IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto interdirigenziale 16 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, con cui sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trecentoquarantuno giovani ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) della Marina per il conseguimento della nomina a sottotenente di vascello/guardiamarina, ausiliario a ferma prefissata dei ruoli normali e speciali dei vari corpi della Marina; Ravvisata l'esigenza di individuare, nell'interesse della Forza armata, strumenti atti a garantire selezioni quanto piu' ampie possibili tra giovani da ammettere ai corsi A.U.F.P. indetti con il suindicato decreto interdirigenziale 16 dicembre 2002; Ritenuto, a tal fine, di dover consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi A.U.F.P., indetti con il precitato decreto interdirigenziale 16 dicembre 2002, anche di giovani in possesso di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado non compresi nell'allegato "A" al bando; Ritenuto, al medesimo fine, di dover prevedere che i giovani che non abbiano conseguito l'ammissione ad uno dei corsi A.U.F.P. previsti dal decreto interdirigenziale 16 dicembre 2002, possano chiedere di essere ammessi a partecipare ad uno dei successivi concorsi previsti dal decreto medesimo; Ravvisata, pertanto, l'esigenza di modificare l'art. 2, comma 1, lettera d), e l'art. 3, comma 1, del sopracitato decreto interdirigenziale; Visto il decreto dirigenziale 15 novembre 2002, concernente attribuzioni di competenza, tra l'altro, all'Ammiraglio di divisione Giuseppe Lertora, quale vice direttore generale della direzione generale per il personale militare, all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento di personale militare; Decreta: Art. 1. 1. Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lettera d, del decreto interdirigenziale 16 dicembre 2002, citato nelle premesse, per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi A.U.F.P. di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del bando, saranno ritenuti utili, oltre ai diplomi di istruzione secondaria di secondo grado citati nell'allegato "A" al bando, anche quelli non menzionati nel medesimo, di durata quinquennale ovvero titoli di studio quadriennali, integrati dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, che consentono l'iscrizione ai corsi universitari. 2. Per quanto indicato nel precedente comma 1, l'Accademia navale e' autorizzata ad accogliere le domande di partecipazione al concorso per l'ammissione al 1o corso A.U.F.P., ausiliari dei ruoli speciali dei vari corpi della Marina, eventualmente gia' prodotte da concorrenti in possesso di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado diversi da quelli indicati nel piu' volte citato allegato "A", comma 2, al bando. 3. L'assegnazione ai corpi della Marina per i concorrenti in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente comma 1 avverra' a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), del bando di concorso, su indicazione dello stato maggiore della Marina, sulla scorta dell'affinita' di detti titoli di studio a quelli contenuti nel citato allegato "A" al bando.