IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che prevede la formazione di elenchi, relativamente ad ogni commissione tributaria, di coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria disponibilita' a ricoprire l'incarico di componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali; Visto il decreto 2 giugno 1998, n. 231, del Ministro delle finanze e successive modificazioni relativo al regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vice presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Visto l'art. 1 del suindicato decreto, in base al quale il consiglio di presidenza della giustizia tributaria da' comunicazione, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, delle vacanze che si verificano in seno alle commissioni tributarie regionali e provinciali relativamente agli incarichi di presidente, presidente di sezione, vice presidente di sezione e giudice; Visto il decreto 6 giugno 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2002 serie generale n. 156) con il quale sono stati approvati i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F annesse al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nel testo allegato al presente bando; Delibera: Art. 1. E' approvato l'annesso schema di domanda, corredato dalle relative istruzioni, per l'inserimento negli elenchi di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per la copertura dei posti vacanti di presidente di sezione, vice presidente di sezione e di giudice delle commissioni tributarie provinciali indicate nell'allegato elenco per ciascuna regione. E', altresi', approvata la scheda, corredata dalle relative istruzioni, da allegare alla domanda di cui al comma I.