IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125  che  garantisce  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Visto  il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni  di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990,   n. 241,   nell'ambito  dell'Amministrazione  della  Difesa  e
successive modificazioni;
    Visto  l'art. 3,  comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente  incentivi  per  il reclutamento di volontari nelle Forze
Armate;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante norme
sull'accesso   nelle   pubbliche  amministrazioni,  le  modalita'  di
svolgimento  dei  pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 196, recante
norme sull'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in
materia  di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato  ed  avanzamento  del  personale  non direttivo e non dirigente
delle Forze Armate;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alla  legge  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 177;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000, n. 24, recante
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
Armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto   il   decreto   ministeriale  4 aprile  2000,  emanato  in
attuazione  dell'articolo  1,  comma 5, della citata legge n. 380/99,
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare,
che  prevede  tra  l'altro  la  possibilita' di indicare nei bandi di
concorso specifici requisiti psico-fisici, in relazione alle esigenze
di impiego;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' Militare relativa all'applicazione dell'elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al  servizio militare, di cui al citato decreto ministeriale 4 aprile
2000;
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
    Vista  la  direttiva  in  data 3 aprile 1995 dello Stato Maggiore
dell'Esercito    concernente    la   procedura   per   l'assegnazione
dell'incarico ai volontari in ferma triennale nell'Esercito;
    Vista  la  convenzione  stipulata  in  data 14 maggio 2001 tra la
societa'  Ferrovie  dello  Stato  e l'amministrazione della difesa la
quale  prevede,  in  particolare,  che i volontari in ferma breve con
almeno  un anno di servizio possono essere assegnati alla specialita'
Genio  ferrovieri  nei limiti del numero fissato dall'amministrazione
della  difesa  ed  anche  in relazione al numero di assunzioni che le
FF.SS.   riterranno  presumibile  effettuare  nel  corso  degli  anni
successivi   per   i  profili  professionali  dalla  societa'  stessa
indicati;
    Visti    i   fogli   dell'ispettorato   logistico   dell'esercito
n. 2771/12.3/1601  in  data  27 gennaio  2003 e n. 6530/12.3/1601 del
21 febbraio 2003;
    Considerato,  altresi',  che occorre dare attuazione alla vigente
normativa che prevede incentivi per il collocamento dei volontari nel
mondo del lavoro;
    Tenuto  presente  che  la  permanenza  in  ferma volontaria ed in
rafferma   non  puo'  complessivamente  eccedere  il  limite  massimo
temporale   fissato   dall'art. 15,   comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 215/2001;
    Fatta  riserva di eventuali e successive integrazioni al presente
bando di concorso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.    E'   approvata   la   seconda   procedura   selettiva   per
l'attribuzione, nella specialita' Genio ferrovieri dell'Esercito, dei
sottoindicati  incarichi  per  ciascuno  dei  blocchi e per le unita'
rispettivamente indicate:
      Blocco A):
        Macchinista - 100;
        Capo Stazione - 25.
      Blocco B):
        Manovratore/deviatore      (corrispondente     ai     profili
professionali operatore della circolazione/deviatore) - 70;
        Pontiere  per  unita'  ferrovieri  (corrispondente al profilo
professionale operatore della manutenzione) - 30.
    2.  Possono  partecipare  alla  procedura  di  cui  al  comma 1 i
volontari  in ferma breve in servizio nell'Esercito Italiano, gia' in
possesso   dei   requisiti   previsti  per  l'arruolamento  in  ferma
volontaria e che si trovino nelle seguenti condizioni:
      a)  abbiano  maturato  almeno  un anno di servizio alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al  concorso  e che non abbiano ultimato il sesto mese antecedente la
data  di  fine ferma triennale; tali periodi debbono essere calcolati
dalla  data di decorrenza giuridica della ferma breve e devono essere
compiuti  alla  data  di  scadenza del termine di presentazione delle
domande  di  partecipazione al concorso; sono pertanto esclusi coloro
che  risultino  alla  data  di  scadenza del termine di presentazione
delle  domande di partecipazione al concorso in posizione di rafferma
o riserva;
      b)  qualora arruolati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  332/97,  abbiano  titolo  per  essere immessi nella Forza
Armata Esercito.
    3. Gli aspiranti potranno concorrere per il blocco di loro scelta
purche'  in possesso dei requisiti richiesti per il blocco prescelto.
Nell'ambito del blocco prescelto potra' essere indicato l'incarico al
quale si aspira.
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione della Difesa la
facolta' di sospendere o rinviare la procedura suddetta in ragione di
esigenze  attualmente  ne' valutabili ne' prevedibili. In tal caso il
Ministero della Difesa provvedera' a darne formale comunicazione agli
interessati.