IL DIRETTORE Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41 istitutiva della Scuola; Visto lo statuto della Scuola approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento didattico della scuola; Visto il regolamento generale della scuola; Vista la legge n. 15 del 4 gennaio 1968; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998; Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998 contenente la nuova disciplina in ordine all'istituzione ed al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 224 del 30 aprile 1999 "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca"; Visto il decreto direttoriale n. 6277 del 6 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stato emanato il regolamento del corso sperimentale di dottorato di ricerca in economia e management; Vista la delibera n 23 del 9 gennaio 2003, con la quale il consiglio della classe accademica di scienze sociali ha autorizzato l'attivazione del corso sperimentale di dottorato di ricerca in economia e management per l'anno accademico 2003 - 2004; Vista la delibera n 60 del 14 gennaio 2003, con la quale il senato accademico ha deliberato l'attivazione del corso sperimentale di dottorato di ricerca in economia e management per l'anno accademico 2003 - 2004, approvandone il relativo bando di concorso; Vista la delibera n 69 del 24 gennaio 2003, con la quale il consiglio direttivo ha approvato l'attivazione del corso sperimentale di dottorato di ricerca in economia e management per l'anno accademico 2003 - 2004; Decreta: Art. 1. Corso dottorale internazionale di ricerca in economia e management 1. La Scuola Superiore S. Anna di Pisa, di seguito denominata "Scuola", bandisce per l'anno accademico 2003 - 2004 un concorso pubblico per dieci posti per la partecipazione al corso sperimentale di dottorato di ricerca in economia e management. 2. Per la partecipazione al corso la Scuola contribuisce al finanziamento fino ad un massimo di sei posti, con dei contributi il cui importo e' definito al successivo art. 10. 3. Ulteriori finanziamenti potranno essere concessi dall'Universita' di Trento e dall'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, nell'ambito dell'attivita' di collaborazione gia' in corso. 4. La commissione giudicatrice puo' inoltre proporre l'ammissione di candidati dichiarati idonei senza contributi, fino ad un massimo di tre posti in aggiunta al numero complessivo definito al precedente punto 1. L'ammissione e' deliberata dal consiglio direttivo, che definira' le modalita' di fruizione dei servizi della Scuola.