In attuazione alla determinazione n. 135 in data 6 marzo 2003, si
rende noto che e' indetto, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del decreto
legislativo   n. 502/1992,   cosi'   come   modificato   dal  decreto
legislativo  n. 229/1999,  nonche'  del  decreto del Presidente della
Repubblica   n. 484/1997,   avviso   pubblico   per  il  conferimento
dell'incarico   di   dirigente   medico   di   medicina  e  chirurgia
d'accettazione   e  d'urgenza  -  direttore  di  struttura  operativa
complessa di medicina d'urgenza.
    L'incarico,  disciplinato  da contratto di diritto privato, avra'
durata   quinquennale   e  potra'  essere  rinnovato.  L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalita' di cessazione del rapporto di
lavoro  per  compimento  del  limite massimo di eta'. In tale caso la
durata  dell'incarico  viene correlata al raggiungimento del predetto
limite.
    L'amministrazione garantisce pari opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7, comma 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
    Per  la  partecipazione  all'avviso, i candidati devono essere in
possesso  dei  seguenti  requisiti  generali e specifici previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/97, art. 5.
    1. Requisiti generali per l'ammissione:
      a) cittadinanza  italiana,  salve  le  equiparazioni  stabilite
dalle  leggi  vigenti,  o  cittadinanza  di uno dei Paesi dell'Unione
europea;
      b) idoneita'  fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita'
fisica  all'impiego,  con osservanza delle norme in tema di categorie
protette,    e'    effettuato    dall'Azienda    ospedaliera    prima
dell'immissione in servizio;
      c) godimento   dei  diritti  civili  e  politici.  Non  possono
accedere  agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato
politico attivo;
      d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una  pubblica  amministrazione.  Non  possono  accedere agli impieghi
coloro  che  siano  stati dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per aver conseguito l'impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
    2. Requisiti specifici per l'ammissione:
      a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
      b) iscrizione  all'albo  professionale  dell'ordine dei medici,
attestata  da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto  a  quella  di  scadenza  fissata nel bando; l'iscrizione al
corrispondente  albo  professionale  di  uno  dei  Paesi  dell'Unione
europea  consente  la  partecipazione  alla selezione, fermo restando
l'obbligo  dell'iscrizione  all'albo in Italia, prima dell'assunzione
in servizio;
      c) anzianita' di servizio:
        di  sette  anni  di cui cinque nella disciplina di medicina e
chirurgia  d'accettazione  e  d'urgenza  o  disciplina equipollente e
specializzazione  nella  disciplina  a  concorso  o in una disciplina
equipollente;
        di   dieci   anni   nella   disciplina,   in   carenza  della
specializzazione.
    L'anzianita'  di  servizio  utile per l'accesso all'incarico deve
essere   maturata   presso  amministrazioni  pubbliche,  istituti  di
ricovero   e  cura  a  carattere  scientifico,  istituti  o  cliniche
universitarie.  E'  valutato  il  servizio  non  di ruolo a titolo di
incarico,  di supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione
di  quello  prestato  con  qualifiche  di  volontario,  di  precario,
borsista   o  similari  ed  il  servizio  di  cui  al  settimo  comma
dell'articolo  unico  del  decreto-legge  23 dicembre  1978,  n. 817,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.
    Il  triennio  di  formazione  di  cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con
riferimento   al   servizio  effettivamente  prestato  nelle  singole
discipline.   A   tal   fine  nelle  certificazioni  dovranno  essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
    Ai   fini   della   valutazione  dei  servizi  prestati  e  delle
specializzazioni  possedute  dal  candidato  si  fa  riferimento alle
rispettive  tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
Le  specializzazioni  in  medicina  e chirurgia, non ricomprese negli
elenchi formati ed aggiornati ai sensi dell'art. 1, comma 2 e art. 8,
comma  1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in
considerazione  solo  se  il relativo corso di formazione e' iniziato
prima  dell'anno  accademico  1992/1993,  salvo  le  specializzazioni
inserite nei predetti elenchi dopo il suddetto anno accademico.
    Nei  certificati  di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali  o  le  qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attivita'.
    A  norma dell'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
la  partecipazione  ai  concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non e' soggetta a limiti di eta'. Tenuto conto dei limiti di eta' per
il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata quinquennale
del  contratto, al conferimento del primo incarico si procedera' solo
qualora  il  termine  finale  dei  cinque  anni coincida o non superi
comunque    il    sessantacinquesimo   anno   d'eta',   fatta   salva
l'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503;
      d) curriculum  in  cui  sia documentata una specifica attivita'
professionale ed adeguata esperienza;
      e)  attestato  di formazione manageriale: ai sensi dell'art. 15
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
cosi'  come modificato dall'art. 16-quinquies del decreto legislativo
n. 502/1992,  fino  all'espletamento  del  primo  corso di formazione
manageriale, l'incarico di secondo livello dirigenziale e' attribuito
senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo
di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
    I  requisiti  prescritti  dovranno  essere posseduti alla data di
scadenza  del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
    Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la
non ammissione all'avviso.
    La  normativa  generale  relativa  al presente bando e' riportata
integralmente in calce.