IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                 dell'amministrazione penitenziaria

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  contenente  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,   contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
    Vista  la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante "Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria";
    Visto  il  decreto  legislativo  30 ottobre 1992, n. 443, recante
Ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
    Visto  il  decreto  legislativo  21   maggio 2000, n. 146 recante
"Adeguamento  delle  strutture  e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia minorile,
nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del
Corpo  di  Polizia  penitenziaria,  a  norma dell'art. 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, recante il "Regolamento di servizio del Corpo di Polizia
penitenziaria";
    Visto  il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236 "Regolamento
recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale,
del Corpo di Polizia penitenziaria";
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Visto l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
    Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000 datata
28 luglio  2000  con  la  quale  e'  stata  dichiarata illegittima la
previsione  dell'art. 26  della  legge  1 febbraio 1989, n. 53, nella
parte  in  cui  rinviando  per l'accesso ai ruoli del personale delle
Forze  di  polizia  al  possesso  delle qualita' morali e di condotta
stabilite  per  l'ammissione  ai concorsi in magistratura ordinaria -
prevede  che  siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle
Forze  di  polizia i candidati" i cui parenti in linea retta entro il
primo  grado e in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato
condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a), codice di procedura penale;
    Visto   l'art. 5   del   decreto-legge  4 ottobre  1990,  n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996, n. 675 concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Vista   la   legge   28 dicembre  2000,  n. 445,  in  materia  di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
    Visto  l'art. 2,  comma 9,  della  legge  16 giugno 1998, n. 191,
concernente  modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  15 marzo 1997,
n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista  la  legge  1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche e
integrazioni,  concernente  il nuovo ordinamento dell'amministrazione
di pubblica sicurezza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre
1983,  n. 904,  e successive modifiche e integrazioni, concernente il
regolamento  che stabilisce, tra l'altro, i requisiti psico-fisici ed
attitudinali  di  cui  devono  essere  in  possesso  i  candidati per
l'accesso  ai  ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia;
    Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   riguardante  il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti  lo  statuto speciale del Trentino-Alto Adige e 26 luglio
1976,  n. 752,  recante  norme  di  attuazione dello statuto speciale
della  regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli  uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
    Ritenuto  di  dover  riservare la quota di legge dei posti che si
renderanno  vacanti  nella  provincia  di  Bolzano  ai  candidati  in
possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Vista  la  legge  8 luglio  1998, n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
    Vista  la  legge  11 luglio  1980,  n. 312  concernente l'assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
    Visto l'art. 19 della legge n. 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visto  l'art. 2,  comma 2,  lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
    Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica dell'8 agosto
2002,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 284   del   4 dicembre   2002   -   Serie   generale   -  relativo
all'approvazione  dei  piani  annuali  2002  ed  autorizzazione  alle
assunzioni  concernenti  le  Forze  armate,  i Corpi di polizia ed il
Corpo  nazionale  dei  Vigili  del fuoco, ai sensi dell'art. 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    Ritenuto  di  dover  bandire  un  concorso per il conferimento di
duecentonovantotto  posti  disponibili  nella  qualifica iniziale del
ruolo dei commissari della Polizia penitenziaria;
    Considerato   che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero  dei
candidati   e   che,  pertanto,  si  rende  indispensabile  stabilire
successivamente  il  diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
le prove scritte;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Posti disponibili per l'assunzione

    1.   E'   indetto   un  concorso  pubblico,  per  esami,  per  il
conferimento di duecentonovantotto posti di vice commissario in prova
del ruolo dei commissari della Polizia penitenziaria.
    2.  Il  suddetto  concorso  consiste  in  due prove scritte ed un
colloquio,   superato   il  quale  i  candidati  sono  sottoposti  ad
accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali.  La  prova  scritta  e'
preceduta da una prova preliminare;
    Dei suddetti posti:
      a) tre sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti  prescritti,  a coloro che siano in possesso dell'attestato
di  cui  all'art. 4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752;
      b) sei unita', pari al 2% dei posti disponibili, sono riservati
subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli ufficiali
di  complemento  dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica che
abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo
comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;
      c) sessanta  unita',  pari  al  20%  dei  posti  disponibili e'
riservato al personale del Corpo di Polizia penitenziaria.