IL RETTORE Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, in particolare, l'art. 17 che prevede la istituzione di un fondo per l'erogazione delle borse di studio per l'incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 in tema di «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari», che fra l'altro, disciplina i criteri di valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali degli studenti; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1997, n. 218, concernente borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in tema di «Autonomia didattica degli Atenei»; Vista la deliberazione del senato accademico n. 46 del 1° febbraio 1999, con cui veniva approvato il regolamento per l'assegnazione delle suddette borse di studio; Visto il decreto rettorale n. 406 in data 17 febbraio 1999, con cui venivano apportate modifiche al citato regolamento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 in tema di «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari», in particolare, l'art. 2 comma 5 e gli articoli 6 e 12 che, rispettivamente, disciplinano le modalita' di assegnazione, da parte delle Universita', di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria nonche' le procedure di selezione dei beneficiari ed i criteri di determinazione del merito; Visto l'art. 14 del sopraccitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 che, in tema di interventi a favore degli studenti in situazione di handicap, al comma 2 stabilisce che per gli studenti con disabilita' non inferiore al 66 per cento i requisiti di merito possono discostarsi da quelli previsti dallo stesso decreto sino ad un massimo del 40 per cento; Considerato che e' necessario adeguare le disposizioni del regolamento di Ateneo sopracitato alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, in tema di diritto allo studio universitario, per le parti immediatamente applicabili; Viste le deliberazioni del senato accademico n. 9 del 19 dicembre 2002 e del consiglio di amministrazione n. 39 in data 20 dicembre 2001, con cui i medesimi consessi hanno, fra l'altro, approvato il programma di attivita' presentato dall'Area studenti - AS 1 - denominato «interventi diretti ed indiretti in favore degli studenti - legge n. 390/1991 e successive modificazioni» - che prevede la istituzione, per l'anno accademico 2002/2003 di n. 300 contratti di collaborazione studentesca di cui all'art. 13 legge n. 390/1991; Accertata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario; Decreta: In conformita' alle disposizioni previste dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390, art. 17 «Norme sul diritto agli studi universitari» e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 ed in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, in quanto applicabili, l'Universita' di Lecce istituisce, per l'anno accademico 2002/03, il concorso per l'assegnazione di 65 borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria. Art. 1. Modalita' - Beneficiari 1.1 Le borse di studio finalizzate alla incentivazione e razionalizzazione della frequenza universitaria sono di durata annuale e sono confermabili agli studenti immatricolati, nell'anno accademico 2002/03, ai corsi di laurea attivati dall'Universita' di Lecce, per un periodo pari a sette semestri a partire dall'anno di prima iscrizione. 1.2 L'importo massimo della borsa di studio e' stabilito in: Euro 1.032,90 per studenti «in sede»; Euro 1.549,36 per studenti «pendolari»; Euro 2.065,83 per studenti «fuori sede». 1.3 Definizione di studente «in sede» - «fuori sede» - «pendolare»: a) sono considerati «in sede» gli studenti residenti nel Comune di Lecce e nei comuni confinanti con relative frazioni: Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesareo di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Vernole; b) sono considerati «fuori sede» gli studenti residenti in tutti gli altri comuni, a condizione che risultino vincitori di posto alloggio presso le strutture dell'EDISU o dichiarino di essere domiciliati presso il comune sede dell'ateneo o presso uno dei comuni confinanti di cui alla precedente lettera a) con regolare contratto di locazione od altro atto a titolo oneroso debitamente registrati, di durata non inferiore a 10 mesi (art. 4 comma 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001); c) sono considerati «pendolari» gli studenti, residenti in tutti gli altri comuni, privi del contratto di locazione o che non abbiano preso alloggio con atti a titolo oneroso, debitamente registrati ovvero non vincitori del posto alloggio presso l'EDISU (art. 4 comma 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001).