IL DIRETTORE GENERALE del personale e della formazione Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto l'art. 39, comma 18 della legge n. 449/1997, come modificato dall'art. 20 della legge n. 488/1999, che stabilisce, tra l'altro, che il Consiglio dei Ministri definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, la percentuale del personale da assumere con contratto di lavoro a tempo parziale, che, comunque, non puo' essere inferiore al 50% delle assunzioni autorizzate; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritti il 16 maggio 1995, il 16 febbraio 1999 e il 12 giugno 2003, nonche' le relative modificazioni ed integrazioni; Visto il contratto collettivo integrativo del Ministero della giustizia stipulato il 5 aprile 2000; Visto il D.P.R. 13 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003, n. 52, che autorizza questa Amministrazione, tra l'altro, ad indire un concorso per la copertura dei posti vacanti nella figura professionale dell'esperto informatico; Vista la direttiva 26 febbraio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sul decentramento delle sedi di concorso per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dei posti messi a concorso e della maggiore o minore partecipazione di candidati; Ritenuto necessario, quindi, in considerazione delle vacanze esistenti prevalentemente nella pianta organica dei distretti di Corte di appello del Nord Italia, indire un concorso per la copertura dei trentuno posti della figura professionale dell'esperto informatico, area funzionale C, posizione economica C1, autorizzati con il sopracitato D.P.R. 13 dicembre 2002, disponibili nei distretti delle corti di appello di Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Genova, mantenendo, in relazione ai posti disponibili e al presumibile risparmio sui costi, unitaria la gestione; Provvede: Art. 1. Posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentuno posti vacanti nella figura professionale di esperto informatico, area funzionale C posizione economica C1, del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, disponibili nei distretti sotto indicati: distretto della Corte di appello di Torino, due posti; distretto della Corte di appello di Milano, otto posti; distretto della Corte di appello di Brescia, due posti; distretto della Corte di appello di Trento, due posti; distretto della Corte di appello di Trieste, due posti; distretto della Corte di appello di Venezia, sei posti; distretto della Corte di appello di Genova, quattro posti; distretto della Corte di appello di Bologna, un posto; distretto della Corte di appello di Cagliari (1), quattro posti. (1) Compresi i posti disponibili nella sezione di Corte di appello di Sassari. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate all'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi e da ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, in numero non inferiore alla percentuale prevista al momento dell'assunzione per tale tipologia di rapporto.