IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                 dell'amministrazione penitenziaria

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  contenente  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,   contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
    Vista  la  legge  8 luglio  1998, n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
    Vista  la  legge  11 luglio  1980,  n. 312,  concernente il nuovo
assetto  retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato;
    Visto   l'art. 40   della   legge   20 settembre   1980,  n. 574,
concernente   l'unificazione   e  riordinamento  dei  ruoli  normali,
speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica;
    Visto l'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
    Visto  l'art. 2,  comma 2,  lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
    Visto l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
    Visto   l'art. 5   del   decreto-legge  4 ottobre  1990,  n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
    Visti   la   legge   15 dicembre  1990,  n. 395,  ed  il  decreto
legislativo  30 ottobre  1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di Polizia penitenziaria;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Visti  gli  articoli  24  e 28 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443;
    Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000 datata
28 luglio  2000  con  la  quale  e'  stata  dichiarata illegittima la
previsione  dell'art. 26  della  legge  1 febbraio 1989, n. 53, nella
parte  in  cui  rinviando  per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per
l'ammissione  ai concorsi in magistratura ordinaria prevede che siano
esclusi  dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia i
candidati  i  cui  parenti  in  linea retta entro il primo grado e in
linea  collaterale  entro  il  secondo,  hanno riportato condanne per
taluno  dei  delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), codice
di procedura penale;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996, n. 675 concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 200, recante
"Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
Polizia penitenziaria";
    Visto  il decreto ministeriale del 21 luglio 1998, n. 297 recante
norme  per  l'espletamento  dei concorsi per l'accesso alla qualifica
nel ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria;
    Visto  il  decreto  ministeriale  1 febbraio 2000, n. 50, recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
Polizia penitenziaria;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
    Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n. 146 recante
"Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
Penitenziaria  e  dell'Ufficio  Centrale  per  la giustizia minorile,
nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del
Corpo  di  Polizia  penitenziaria,  a  norma dell'art. 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266";
    Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   riguardante  il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  in  materia  di proporzionale etnica negli uffici statali siti
nella  provincia  di  Bolzano  e  di  conoscenza delle due lingue nel
pubblico  impiego, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo  1977,  n. 104,  recante  norme  di attuazione dello statuto
speciale  della  regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina
transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;
    Ritenuto  di  dover  riservare la quota di legge dei posti che si
renderanno  vacanti  nella  provincia  di  Bolzano  ai  candidati  in
possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,  n. 445,  in  materia  di  semplificazione delle certificazioni
amministrative;
    Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica dell'8 agosto
2002,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 284    del    4 dicembre   2002   -   Serie   generale,   relativo
all'approvazione  dei  piani  annuali  2002  ed  autorizzazione  alle
assunzioni  concernenti  le  Forze  armate,  i Corpi di polizia ed il
Corpo  nazionale  dei  Vigili  del fuoco, ai sensi dell'art. 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448,
    Ritenuto alla luce della suddetta autorizzazione di dover bandire
un  concorso  pubblico  nella  qualifica  iniziale  del  ruolo  degli
ispettori  del  Corpo  di Polizia penitenziaria di duecentosettantuno
unita'  di  cui  duecentosessanta  per  uomini  e  undici  per donne,
ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:
      Piemonte e Valle d'Aosta ventotto uomini;
      Liguria ventiquattro di cui venti uomini e quattro donne;
      Lombardia  sessantanove  di cui sessantacinque uomini e quattro
donne;
      Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia e Trentino-Alto Adige ventinove
unita'  di  cui  ventotto  uomini  e  uno  per  donna.  Due posti del
contingente  maschile  e uno del contingente femminile sono riservati
per  l'assegnazione  negli  istituti  penitenziari della provincia di
Bolzano;
      Emilia-Romagna ventidue di cui venti uomini e due donne;
      Toscana diciotto uomini;
      Abruzzo e Molise otto uomini;
      Lazio venticinque uomini;
      Calabria due uomini;
      Campania diciannove uomini;
      Puglia sette uomini;
      Sicilia venti uomini.
    Considerato   che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero  dei
candidati   e   che,  pertanto,  si  rende  indispensabile  stabilire
successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgeranno le
prove scritte;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Posti disponibili per l'assunzione

    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico  per  il  conferimento di
complessivi  duecentosettantuno  posti  di allievo vice ispettore del
ruolo  degli  ispettori del Corpo della Polizia penitenziaria, di cui
duecentosessanta  per  uomini  e  undici  per  donne,  ripartiti  per
contingenti regionali nella misura di seguito indicata:
      Piemonte e Valle d'Aosta ventotto uomini;
      Liguria ventiquattro di cui venti uomini e quattro donne;
      Lombardia  sessantanove  di cui sessantacinque uomini e quattro
donne;
      Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia e Trentino-Alto Adige ventinove
unita'  di  cui  ventotto  uomini  e  una  per  donna.  Due posti del
contingente  maschile  e uno del contingente femminile sono riservati
per  l'assegnazione  negli  Istituti  penitenziari della provincia di
Bolzano;
      Emilia Romagna ventidue di cui venti uomini e due donne;
      Toscana diciotto uomini;
      Abruzzo e Molise otto uomini;
      Lazio venticinque uomini;
      Calabria due uomini;
      Campania diciannove uomini;
      Puglia sette uomini;
      Sicilia venti uomini.
    2.  I  vincitori del presente concorso, al termine del prescritto
corso   di   formazione,  verranno  assegnati  nella  sede  di  prima
destinazione.  Gli stessi non potranno chiedere ed ottenere di essere
trasferiti  o  comunque  comandati  a  prestare  servizio  in regione
diversa  da  quella  alla  quale  sono  stati  assegnati  come  prima
destinazione.  Essi possono essere, comunque, assegnati in altre sedi
per motivate esigenze di servizio.
    3.  Il  suddetto  concorso  consiste  in  una prova scritta ed un
colloquio.  La  prova  scritta  e' preceduta da una prova preliminare
superata  la  quale  i  candidati  sono  sottoposti  ad  accertamenti
psico-fisici ed attitudinali.
    Dei suddetti posti:
      a) due del contingente maschile e uno del contingente femminile
sono  riservati  per l'assegnazione negli istituti penitenziari della
provincia di Bolzano, per coloro che siano in possesso dell'attestato
di  cui  all'art. 4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752;
      b) cinque del contingente maschile, equivalente al 2% dei posti
messi a concorso, sono riservati agli ufficiali delle Forze armate in
possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 40 della legge 20 settembre
1980,  n. 574  e  dell'art. 19  della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
nonche' di quelli previsti per l'ammissione al concorso;
      c) quarantatre   del  contingente  maschile,  nonche'  due  del
contingente  femminile,  pari  ad  1/6  dei  posti  disponibili  sono
riservati   agli   appartenenti   ai   ruoli  del  Corpo  di  Polizia
penitenziaria con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio
alla data del bando che indice il concorso.