IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  concernente  le  norme  di attuazione dello statuto speciale
della  regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di proporzione negli
uffici  statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego;
    Vista  la  legge  11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  1° aprile  1981,  n. 121,  concernente il nuovo
ordinamento   dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza   e
successive  modifiche ed integrazioni, nonche' i relativi regolamenti
di  attuazione  approvati con decreti del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1983, numeri 903 e 904;
    Vista  la  legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
Guardia di finanza e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  come modificato dal decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  16 marzo  2000,  n. 112, indicante gli
specifici  limiti  di  altezza  per  la  partecipazione  ai  concorsi
pubblici;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574,  concernente  le  norme  di attuazione dello statuto speciale
della  regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia di uso della lingua
tedesca  e  della  lingua  ladina  nei  rapporti dei cittadini con la
pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   concernente   le   nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 febbraio
1991,    n. 132,    concernente    il   regolamento   sui   requisiti
psico-attitudinali  di cui devono essere in possesso gli appartenenti
ai  ruoli  del  Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di
polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del
personale  del  Corpo  forestale  dello Stato che espleta funzioni di
polizia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
4 marzo  1991,  n. 138,  concernente  il  regolamento recante i nuovi
limiti  di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo
guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato.
    Vista  la  legge  6 agosto  1991,  n. 255, circa il potenziamento
degli organici delle Capitanerie di Porto;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
27 aprile  1993,  n. 233, concernente la rimozione del limite massimo
fissato  in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per i Vigili
del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
    Visto  il decreto Ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, concernente
il   regolamento  sui  requisiti  psico-fisici  ed  attitudinali  per
l'accesso  nelle  qualifiche  dell'area  operativa  tecnica del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  l'art. 3,  comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente  incentivi  per il reclutamento dei volontari nelle Forze
armate  e  la  loro  successiva  immissione  nei ruoli delle Forze di
Polizia  ad  ordinamento  militare  e civile, nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa italiana;
    Visto  l'art. 3  della  legge  28 gennaio  1994,  n. 84, circa la
costituzione  del  Comando  generale  del  Corpo delle capitanerie di
porto;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme
sull'accesso   nelle   pubbliche  amministrazioni,  le  modalita'  di
svolgimento  dei  pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 196, recante
norme  sull'attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in   materia   di   riordino   dei  ruoli,  modifica  alle  norme  di
reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente   delle   Forze   armate   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato
ed  avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma
dei carabinieri e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  nuovo  inquadramento  del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  delle  carriere  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo forestale dello Stato;
    Vista  la legge 8 agosto 1996, n. 427, concernente la conversione
in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  29 giugno  1996,
n. 341,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  trattamento
economico di ufficiali delle Forze armate e di Polizia;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,  n. 332,  recante  norme  per  regolamentare  l'immissione  dei
volontari   delle   Forze   armate   nelle  amministrazioni  previste
dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alla  legge  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il  decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 505, recante
il  regolamento  concernente la disciplina relativa al limite di eta'
per  l'accesso  al  profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
    Visto  il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il regolamento recante norme in materia di accertamento all'idoneita'
al servizio militare e direttive tecniche del 19 aprile 2000;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000, n. 24, recante
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avenzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 febbraio   2001,   n. 82,
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 febbraio   2001,   n. 87,
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 201,  in  materia di riordino delle carriere del
personale  non  direttivo  e  non dirigente del Corpo forestale dello
Stato;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la legge 15 giugno 2002, n. 116, recante la conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64;
    Vista  la  sentenza  della Corte costituzionale 12 novembre 2002,
n. 445,  con  la  quale  la stessa Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  del requisito dello stato civile di
«non coniugato»;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
    Vista  la  legge  16 gennaio 2003, n. 3, concernente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
    Visto   il   decreto   ministeriale   9 maggio  2003  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, con il quale e' stata definita, tra l'altro, l'aliquota massima
del  15%  da  applicare nei reclutamenti di personale femminile nella
ferma breve triennale per l'anno 2004;
    Visto  il  foglio  n. 116/3/1263/B.6 in data 18 aprile 2003 dello
Stato  Maggiore  della  Difesa che stabilisce il numero dei volontari
con  ferma breve triennale da arruolare nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica per l'anno 2004;
    Considerato che ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento militare
o  civile  ed  il  Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  ha reso
disponibili  i posti per l'immissione di volontari delle Forze armate
nelle  rispettive  carriere iniziali in applicazione dell'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
    Acquisito  l'assenso  delle predette Forze di Polizia e del Corpo
nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  alle  disposizioni  contenute del
presente decreto:
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Posti disponibili per l'arruolamento
    1.  Sono  indetti  i  sottonotati  tre  bandi  per l'arruolamento
nell'anno  2004  di  volontari  con  ferma  di tre anni nell'Esercito
Italiano,  nella  Marina  militare  e  nell'Aeronautica  militare. Al
termine  di  detta  ferma di tre anni, i volontari potranno accedere,
con  le  modalita' e nei numeri stabiliti dai successivi articoli 13,
14,  15  e  16  del  presente  decreto, nelle carriere iniziali delle
stesse  Forze  armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare
(Arma  dei  carabinieri,  Corpo  della  Guardia  di  finanza), civile
(Polizia  di  Stato,  Polizia  penitenziaria,  Corpo  forestale dello
Stato) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Primo bando di arruolamento.
    Arruolamento  per  volontari  con  ferma  di tre anni nelle Forze
armate cosi' ripartiti:
      995  nell'Esercito Italiano, con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
      788   nella  Marina  militare  (di  cui  250  nel  Corpo  delle
capitanerie  di  porto), con possibilita' di immissione nei ruoli del
servizio permanente della Marina stessa;
      469  nell'Aeronautica  militare  con possibilita' di immissione
nei ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
      1188  nelle  Forze  Armate con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri.
