IL RETTORE
    Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, in particolare, l'art. 17
che  prevede  la istituzione di un fondo per l'erogazione delle borse
di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza
universitaria;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
30 aprile  1997  in  tema  di «Uniformita' di trattamento sul diritto
agli  studi  universitari»,  che fra l'altro, disciplina i criteri di
valutazione   delle   condizioni   economiche  e  patrimoniali  degli
studenti;
    Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1997, n. 218, concernente
borse    di    studio    finalizzate   all'incentivazione   ed   alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
    Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in tema di
«Autonomia didattica degli Atenei»;
    Vista   la   deliberazione   del   senato  accademico  n. 46  del
1° febbraio  1999,  con  cui  veniva  approvato  il  regolamento  per
l'assegnazione delle suddette borse di studio;
    Visto  il  decreto rettorale n. 406 in data 17 febbraio 1999, con
cui venivano apportate modifiche al citato regolamento;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
9 aprile 2001 in tema di «Uniformita' di trattamento sul diritto agli
studi   universitari»,   in  particolare,  l'art. 2  comma  5  e  gli
articoli 6  e  12  che, rispettivamente, disciplinano le modalita' di
assegnazione,   da  parte  delle  Universita',  di  borse  di  studio
finalizzate   all'incentivazione   ed  alla  razionalizzazione  della
frequenza   universitaria  nonche'  le  procedure  di  selezione  dei
beneficiari ed i criteri di determinazione del merito;
    Visto  l'art. 14  del  sopraccitato  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  9 aprile  2001 che, in tema di interventi a
favore   degli  studenti  in  situazione  di  handicap,  al  comma  2
stabilisce  che  per gli studenti con disabilita' non inferiore al 66
per  cento  i  requisiti  di  merito  possono  discostarsi  da quelli
previsti dallo stesso decreto sino ad un massimo del 40 per cento;
    Considerato  che  e'  necessario  adeguare  le  disposizioni  del
regolamento  di  Ateneo sopracitato alle disposizioni del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9 aprile  2001, in tema di
diritto  allo  studio  universitario,  per  le  parti  immediatamente
applicabili;
    Viste le deliberazioni del senato accademico n. 9 del 19 dicembre
2002  e  del  consiglio  di amministrazione n. 39 in data 20 dicembre
2001,  con  cui  i medesimi consessi hanno, fra l'altro, approvato il
programma  di  attivita'  presentato  dall'Area  studenti  -  AS  1 -
denominato  «interventi diretti ed indiretti in favore degli studenti
-  legge  n. 390/1991  e  successive  modificazioni» - che prevede la
istituzione,  per  l'anno accademico 2002/2003 di n. 300 contratti di
collaborazione studentesca di cui all'art. 13 legge n. 390/1991;
    Accertata  la  sussistenza della necessaria copertura finanziaria
sul   pertinente   capitolo   di   bilancio  del  corrente  esercizio
finanziario;
                              Decreta:
    In  conformita' alle disposizioni previste dalla legge 2 dicembre
1991  n. 390,  art. 17  «Norme sul diritto agli studi universitari» e
dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997
ed  in  conformita'  alle disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  9 aprile  2001,  in  quanto  applicabili,
l'Universita'  di Lecce istituisce, per l'anno accademico 2002/03, il
concorso  per  l'assegnazione  di  65  borse  di  studio  finalizzate
all'incentivazione   e   alla   razionalizzazione   della   frequenza
universitaria.
                               Art. 1.
                       Modalita' - Beneficiari
    1.1   Le  borse  di  studio  finalizzate  alla  incentivazione  e
razionalizzazione   della  frequenza  universitaria  sono  di  durata
annuale  e  sono  confermabili agli studenti immatricolati, nell'anno
accademico  2002/03,  ai corsi di laurea attivati dall'Universita' di
Lecce,  per  un  periodo pari a sette semestri a partire dall'anno di
prima iscrizione.
    1.2 L'importo massimo della borsa di studio e' stabilito in:
      Euro 1.032,90 per studenti «in sede»;
      Euro 1.549,36 per studenti «pendolari»;
      Euro 2.065,83 per studenti «fuori sede».
    1.3   Definizione   di  studente  «in  sede»  -  «fuori  sede»  -
«pendolare»:
      a) sono considerati «in sede» gli studenti residenti nel Comune
di  Lecce  e  nei  comuni confinanti con relative frazioni: Arnesano,
Cavallino,  Lequile,  Lizzanello,  Monteroni  di  Lecce,  Novoli, San
Cesareo  di  Lecce,  San  Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi,
Vernole;
      b) sono  considerati  «fuori  sede»  gli  studenti residenti in
tutti gli altri comuni, a condizione che risultino vincitori di posto
alloggio  presso  le  strutture  dell'EDISU  o  dichiarino  di essere
domiciliati presso il comune sede dell'ateneo o presso uno dei comuni
confinanti  di  cui alla precedente lettera a) con regolare contratto
di  locazione  od altro atto a titolo oneroso debitamente registrati,
di  durata  non  inferiore  a 10 mesi (art. 4 comma 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001);
      c) sono  considerati  «pendolari»  gli  studenti,  residenti in
tutti  gli  altri  comuni, privi del contratto di locazione o che non
abbiano  preso  alloggio  con  atti  a  titolo  oneroso,  debitamente
registrati  ovvero  non  vincitori  del posto alloggio presso l'EDISU
(art. 4 comma 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001).