IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986, n. 958, contenente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa 11 febbraio 1988,
n. 62,  che  approva  il  regolamento  concernente  i  criteri  e  le
modalita'  per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonche',
la  durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze
armate e successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  o di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di  altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha
ridotto  a  quattordici  mesi  la  ferma di leva per gli ufficiali di
complemento;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'art.  1,  comma  1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  22 aprile 1999,
n. 188,  emanato  in  esecuzione  dell'art.  3,  comma 6, della legge
15 maggio  1993, n. 127, concernente il regolamento recante norme per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
per  il  reclutamento  del  personale  dell'esercito,  della marina e
dell'aeronautica;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della piu' volte citata
legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  concernente il regolamento recante
norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al servizio militare, con
annesso  elenco  delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita';
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale  a  norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 331;
    Visto   il   decreto   ministeriale  9 maggio  2003,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  non  prevede  per  l'anno 2004 partecipazione di
personale femminile ai concorsi per l'ammissione ai corsi per allievi
ufficiali di complemento dell'Esercito;
    Ritenuto,  al fine di soddisfare prioritarie esigenze della Forza
armata,  di  prevedere  che  il  reclutamento  di giovani laureati in
discipline  di  particolare  interesse,  quali  medicina e chirurgia,
ingegneria  civile  ed  ingegneria edile, da ammettere alla frequenza
dei  corsi  allievi  ufficiali  di  complemento che avranno luogo nel
corso del 2004 avvenga per aree geografiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.   Sono   indetti  i  seguenti  concorsi  per  l'ammissione  di
trecentosette  giovani  ai  sottonotati  corsi  allievi  ufficiali di
complemento (AUC) per il conseguimento della nomina a sottotenente di
complemento  del  Corpo  degli  ingegneri  dell'Esercito  e del Corpo
sanitario  (medici,  chimici-farmacisti,  odontoiatri  e  veterinari)
dell'esercito,  con  il  numero  di  posti  e con le date di inizio a
fianco di ciascun corso indicati:
      a. Corpo degli ingegneri dell'esercito (AUC Corpo ingegneri):
        (1) 118° corso: 34 posti - incorporazione 7 gennaio 2004;
        (2) 119° corso: 34 posti - incorporazione 1° aprile 2004;
        (3) 120° corso: 34 posti - incorporazione 1° luglio 2004;
        (4) 121° corso: 34 posti - incorporazione 5 ottobre 2004.
    Il  numero  dei giovani da ammettere a ciascun corso e' ripartito
in   base   al   possesso   dei   diplomi   di  laurea  specialistica
sottoindicati,  ovvero  di quelli ai medesimi corrispondenti indicati
al  successivo  art. 2,  comma  1,  lettera  d.  (1)  e,  per  i soli
concorrenti   laureati   in   ingegneria   civile/edile,   alle  aree
geografiche   indicate   nell'allegato   C,   che  costituisce  parte
intregrante del presente decreto:

=====================================================================
                         |118° corso|119° corso|120° corso|121° corso
=====================================================================
ingegneria chimica       |     3    |     4    |     3    |     4
---------------------------------------------------------------------
ingegneria civile/edile  |    12    |     9    |    12    |     9
---------------------------------------------------------------------
ingegneria elettronica   |     3    |     4    |     3    |     4
---------------------------------------------------------------------
ingegneria elettrica     |     3    |     3    |     3    |     3
---------------------------------------------------------------------
ingegneria meccanica     |     2    |     2    |     2    |     2
---------------------------------------------------------------------
ingegneria informatica   |     2    |     2    |     2    |     2
---------------------------------------------------------------------
ingegneria aeronautica   |     1    |     1    |     1    |     1
---------------------------------------------------------------------
ingegneria nucleare      |     1    |     2    |     1    |     2
---------------------------------------------------------------------
chimica e chimica        |          |          |          |
industriale              |     2    |     2    |     2    |     2
---------------------------------------------------------------------
fisica                   |     2    |     2    |     2    |     2
---------------------------------------------------------------------
matematica               |     1    |     1    |     1    |     1
---------------------------------------------------------------------
informatica              |     2    |     2    |     2    |     2
---------------------------------------------------------------------
  Totale . . .           |    34    |    34    |    34    |    34

      b.   Corpo   sanitario  dell'Esercito  -  medici,  odontoiatri,
chimici-farmacisti e veterinari (AUC Corpo sanitario):
        (1)  145°  corso  -  posti:  46 medici, 3 chimici-farmacisti,
3 odontoiatri e 5 veterinari; incorporazione 7 gennaio 2004;
        (2)  146°  corso  -  posti:  46 medici, 3 chimici-farmacisti,
3 odontoiatri e 5 veterinari; incorporazione 19 maggio 2004;
        (3)  147°  corso  -  posti:  46 medici, 3 chimici-farmacisti,
3 odontoiatri e 5 veterinari; incorporazione 7 ottobre 2004.
    Il  numero  dei giovani da ammettere a ciascun corso e' ripartito
in  base  al possesso dei diplomi di laurea specialistica indicati al
successivo  art. 2, comma 1, lettera d. (2) e, per i soli concorrenti
laureati  in  medicina  e  chirurgia,  alle aree geografiche indicate
nell'allegato   D  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
    2.  Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere  a.  e  b.  potra'  subire  modificazioni  fino  alla data di
approvazione  della  relativa  graduatoria  di  merito, qualora fosse
necessario  soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse alla
consistenza  dei  ruoli  degli ufficiali ausiliari, in particolare di
quelli di complemento.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  del decreto ministeriale
11 febbraio  1988,  n. 62,  citato nelle premesse, il Ministero della
difesa  ha  facolta'  di  sopprimere  qualsiasi  corso indetto con il
presente decreto e di trasferire giovani da un corso all'altro.