IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, concernente "Stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n. 3  e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  "Disposizioni  relative  allo  statuto  degli  impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato";
    Vista  la  legge  10 maggio  1983, n. 212, concernente "Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza";
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
"Attuazione   dell'art. 3  della  legge  n. 216/1992  in  materia  di
riordino  dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
"Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 213,  concernente "Regolamento recante disciplina per la redazione
dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito,
alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri";
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382, concernente "Norme di
principio sulla disciplina militare";
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  "Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa";
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, concernente "Tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  "Regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi" e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  "Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di  decisione  e  di  controllo  modificata  con  legge
16 giugno 1998, n. 191";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente   "Determinazioni   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche";
    Vista   la   pubblicazione  del  Comando  generale  delle  scuole
dell'Aeronautica   militare   in  data  12 luglio  1999,  concernente
"Regolamento  interno  della  scuola  sottufficiali  dell'Aeronautica
militare e successive eventuali modificazioni";
    Visto  il  decreto  ministeriale  in data 3 ottobre 2000, recante
"Determinazione   delle   categorie  e  specialita'  nelle  quali  e'
ripartito il personale dell'Aeronautica militare";
    Visto  il  decreto-legge  1 dicembre 2001, n. 421, convertito con
legge  31 gennaio  2002,  n. 6,  il  decreto-legge  28 dicembre 2001,
n. 451,   convertito   con   legge  27 febbraio  2002,  n. 15  ed  il
decreto-legge  16 aprile  2002, n. 64, convertito con legge 15 giugno
2002,   n. 116   tutti   concernenti   la   partecipazione   italiana
all'operazione   militare   denominata   "Enduring   Freedom"   e  la
prosecuzione  della  partecipazione  italiana  ad operazioni militari
internazionali di cui al decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4;
    Vista la legge 10 marzo 1987, n. 100;
    Vista la legge 29 marzo 2001, n. 86;
    Visto  il  parere  n. 2432/2002  del Consiglio di Stato - Sezione
terza,  emesso  nell'adunanza  del  22 ottobre  2002,  concernente il
trattamento  economico  di  trasferimento  da attribuire al personale
militare;
    Vista la direttiva n. CGS/SM13/30545/P1-2/0.1 dell'11 giugno 2002
"Norme  per  la  selezione  attitudinale dei partecipanti ai concorsi
quali allievi marescialli dell'Aeronautica militare;
    Visto  il foglio n. SMA123/19028/P12-2/2 del 9 dicembre 2002, con
il quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica - I Reparto ha comunicato
il numero dei posti da mettere a concorso;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un concorso interno, per esami e per titoli, per
l'ammissione   al   terzo   corso  di  sessanta  allievi  marescialli
dell'Aeronautica militare, cosi' ripartiti:
      a) venti  posti  riservati  a  coloro  che provengono dal ruolo
sergenti dell'Aeronautica militare;
      b) quaranta  posti  riservati a coloro che provengono dal ruolo
volontari di truppa in servizio permanente dell'Aeronautica militare.
    2. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) prova  scritta di cultura militare basata su un questionario
a risposta multipla;
      b) selezione attitudinale;
      c) valutazione dei titoli.
    I    candidati,    qualora    immessi   nel   ruolo   marescialli
dell'Aeronautica  militare,  potranno  essere  impiegati  su tutto il
territorio  nazionale  e all'estero in base alle esigenze della Forza
armata,   indipendentemente   dalle  sedi  dove  risultino  effettivi
all'atto dell'immissione nel ruolo.
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la facolta' di
sospendere  o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.