IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»; Visto in particolare l'art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001, che prevede, con riferimento al periodo transitorio, l'ammissione alla prestazione del servizio civile su base volontaria delle cittadine italiane di eta' compresa tra i diciotto e i ventisei anni e dei cittadini riformati per inabilita' al servizio militare che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 64 del 2001, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' stabilita, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi al servizio civile nel periodo transitorio; Visto l'art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, che prevede la possibilita' di svolgere il servizio civile all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti di cui all'art. 7, comma 2 della medesima legge, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile nonche' in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione tra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalita' ai quali l'Italia partecipa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, recante «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»; Vista la circolare del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16, recante «Enti e progetti del servizio civile nazionale. Procedure di selezione dei volontari» e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2003 recante, tra l'altro, la determinazione, per l'anno 2003, del contingente di giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 64 del 2001 e ulteriori disposizioni relative al trattamento economico e al servizio civile all'estero; Considerato che dal 1° luglio 2003 l'Italia ha assunto, per un semestre, la presidenza dell'Unione europea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio 2003, recante «Disciplina del contingente di volontari da avviare all'estero e delle iniziative di servizio civile nazionale in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea»; Considerato che con nota del Ministro per i rapporti con il Parlamento al Presidente della Commissione europea, e' stato evidenziato l'interesse della Presidenza italiana a sostenere l'avvio di iniziative comunitarie atte a promuovere la diffusione a livello europeo di forme di servizio civile e si annunciano specifiche iniziative dell'Italia, nell'ambito del semestre di Presidenza, per dare impulso a tali iniziative; Visto il trattato di adesione all'Unione europea firmato da Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia il 16 aprile 2003 ad Atene; Considerata l'utilita' di una iniziativa specifica del servizio civile italiano come contributo alla volonta' del Governo di favorire la nascita, nell'ambito dell'Unione europea, di circuiti di scambio e di partecipazione che favoriscano la messa in atto di concrete iniziative ed attivita' svolte nei vari Paesi dell'Unione ed in quelli in via di adesione, al fine di creare forme di cittadinanza europea che vedano protagonisti i giovani; Decreta: Art. 1. Progetti straordinari di servizio civile all'estero avviati nei Paesi europei entro il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea E' indetto un bando straordinario per la presentazione di progetti di servizio civile da realizzarsi nei quindici Paesi dell'Unione europea e nei dieci Paesi che entreranno nell'Unione a far data dal 2004 e per la successiva selezione di volontari da impiegare all'estero, nei limiti del contingente annuale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2003 citato in premessa. Detti progetti devono essere avviati ad esecuzione nel corso dei sei mesi di Presidenza italiana dell'Unione europea, previa approvazione da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile (di seguito: «l'Ufficio») ai sensi dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64, con le modalita' piu' avanti specificate. Per la presentazione dei progetti e la selezione dei volontari si applicano le procedure previste nella circolare dell'Ufficio del 29 novembre 2002, prot. n. 31550/III/2.16, salvo quanto diversamente disciplinato dal presente bando straordinario. I progetti dovranno mirare a favorire e sostenere il crescere delle dimensioni di cittadinanza e di servizio civile estese alla scala europea, concretizzate attraverso l'esperienza di impegno con strutture, enti e giovani degli altri Paesi europei, nei settori di attivita' previsti dalla legge n. 64/2001. I progetti dovranno inoltre prevedere la partnership con un ente del Paese di destinazione dei volontari e prevedere l'impiego di almeno due volontari per ogni Paese europeo interessato dal progetto.