IL DIRETTORE GENERALE
                         dell'ARPA Piemonte

    Visto  il C.C.N.L. 7 aprile 1999, come integrato e modificato dai
CC.CC.NN.L.  27 gennaio  2000  e  20 settembre  2001,  applicabili al
personale delle ARPA;
    Visto  l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
s.m.i.;
    In  esecuzione  della  propria deliberazione n. 54 del 31 gennaio
2003;

                             Rende noto:

    Che  e' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura  di  un  posto  di  collaboratore professionale sanitario -
tecnico  sanitario  di  laboratorio  biomedico,  categoria D, vacante
nella dotazione organica dell'Agenzia, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato   e   a  tempo  pieno,  da  assegnare  al  Dipartimento
provinciale del Verbano-Cusio-Ossola.
    L'ammissione   al   concorso,  l'espletamento  dello  stesso,  il
trattamento  giuridico  ed il trattamento economico sono disciplinati
dalla seguente regolamentazione:
                               Art. 1.

                 Posti a concorso e sedi di servizio

    1. Il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di  laboratorio  biomedico,  categoria  D,  vacante  nella  dotazione
organica dell'Agenzia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo pieno, e' indetto per la seguente sede dipartimentale:
      profilo  professionale: collaboratore professionale sanitario -
tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
      categoria contrattuale: D;
      sede di servizio: Dipartimento del Verbano-Cusio-Ossola;
      numero dei posti a concorso: 1.
    2.  La  sede  di  servizio comprende l'ambito territoriale in cui
opera l'ARPA.
    3.  Il  tecnico  sanitario  di  laboratorio biomedico svolge, con
autonomia tecnico professionale, la propria prestazione lavorativa in
diretta  collaborazione  con  il  personale  laureato  preposto  alle
diverse  responsabilita'  operative  di appartenenza; e' responsabile
del  corretto  adempimento  delle  procedure analitiche e del proprio
operato,  nell'ambito  delle  proprie  funzioni  in  applicazione dei
protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; verifica la
corrispondenza  delle  prestazioni erogate agli indicatori e standard
predefiniti dal responsabile della struttura; controlla e verifica il
corretto  funzionamento  delle  apparecchiature  utilizzate, provvede
alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli
inconvenienti;  partecipa  alla  organizzazione  e programmazione del
lavoro  nell'ambito  della  struttura in cui opera; contribuisce alla
formazione   del   personale  di  supporto  e  concorre  direttamente
all'aggiornamento  relativo  al proprio profilo professionale ed alla
ricerca;   svolge,   nell'ambito   della   rispettiva   articolazione
organizzativa,  le  funzioni  di cui all'art. 3 della legge regionale
del  Piemonte,  13 aprile  1995,  n. 60,  e  s.m.i. e del Regolamento
organizzativo  dell'Ente,  approvato  con  deliberazione  n. 1592 del
27 dicembre 1999, e s.m.i.
    4.  Il  personale  assunto  all'impiego e' assegnato alla sede di
servizio dal direttore generale ovvero dal dirigente dell'ufficio per
l'amministrazione del personale secondo l'ordine di graduatoria.