IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

    Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione
delle  persone  incaricate  del  controllo  di  legge  dei  documenti
contabili;
    Visto  il  decreto  ministeriale 12 aprile 1995, col quale veniva
formato  il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e
12 del predetto decreto legislativo n. 88 del 1992;
    Vista  la  legge  3 maggio  1997, n. 132, recante «Nuove norme in
materia di revisori contabili»;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99,  con  il  quale  e' stato emanato il regolamento recante norme
concernenti  le  modalita'  di  esercizio  della funzione di revisore
contabile;
    Vista  la comunicazione della commissione centrale per i revisori
contabili  con  la  quale, in data 3 luglio 2003, sono stati indicati
ulteriori  centocinquanta  nominativi  di  soggetti  in  possesso dei
requisiti  prescritti  per  la  iscrizione  nel registro dei revisori
contabili;
      Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori contabili
anche  i  soggetti di cui alla predetta nuova comunicazione, ai sensi
dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998;

                              Decreta:

    Nel  registro  dei  revisori  contabili,  formato con decreto del
Ministro  di  grazia  e giustizia del 12 aprile 1995, sono iscritti i
soggetti indicati nell'elenco allegato al presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 3 luglio 2003
                                      Il direttore generale: Mele