IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                 dell'amministrazione penitenziaria

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  contenente  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,   contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
    Vista  la  legge  11 luglio  1980,  n. 312,  concernente il nuovo
assetto  retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato;
    Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445;
    Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
    Visto   l'art. 5   del   decreto-legge  4 ottobre  1990,  n. 276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
    Visti   la   legge   15 dicembre  1990,  n. 395,  ed  il  decreto
legislativo  30 ottobre  1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
    Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000 datata
28 luglio  2000  con  la  quale  e'  stata  dichiarata illegittima la
previsione  dell'art. 26  della  legge  1 febbraio 1989, n. 53, nella
parte  in  cui  rinviando  per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia  al  possesso delle qualita' morali e di condotta stabile per
l'ammissione  ai concorsi in magistratura ordinaria prevede che siano
esclusi  dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia i
candidati  i  cui  parenti  in  linea retta entro il primo grado e in
linea  collaterale  entro  il  secondo,  hanno riportato condanne per
taluno  dei  delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), codice
di procedura penale;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 200, recante
"Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria";
    Visto  il  decreto  ministeriale  1  febbraio 2000, n. 50 recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
    Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2001, n. 146, recante
"Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
Penitenziaria  e  dell'Ufficio  Centrale  per  la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di  polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266";
    Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   riguardante  il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  in  materia  di proporzionale etnica negli uffici statali siti
nella  provincia  di  Bolzano  e  di  conoscenza delle due lingue nel
pubblico  impiego, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo  1977,  n. 104,  recante  norme  di attuazione dello statuto
speciale  della  regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina
transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;
    Ritenuto  di  dover  riservare la quota di legge dei posti che si
renderanno  vacanti  nella  provincia  di  Bolzano  ai  candidati  in
possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Vista   la   legge   28 dicembre  2000,  n. 445,  in  materia  di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
    Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica dell'8 agosto
2002,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 284   del   4 dicembre   2002   -   serie   generale   -  relativo
all'approvazione  dei  piani  annuali  2002  ed  autorizzazione  alle
assunzioni  concernenti  le  Forze  armate,  i Corpi di polizia ed il
Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, ai sensi dell'art. 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    Ritenuto alla luce della suddetta autorizzazione di dover bandire
un  pubblico  concorso  per  esami per la copertura dei posti vacanti
nella  qualifica  iniziale  del  ruolo degli agenti ed assistenti del
Corpo   di   polizia   penitenziaria  femminile  pari  a  complessivi
centosessantotto  unita'  ripartiti  per  contingenti regionali nella
misura di seguito indicata:
      Piemonte e Valle d'Aosta: trenta;
      Liguria: dieci;
      Lombardia: sessantasette;
      Veneto,    Friuli-Venezia   Giulia   e   Trentino-Alto   Adige:
ventiquattro,  di  cui due posti riservati agli Istituti penitenziari
della provincia di Bolzano;
      Emilia-Romagna: quindici;
      Toscana: cinque;
      Calabria: due;
      Sicilia: quindici.
    Considerato  che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero delle
candidate   e   che,  pertanto,  si  rende  indispensabile  stabilire
successivamente  il  diario, la sede o le sedi in cui si svolgera' la
prova scritta;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Posti disponibili per l'assunzione

    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a centosessantotto
posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, ripartito
per contingenti regionali nella misura di seguito indicata:
      Piemonte e Valle d'Aosta: trenta;
      Liguria: dieci;
      Lombardia: sessantasette;
      Veneto,    Friuli-Venezia   Giulia   e   Trentino-Alto   Adige:
ventiquattro  di  cui  due posti riservati agli Istituti penitenziari
della provincia di Bolzano;
      Emilia-Romagna: quindici;
      Toscana: cinque;
      Calabria: due;
      Sicilia: quindici.
    2. Le vincitrici del presente concorso, al termine del prescritto
corso   di   formazione,  verranno  assegnate  nella  sede  di  prima
destinazione.  Le  stesse non potranno chiedere ed ottenere di essere
trasferite  o  comunque  comandate  a  prestare  servizio  in regione
diversa  da  quella  alla  quale  sono  state  assegnate  come  prima
destinazione.  Esse possono essere, comunque, assegnate in altre sedi
per motivate esigenze di servizio.
    3.  Numero due posti sono riservati, subordinatamente al possesso
degli   altri   requisiti,  alle  candidate  che  abbiano  conseguito
l'attestato  di  cui  all'art. 4  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26 luglio  1976, n. 752, per l'assegnazione agli istituti
penitenziari della provincia di Bolzano.
    4.  Resta  salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.