IL DIRETTORE
                 generale per il personale militare

    Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme  sul  reclutamento  degli ufficiali dell'Aeronautica militare e
successive modificazioni;
    Vista   la   legge   5 luglio   1952,   n. 989,   concernente  il
riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;
    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   12 novembre   1955,   n. 1137,   concernente
l'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della  Marina  e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente tra l'altro,
norme per il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle
Forze armate e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto  ministeriale  18 aprile  1990,  concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che  sono  causa  di  non  idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato   nel  Giornale  ufficiale  del  Ministero  della  difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo, e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale 26 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 119 del 24 maggio 2000,
recante  modificazioni al citato decreto ministeriale 18 aprile 1990,
concernente  l'approvazione  del  nuovo  elenco  delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita' ai servizi di
navigazione  aerea,  nonche'  il comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2000, relativo alla
sostituzione della tabella prevista dall'art. 4 del decreto medesimo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso interno, per soli titoli, riservato
agli  ufficiali  piloti  di  complemento dell'Aeronautica militare in
ferma dodecennale, per la nomina di:
      a) trentasette  tenenti  in  servizio  permanente effettivo del
ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
      b) quarantacinque capitani in servizio permanente effettivo del
ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.
    2.  Nel concorso di cui al precedente comma 1 i posti di cui alla
lettera   a)   eventualmente   non  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti  idonei  saranno  portati in aumento a quelli di cui alla
lettera b) e viceversa.
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la facolta' di
sospendere  o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.