IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni; Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono disponibili quattrocentocinquanta unita' da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, mediante due distinti concorsi, nel limite del 70%, corrispondente a trecentoquindici posti, mediante un concorso interno per titoli riservato agli appuntati scelti per l'ammissione ad un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale, e per il restante 30%, corrispondente a centotrentacinque posti, mediante un concorso interno, per titoli ed esame scritto, riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi; Considerato che gli appuntati scelti possono partecipare, per ciascun anno, ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette aliquote del 70% e 30%; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto, riservato agli appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, per l'ammissione al nono corso trimestrale di centotrentacinque allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri. 2. Fermo restando il numero dei posti messi a concorso, sei posti sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, che ne facciano specifica richiesta nella domanda, precisando in quale lingua intendano sostenere la prova concorsuale. 3. Gli eventuali posti rimasti scoperti saranno devoluti, fino alla data d'inizio del relativo corso, ai concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al terzo corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale, risultati idonei ma non vincitori, in relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.