IL DIRETTORE GENERALE dell'ARPA Piemonte Visto il C.C.N.L. 7 aprile 1999, come integrato e modificato dai CC.CC.NN.L. 27 gennaio 2000 e 20 settembre 2001, applicabili al personale delle ARPA; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; In esecuzione della propria deliberazione n. 54 del 31 gennaio 2003; Rende noto: Che e' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, vacante nella dotazione organica dell'Agenzia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare al Dipartimento provinciale del Verbano-Cusio-Ossola. L'ammissione al concorso, l'espletamento dello stesso, il trattamento giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dalla seguente regolamentazione: Art. 1. Posti a concorso e sedi di servizio 1. Il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, vacante nella dotazione organica dell'Agenzia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, e' indetto per la seguente sede dipartimentale: profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico; categoria contrattuale: D; sede di servizio: Dipartimento del Verbano-Cusio-Ossola; numero dei posti a concorso: 1. 2. La sede di servizio comprende l'ambito territoriale in cui opera l'ARPA. 3. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico svolge, con autonomia tecnico professionale, la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato preposto alle diverse responsabilita' operative di appartenenza; e' responsabile del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; partecipa alla organizzazione e programmazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera; contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale ed alla ricerca; svolge, nell'ambito della rispettiva articolazione organizzativa, le funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale del Piemonte, 13 aprile 1995, n. 60, e s.m.i. e del Regolamento organizzativo dell'Ente, approvato con deliberazione n. 1592 del 27 dicembre 1999, e s.m.i. 4. Il personale assunto all'impiego e' assegnato alla sede di servizio dal direttore generale ovvero dal dirigente dell'ufficio per l'amministrazione del personale secondo l'ordine di graduatoria.