IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la   legge   31 luglio   1954,   n. 599,   e   successive
modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
    Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996
che  stabilisce,  ai  sensi dell'art. 14, comma 4, del citato decreto
legislativo  n. 196/1995,  le modalita' e le procedure di valutazione
per  l'avanzamento  per concorso, per titoli di servizio ed esami, al
grado di primo maresciallo;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
    Vista la determinazione dirigenziale datata 11 novembre 2002, con
la  quale e' stato fissato in centonovantotto unita' per l'anno 2002,
il   numero   delle  promozioni  da  conferire  nel  grado  di  primo
maresciallo dell'Esercito mediante concorso;
    Considerato  che  occorre procedere all'avanzamento per concorso,
per  titoli  di servizio ed esami, al grado di primo maresciallo come
disposto dall'art. 14, commi 1 e 2, e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo  n. 196/1995  e secondo quanto previsto dalla tabella B/3
allegata al decreto legislativo n. 82/2001;
    Considerato  il  foglio  n. 1950/082510 del 10 aprile 2003 con il
quale   lo   Stato  Maggiore  dell'Esercito  -  Reparto  impiego  del
personale,  ha  comunicato  le  variazioni  da apportare sul bando di
concorso;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Requisiti

    1. E'  indetto  un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento  a  scelta,  per  esami,  al grado di primo maresciallo
riservato  ai  marescialli  capi  dell'Esercito che abbiano almeno un
anno di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2002 e che alla
data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3:
      a)  siano  in  possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito presso istituti legalmente riconosciuti;
      b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  quinquennio,  qualifiche inferiori a «superiore
alla  media»  o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano
incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»;
      c)  non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanne penali
per delitto non colposo;
      d)   non  risultino  rinviati  a  giudizio  o  ammessi  a  riti
alternativi  per  delitto  non  colposo,  o sottoposto a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego;
      e)  non  risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
    2.  I  requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di   scadenza   dei   termini   di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al  concorso.  Inoltre,  i  requisiti  previsti  alle
lettere  c),  d)  ed  e),  accertati  secondo  le modalita' stabilite
dall'amministrazione,  dovranno  essere  mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della commissione giudicatrice.
    3.  La  partecipazione  al concorso e' limitata a non piu' di due
volte.