IL RETTORE Viste le leggi sull'istruzione superiore; Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4 recante norme per la disciplina dei dottorati di ricerca; Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 - regolamento in materia di dottorato di ricerca; Visto il regolamento adottato da questa Universita' ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 210/1998, emanato con decreto rettorale n. 115/1999 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 8/2000; Vista la legge del 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge del 30 novembre 1989, n. 398; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001; Vista la legge del 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il regolamento d'Ateneo sulla contribuzione studentesca, emanato con decreto rettorale n. 267 del 13 dicembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la deliberazione del consiglio di dipartimento adottata nella seduta del 15 aprile 2003; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 6 maggio 2003; Vista la deliberazione del consiglio accademico adottata nella seduta del 10 giugno 2003; Verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilita' di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione; Preso atto della valutazione positiva del nucleo di valutazione interna; Decreta: Art. 1. Presso l'Universita' per stranieri di Siena e' istituito il XIX ciclo e sono indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati: linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri - area di afferenza: 10 - scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche - settore: L-LIN/02 - durata del corso: tre anni; numero complessivo di laureati da ammettere: quattro; numero borse di studio da assegnare: due (previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001). I titolari di borse di studio sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. Importo delle borse di studio: pari a quello determinato per legge. Contributo annuo per l'accesso e la frequenza: Euro 775 (l'importo puo' essere ridotto secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001); letteratura, storia della lingua e filologia italiana - area di afferenza: 10 - scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche - settore: L-FIL-LET/12 - Durata del corso: tre anni; numero complessivo di laureati da ammettere: quattro; numero borse di studio da assegnare: due (previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001). I titolari di borse di studio sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. Importo delle borse di studio: pari a quello determinato per legge. Contributo annuo per l'accesso e la frequenza: Euro 775 (l'importo puo' essere ridotto secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001).