    La   domanda   di  partecipazione  all'arruolamento  deve  essere
presentata  entro  il  termine  perentorio  del 30 giugno 2003 con le
modalita' di cui al successivo art. 3.
Secondo bando di arruolamento.
    Arruolamento  per  volontari  con  ferma  di tre anni nelle Forze
Armate cosi' ripartiti:
      994  nell'Esercito Italiano, con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
      818   nella  Marina  militare  (di  cui  125  nel  Corpo  delle
capitanerie  di  porto), con possibilita' di immissione nei ruoli del
servizio permanente della Marina stessa;
      470  nell'Aeronautica  militare  con possibilita' di immissione
nei ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
      666  nelle  Forze  Armate  con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale del Corpo della Guardia di finanza.
    La   domanda   di  partecipazione  all'arruolamento  deve  essere
presentata  dal  1° luglio  2003  ed  entro il termine perentorio del
1° settembre 2003 con le modalita' di cui al successivo art. 3.
Terzo bando di arruolamento.
    Arruolamento  per  volontari  con  ferma  di tre anni nelle Forze
Armate cosi' ripartiti:
      995  nell'Esercito Italiano, con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
      709   nella  Marina  militare  (di  cui  125  nel  Corpo  delle
capitanerie  di  porto), con possibilita' di immissione nei ruoli del
servizio permanente della Marina stessa;
      469  nell'Aeronautica  militare  con possibilita' di immissione
nei ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
      897  nelle  Forze  Armate  con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale della Polizia di Stato;
      552  nelle  Forze  Armate  con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale della Polizia penitenziaria;
      243  nelle  Forze  Armate  con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale del Corpo forestale dello Stato;
      145  nelle  Forze  Armate  con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
    La   domanda   di  partecipazione  all'arruolamento  deve  essere
presentata  dal  2 settembre  2003 ed entro il termine perentorio del
31 dicembre 2003 con le modalita' di cui al successivo art. 3.
    2.  Al  reclutamento  di  cui  al  precedente  punto  1,  possono
partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
Pertanto  le  disposizioni  del  presente  decreto,  in  mancanza  di
espressa  indicazione,  devono  intendersi  riferite a concorrenti di
entrambi i sessi.
    3.  Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra'
superare  l'aliquota  percentuale  massima  del 15% dei posti messi a
concorso, come indicato nel decreto ministeriale 9 maggio 2003 citato
nelle  premesse.  Pertanto  i  posti  disponibili per detto personale
sono:
Primo bando di arruolamento:
    149  nell'Esercito  Italiano,  con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
    118  nella Marina militare (di cui 37 nel Corpo delle capitanerie
di  porto),  con  possibilita'  di  immissione nei ruoli del servizio
permanente della Marina stessa;
    70  nell'Aeronautica  militare con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
    179  nelle  Forze  Armate  con  possibilita'  di immissione nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri.
Secondo bando di arruolamento:
    149  nell'Esercito  Italiano,  con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
    123  nella Marina militare (di cui 19 nel Corpo delle capitanerie
di  porto),  con  possibilita'  di  immissione nei ruoli del servizio
permanente della Marina stessa;
    71  nell'Aeronautica  militare con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
    100  nelle  Forze  Armate  con  possibilita'  di immissione nella
carriera iniziale del Corpo della Guardia di finanza.
Terzo bando di arruolamento:
    149  nell'Esercito  Italiano,  con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
    106  nella Marina militare (di cui 19 nel Corpo delle capitanerie
di  porto),  con  possibilita'  di  immissione nei ruoli del servizio
permanente della Marina stessa;
    70  nell'Aeronautica  militare con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
    135  nelle  Forze  Armate  con  possibilita'  di immissione nella
carriera iniziale della Polizia di Stato;
    83  nelle  Forze  Armate  con  possibilita'  di  immissione nella
carriera iniziale della Polizia penitenziaria;
    36  nelle  Forze  Armate  con  possibilita'  di  immissione nella
carriera iniziale del Corpo forestale dello Stato;
    22  nelle  Forze  Armate  con  possibilita'  di  immissione nella
carriera iniziale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
    4.  Pertanto,  in  nessun  caso,  concorrenti  di sesso femminile
potranno essere ammessi alla ferma breve in numero superiore a quello
sopra   indicato,   anche  se  collocati  in  posizione  utile  nelle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 8.
    5.  Non  e' ammesso presentare piu' domande per lo stesso bando e
partecipare a piu' bandi. A tal fine sara' considerata partecipazione
la  presentazione  del candidato alla prova di preselezione culturale
prevista dal successivo art. 5.
    6.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione della Difesa la
facolta'   di   sospendere   o   rinviare   le   attivita'   connesse
all'arruolamento  stesso,  in  ragione  di  esigenze  attualmente ne'
valutabili  ne'  prevedibili.  In  tal caso il Ministero della difesa
provvedera' a darne formale comunicazione agli interessati.
    7.  I volontari in ferma breve nell'Esercito Italiano che abbiano
chiesto,  in  sede di presentazione della domanda, la possibilita' di
immissione  nei  ruoli  del  servizio permanente nell'Esercito stesso
potranno    accedere    alla   specialita'   del   genio   ferrovieri
dell'Esercito,   con  possibilita'  di  assunzione  nei  ruoli  delle
Ferrovie  dello  Stato S.p.a. nel numero dei posti e con le modalita'
che verranno all'uopo stabilite.