IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente le norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici  limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa 11 febbraio 1988,
n. 62,  che  approva  il  regolamento  concernente  i  criteri  e  le
modalita'  per l'arruolamento degli ufficiali di complemento, nonche'
la  durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze
armate e successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza italiana;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli   2  e  4  della  succitata  legge  7 agosto  1990,  n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di  altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha
ridotto  a  quattordici  mesi  la  ferma di leva per gli ufficiali di
complemento;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento  degli  ufficiali,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  22 aprile 1999,
n. 188,  emanato  in esecuzione dell'articolo 3, comma 6, della legge
15 maggio  1993, n. 127, concernente il regolamento recante norme per
l'individuazione  dei  limiti  di  eta'  per  la  partecipazione, tra
l'altro,  all'arruolamento  degli  allievi  ufficiali  di complemento
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato  in  applicazione  dell'articolo 1, comma 5, della piu' volte
citata  legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  concernente il regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare,
con  annesso  elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di non idoneita';
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   Sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  Sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  ministeriale del 4 agosto 2000 concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto   il   decreto   ministeriale   3 ottobre   2000,   recante
modificazioni  al decreto ministeriale 26 maggio 1997, concernente le
categorie  e le specialita' in cui e' ripartito il personale militare
dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  direttiva  n. 51,  edizione maggio  2001,  del Comando
generale  delle  scuole,  concernente  norme  per  la  selezione  dei
candidati  ai concorsi per il reclutamento degli allievi ufficiali di
complemento (esclusi i piloti) dell'Aeronautica militare;
    Visto   il   decreto   ministeriale  4 luglio  2002,  emanato  in
applicazione   dell'articolo  1,  comma 6,  della  sopracitata  legge
20 ottobre   1999,   n. 380,   che   non   prevede  per  l'anno  2003
partecipazione di personale femminile ai concorsi per l'ammissione ai
corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E' indetto un concorso per l'ammissione di duecento giovani ai
sottonotati   corsi   allievi   ufficiali   di  complemento  (A.U.C.)
"laureati"  e  "diplomati",  che  avranno  luogo  presso la Divisione
formazione   superiore  -  Scuola  di  Applicazione  dell'Aeronautica
militare di Firenze, per il conseguimento della nomina a sottotenente
di  complemento nei ruoli, Arma, Corpi e specialita' dell'Aeronautica
militare, con il numero di posti di seguito indicati:
    Laureati:
      ruolo   normale   del   Corpo   di   commissariato  aeronautico
(C.C.r.n.): 3 posti;
      ruolo  normale  del  Corpo  sanitario  aeronautico  (C.S.r.n.):
50 posti;
      ruolo  normale  del  Corpo  del  genio  aeronautico (G.A.r.n.):
8 posti, cosi' suddivisi:
        specialita' "elettronici": 2 posti;
        specialita' "chimici": 2 posti;
        specialita' "fisici": 2 posti;
        specialita'   "costruzioni   aeronautiche  ed  aerospaziali":
2 posti.
    Diplomati:
      ruolo  speciale  delle armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.):
97 posti;
      ruolo   speciale   del   Corpo   di  commissariato  aeronautico
(C.C.r.s.): 12 posti;
      ruolo  speciale  del  Corpo  del  genio aeronautico (G.A.r.s.):
30 posti,
      cosi' suddivisi:
        specialita' "aeronautici": 4 posti;
        specialita' "armamento": 2 posti;
        specialita' "elettronici": 8 posti;
        specialita' "infrastrutture ed impianti": 5 posti;
        specialita' "chimici": 2 posti;
        specialita' "geofisici": 5 posti;
        specialita' "motorizzazione": 4 posti.
    I  posti di cui sopra sono ripartiti nei corsi appresso indicati,
che si svolgeranno nei periodi a fianco di ciascuno riportati:
      123o corso (dal 8 settembre al 28 novembre 2003)
    Laureati:
      ruolo normale del Corpo del genio aeronautico (8 unita);
      ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (25 unita).
    Diplomati:
      ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (37 unita);
      ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (30 unita).
      124o corso (dal 29 marzo al 18 giugno 2004).
    Laureati:
      ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (25 unita);
      ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico (3 unita).
    Diplomati:
      ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (60 unita);
      ruolo  speciale  del  Corpo  di  commissariato  aeronautico (12
unita).
    2.  Il numero dei posti disponibili per ciascun corso, nonche' la
ripartizione  per  ruolo,  Arma,  Corpo e specialita' potranno subire
modificazioni,   fino   alla  data  di  approvazione  della  relativa
graduatoria  di  merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della   Forza  armata  connesse  alla  consistenza  dei  ruoli  degli
ufficiali di complemento.
    3. Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di modificare
le  date  di  svolgimento dei corsi di cui al precedente, comma 1, di
sopprimere  qualsiasi  corso  indetto  con  il  presente decreto e di
trasferire i giovani da un corso all'altro.