partecipazione  ai  concorsi  per  posti  a tempo
indeterminato, puo' essere richiesto di manifestare la disponibilita'
alla  costituzione  di  rapporti  a termine lasciando impregiudicata,
comunque,   la  possibilita'  di  optare  per  il  rapporto  a  tempo
indeterminato in qualunque momento se ne presenti la possibilita';
    Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre  2001, n. 368 che ha
emanato  una  nuova  disciplina sul lavoro a tempo determinato ed ha,
nel  contempo,  previsto all'art. 11 un regime transitorio in materia
disponendo  che  le  clausole  dei  contratti collettivi nazionali di
lavoro,  vigenti  alla  data  di  entrata  in vigore di detto decreto
legislativo,  manterranno  in  via transitoria la loro efficacia fino
alla  data  di  scadenza  andandosi ad affiancare alla predetta nuova
disciplina,  cosi'  come  chiarito  con  circolare  del Ministero del
lavoro 1 agosto 2002, n. 42;
    Visto  il  combinato  disposto  degli  articoli  55, comma 5, del
vigente  contratto  collettivo  nazionale di lavoro e 2, commi 4 e 5,
del   predetto   regolamento   in   materia  di  assunzioni  a  tempo
indeterminato,  secondo  cui l'accesso alla categoria B puo' avvenire
nella   posizione   B3  anziche'  all'iniziale  B1,  per  particolari
professionalita'  che richiedano ulteriori requisiti, oltre la scuola
dell'obbligo,   in   relazione   alla   specificita'   dell'attivita'
lavorativa;
    Visto  il decreto direttoriale n. 443 del 23 dicembre 2002 con il
quale,  in  considerazione  di  un  piu' ottimale funzionamento delle
biblioteche di Ateneo che necessitano anche di personale da adibire a
compiti   di   carattere   piu'   esecutivo   e  quindi  di  supporto
all'attivita'  del  personale  dell'area  delle biblioteche, e' stata
autorizzata  l'assunzione di tre unita' di personale inquadrato nella
categoria  B,  posizione economica B3, con attivazione della relativa
procedura di mobilita', disponendo, altresi', che qualora la suddetta
procedura  avesse  avuto  esito  negativo  si  sarebbe  provveduto ad
attivare la procedura concorsuale con emissione di apposito bando;
    Vista  la  circolare prot. n. 5643/E del 23 dicembre 2002, con la
quale sono stati messi in mobilita' i suddetti tre posti di categoria
B dell'area servizi generali e tecnici;
    Considerato  che  la citata procedura di mobilita' ha avuto esito
negativo;
    Visto  l'art. 16 del regolamento in materia di assunzioni a tempo
indeterminato  che  prevede  che  la  commissione giudicatrice per la
categoria B e' composta, con particolare riferimento al presidente ed
ai  componenti da un dirigente o impiegati di categoria non inferiore
alla D appartenenti alla stessa area del posto messo a concorso;
    Considerato  che,  secondo  quanto definito dalla tabella "A" del
vigente  contratto  collettivo nazionale di lavoro, nella categoria D
non e' prevista l'area dei servizi generali e tecnici;
    Ritenuto,  pertanto,  in considerazione delle professionalita' da
richiedere  e delle prove d'esame da prevedere nel presente bando, di
individuare  tra  i  soggetti  della commissione figure professionali
dell'area  delle biblioteche e dell'area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati;
    Visto  l'art. 40,  comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574
che  prevede  una  riserva  obbligatoria  del  2%  dei  posti messi a
concorso  a  favore  degli  ufficiali  di complemento delle tre Forze
armate  che  hanno  terminato senza demerito la ferma biennale di cui
all'art. 37, comma 1, della medesima legge;
    Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto
al  lavoro  dei  disabili  ed  in  particolare l'art. 7, comma 2, che
dispone  a  favore  di tali soggetti la statuizione di una riserva di
posti  nei  concorsi  pubblici  nei  limiti  della  complessiva quota
d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso;
    Visto   il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215  ed  in
particolare   l'art. 18,   commi   7   e  8,  dai  quali  si  evince,
rispettivamente,  che  e'  stata  fissata  una nuova aliquota - nella
misura  del  30% dei posti messi a concorso - per la riserva di posti
nei  pubblici  concorsi  a  favore  dei volontari in ferma breve o in
ferma  prefissata  di  durata  di cinque anni delle tre Forze armate,
congedati  senza  demerito,  anche  al termine o durante le eventuali
ferme  contratte  e  che  qualora  tale  riserva  non  possa  operare
integralmente  o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto,
tale  frazione  si  cumula  con la riserva relativa ad altri concorsi
banditi   nella   stessa   amministrazione   ovvero  ne  e'  prevista
l'utilizzazione  nell'ipotesi  in  cui  l'amministrazione  proceda ad
assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 5,  commi  1 e 2, del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve
dei  posti,  previste  da  leggi  speciali  a  favore  di particolari
categorie  di  cittadini,  non  possono  complessivamente superare la
meta'  dei posti messi a concorso e che se in relazione a tale limite
sia  necessaria una riduzione dei posti da riservare, questa si attua
in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva;
    Accertato  che tale riduzione proporzionale non rende operante le
riserve  nei  confronti  dei  soggetti beneficiari di cui alle citate
leggi n. 574/1980 e n. 68/1999;
    Accertato,  infine,  che  la medesima riduzione proporzionale da'
luogo  ad  una  frazione  di  posto  pari  a  0,55 che si cumula alla
precedente  frazione  di  posto  relativa  ad  altri concorsi banditi
presso  questa  Universita'  pari  a  0,83  per  un  totale  di  1,38
determinando,  pertanto,  la  possibilita'  di  riservare un posto ai
soggetti   beneficiari   del  sopra  menzionato  decreto  legislativo
n. 215/2001, con un residuo di 0,38;
    Vista  la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre   2000,   che  ha  confermato  il  disposto  del  decreto
direttoriale    n. 690   dell'11 novembre   1998,   con   particolare
riferimento  alla  devoluzione  al  dirigente  della ripartizione del
personale  della  competenza  all'emanazione  di atti e provvedimenti
relativi alla procedure di selezione del personale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                         Indizione e riserva

    E'  indetto  il  concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo  indeterminato  di  tre  posti di personale da inquadrare nella
categoria  B,  posizione  economica  B3, dell'area servizi generali e
tecnici,  per le esigenze delle biblioteche della Seconda Universita'
degli  studi  di  Napoli,  di cui uno riservato ai volontari in ferma
breve  o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze
armate,  congedati  senza  demerito,  anche  al  termine o durante le
eventuali  rafferme  contratte  a  norma  dell'art. 18,  comma 6, del
decreto legislativo n. 215/2001.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  della  riserva  prevista  dal
presente  articolo  devono  farne  espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio.
    Nel caso in cui non vi siano aspiranti riservatari idonei i posti
saranno  liberi  e  verranno  ricoperti  utilizzando  la  graduatoria
generale di merito.