IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
    Visto il C.C.N.L. comparto universita' del 9 agosto 2000;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l'art. 7;
    Visto  il  «Regolamento  in  materia  di  accesso all'impiego del
personale  tecnico  e amministrativo presso l'Universita' degli studi
di  Verona»,  emanato con decreto rettorale n. 5/2002 dell'11 gennaio
2002, prot. n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;
    Viste le delibere del senato accademico del 10 ottobre 2002 e del
14 ottobre  2002  e  del  consiglio di amministrazione del 25 ottobre
2002  relative  alla  programmazione  pluriennale  del  fabbisogno di
personale  tecnico amministrativo per gli anni 2003-2005, finalizzata
al  completamento  della dotazione organica di ateneo come risultante
dall'atto organizzativo relativo all'organico di ateneo del personale
tecnico  amministrativo  approvato dal senato accademico nelle sedute
del   5 giugno   2001  e  del  19 giugno  2001  e  dal  consiglio  di
amministrazione  nella  seduta  del  29 giugno  2001, come modificato
dalle  delibere  del  senato  accademico  dell'11 dicembre 2001 e del
consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2001;
    Visti  in  particolare  i piani occupazionali per gli anni 2003 e
2004,  che  prevedono,  tra  gli  altri, la copertura di tre posti di
categoria     D,    posizione    economica    D1,    area    tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione dati, presso il dipartimento di
patologia  per  le  sezioni  di  anatomia  patologica,  immunologia e
patologia generale;
    Vista  la  legge 12 marzo 1999, n. 68, ed in particolare l'art. 3
che  prevede l'obbligo anche per i datori di lavoro pubblici di avere
in servizio una determinata quota di personale disabile;
    Considerato  che  ai sensi della legge n. 68/1999 i posti messi a
concorso   sono  da  riservarsi  nella  misura  massima  del  50%  ai
beneficiari della legge stessa;
    Visto  che,  ai  sensi  dell'art. 5,  comma  1,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994,  nei concorsi pubblici le
riserve   dei   posti,  previste  da  leggi  speciali  in  favore  di
particolari  categorie  di  cittadini,  non  possono complessivamente
superare la meta' dei posti messi a concorso;
    Accertata la disponibilita' finanziaria;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    Presso l'Universita' degli studi di Verona e' indetto un concorso
pubblico,  per  esami, per la copertura di tre posti di categoria D -
posizione   economica   D1,   area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed
elaborazione  dati,  nel  ruolo  del personale tecnico amministrativo
delle universita' (selezione n. 3/2003).
    Per  uno  dei  predetti  posti  e'  prevista  la  riserva per gli
appartenenti  alle  categorie di cui alla legge n. 68/1999, che siano
utilmente collocati nella graduatoria di merito. Per partecipare alla
riserva  i  candidati  devono risultare iscritti negli elenchi di cui
all'art. 8,  comma 2, della citata legge ed essere disoccupati sia al
momento   della   scadenza   del   presente   bando  che  al  momento
dell'assunzione in servizio.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.