In attuazione alla determinazione n. 135 in data 6 marzo 2003, si rende noto che e' indetto, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza - direttore di struttura operativa complessa di medicina d'urgenza. L'incarico, disciplinato da contratto di diritto privato, avra' durata quinquennale e potra' essere rinnovato. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalita' di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di eta'. In tale caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite. L'amministrazione garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Per la partecipazione all'avviso, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, art. 5. 1. Requisiti generali per l'ammissione: a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; b) idoneita' fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, con osservanza delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato dall'Azienda ospedaliera prima dell'immissione in servizio; c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo; d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. 2. Requisiti specifici per l'ammissione: a) diploma di laurea in medicina e chirurgia; b) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza fissata nel bando; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio; c) anzianita' di servizio: di sette anni di cui cinque nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente; di dieci anni nella disciplina, in carenza della specializzazione. L'anzianita' di servizio utile per l'accesso all'incarico deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie. E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, borsista o similari ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'. Le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi dell'art. 1, comma 2 e art. 8, comma 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione e' iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il suddetto anno accademico. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita'. A norma dell'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta'. Tenuto conto dei limiti di eta' per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata quinquennale del contratto, al conferimento del primo incarico si procedera' solo qualora il termine finale dei cinque anni coincida o non superi comunque il sessantacinquesimo anno d'eta', fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; d) curriculum in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza; e) attestato di formazione manageriale: ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, cosi' come modificato dall'art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale, l'incarico di secondo livello dirigenziale e' attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso. La normativa generale relativa al presente bando e' riportata integralmente in calce.