IL DIRETTORE GENERALE per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico - Servizio III Visto il regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, di approvazione del regolamento dell'Opificio delle pietre dure di Firenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 23, per il quale rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'Opificio delle pietre dure; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di ammissione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57, riguardante l'istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente la normativa sulla sicurezza; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 294, concernente l'approvazione del regolamento recante norme sulla scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 - Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di tredici allievi, al corso quadriennale della Scuola di alta formazione nel restauro nei seguenti settori, come di seguito riportati: a) conservazione dei materiali ceramici e plastici - allievi 5; b) conservazione dei bronzi e delle armi antiche - allievi 4; c) conservazione di oreficeria e glittica - allievi 4.