IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell'amministrazione penitenziaria Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato; Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445; Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53; Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359; Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000 datata 28 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la previsione dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia al possesso delle qualita' morali e di condotta stabile per l'ammissione ai concorsi in magistratura ordinaria prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia i candidati i cui parenti in linea retta entro il primo grado e in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), codice di procedura penale; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria"; Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 2000, n. 50 recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2001, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266"; Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici; Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2002 - serie generale - relativo all'approvazione dei piani annuali 2002 ed autorizzazione alle assunzioni concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Ritenuto alla luce della suddetta autorizzazione di dover bandire un pubblico concorso per esami per la copertura dei posti vacanti nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria femminile pari a complessivi centosessantotto unita' ripartiti per contingenti regionali nella misura di seguito indicata: Piemonte e Valle d'Aosta: trenta; Liguria: dieci; Lombardia: sessantasette; Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige: ventiquattro, di cui due posti riservati agli Istituti penitenziari della provincia di Bolzano; Emilia-Romagna: quindici; Toscana: cinque; Calabria: due; Sicilia: quindici. Considerato che non e' possibile prevedere il numero delle candidate e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgera' la prova scritta; Decreta: Art. 1. Posti disponibili per l'assunzione 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a centosessantotto posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, ripartito per contingenti regionali nella misura di seguito indicata: Piemonte e Valle d'Aosta: trenta; Liguria: dieci; Lombardia: sessantasette; Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige: ventiquattro di cui due posti riservati agli Istituti penitenziari della provincia di Bolzano; Emilia-Romagna: quindici; Toscana: cinque; Calabria: due; Sicilia: quindici. 2. Le vincitrici del presente concorso, al termine del prescritto corso di formazione, verranno assegnate nella sede di prima destinazione. Le stesse non potranno chiedere ed ottenere di essere trasferite o comunque comandate a prestare servizio in regione diversa da quella alla quale sono state assegnate come prima destinazione. Esse possono essere, comunque, assegnate in altre sedi per motivate esigenze di servizio. 3. Numero due posti sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, alle candidate che abbiano conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano. 4. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.