IL MINISTRO
    Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n. 168, con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
    Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
    Visto  il  regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938,
n. 1269;
    Visto  l'ordinamento  didattico universitario approvato con regio
decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  8  dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
    Visto  il  regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami
di abilitazione all'esercizio delle professioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n. 980,  con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001,
n. 195,  con  il  quale e' stato abolito il tirocinio pratico annuale
post-lauream   previsto   per   i   laureati  in  scienze  biologiche
dall'art. 2  del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1982, n. 980;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
n. 981,  con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo e
successive modificazioni;
    Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992 con
i  quali  sono  stati  rispettivamente  approvati  i  regolamenti sul
tirocinio  e sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di psicologo;
    Vista  la  legge  10  febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed
integrazioni   alla  legge  7  gennaio  1976,  n. 3,  e  nuove  norme
concernenti  l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di
dottore forestale;
    Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, con il quale
e'  stato  approvato  il  regolamento  per  gli  esami  di  Stato per
l'abilitazione  all'esercizio della professione di dottore agronomo e
di dottore forestale;
    Vista  la  legge  23 marzo 1993, n. 84, concernente l'ordinamento
della professione di assistente sociale;
    Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, con il quale
e'  stato  approvato  il  regolamento  per  gli  esami  di  Stato  di
abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;
    Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto   il   decreto   ministeriale   4   agosto   2000   recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto   il   decreto   ministeriale   28  novembre  2000  recante
determinazioni delle classi delle lauree specialistiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
    Visto  il  decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito nella
legge 1 agosto 2002, n. 173;
    Udito  i  pareri  del  Consiglio universitario nazionale espressi
nelle adunanze del 18 dicembre 2002 e 9 gennaio 2003;
                               Ordina:
                               Art. 1.
    Sono  indette  nei  mesi  di giugno e novembre 2003 la prima e la
seconda  seconda  sessione  degli  esami  di  Stato  di  abilitazione
all'esercizio  delle  professioni  di  attuario  e  attuario  iunior,
chimico  e  chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto,
pianificatore,   paesaggista,  conservatore  e  architetto  iunior  e
pianificatore  iunior,  biologo  e  biologo iunior, geologo e geologo
iunior,  psicologo  e  psicologo  iunior,  dottore agronomo e dottore
forestale  e  agronomo  e  forestale  iunior,  zoonomo e biotecnologo
agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.
    Alle  predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito  il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per  ciascuna  sessione  dai  rettori  delle  singole  Universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.