IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996 che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196/1995, le modalita' e le procedure di valutazione per l'avanzamento per concorso, per titoli di servizio ed esami, al grado di primo maresciallo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82; Vista la determinazione dirigenziale datata 11 novembre 2002, con la quale e' stato fissato in centonovantotto unita' per l'anno 2002, il numero delle promozioni da conferire nel grado di primo maresciallo dell'Esercito mediante concorso; Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso, per titoli di servizio ed esami, al grado di primo maresciallo come disposto dall'art. 14, commi 1 e 2, e dall'art. 20 del citato decreto legislativo n. 196/1995 e secondo quanto previsto dalla tabella B/3 allegata al decreto legislativo n. 82/2001; Considerato il foglio n. 1950/082510 del 10 aprile 2003 con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito - Reparto impiego del personale, ha comunicato le variazioni da apportare sul bando di concorso; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Decreta: Art. 1. Requisiti 1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento a scelta, per esami, al grado di primo maresciallo riservato ai marescialli capi dell'Esercito che abbiano almeno un anno di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2002 e che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3: a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso istituti legalmente riconosciuti; b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a «superiore alla media» o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»; c) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanne penali per delitto non colposo; d) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego; e) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una durata non inferiore a sessanta giorni. 2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Inoltre, i requisiti previsti alle lettere c), d) ed e), accertati secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura dei lavori della commissione giudicatrice. 3. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte.