IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n. 62, che approva il regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonche', la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha ridotto a quattordici mesi la ferma di leva per gli ufficiali di complemento; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999, n. 188, emanato in esecuzione dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1993, n. 127, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2004 partecipazione di personale femminile ai concorsi per l'ammissione ai corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Esercito; Ritenuto, al fine di soddisfare prioritarie esigenze della Forza armata, di prevedere che il reclutamento di giovani laureati in discipline di particolare interesse, quali medicina e chirurgia, ingegneria civile ed ingegneria edile, da ammettere alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento che avranno luogo nel corso del 2004 avvenga per aree geografiche; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione di trecentosette giovani ai sottonotati corsi allievi ufficiali di complemento (AUC) per il conseguimento della nomina a sottotenente di complemento del Corpo degli ingegneri dell'Esercito e del Corpo sanitario (medici, chimici-farmacisti, odontoiatri e veterinari) dell'esercito, con il numero di posti e con le date di inizio a fianco di ciascun corso indicati: a. Corpo degli ingegneri dell'esercito (AUC Corpo ingegneri): (1) 118° corso: 34 posti - incorporazione 7 gennaio 2004; (2) 119° corso: 34 posti - incorporazione 1° aprile 2004; (3) 120° corso: 34 posti - incorporazione 1° luglio 2004; (4) 121° corso: 34 posti - incorporazione 5 ottobre 2004. Il numero dei giovani da ammettere a ciascun corso e' ripartito in base al possesso dei diplomi di laurea specialistica sottoindicati, ovvero di quelli ai medesimi corrispondenti indicati al successivo art. 2, comma 1, lettera d. (1) e, per i soli concorrenti laureati in ingegneria civile/edile, alle aree geografiche indicate nell'allegato C, che costituisce parte intregrante del presente decreto: ===================================================================== |118° corso|119° corso|120° corso|121° corso ===================================================================== ingegneria chimica | 3 | 4 | 3 | 4 --------------------------------------------------------------------- ingegneria civile/edile | 12 | 9 | 12 | 9 --------------------------------------------------------------------- ingegneria elettronica | 3 | 4 | 3 | 4 --------------------------------------------------------------------- ingegneria elettrica | 3 | 3 | 3 | 3 --------------------------------------------------------------------- ingegneria meccanica | 2 | 2 | 2 | 2 --------------------------------------------------------------------- ingegneria informatica | 2 | 2 | 2 | 2 --------------------------------------------------------------------- ingegneria aeronautica | 1 | 1 | 1 | 1 --------------------------------------------------------------------- ingegneria nucleare | 1 | 2 | 1 | 2 --------------------------------------------------------------------- chimica e chimica | | | | industriale | 2 | 2 | 2 | 2 --------------------------------------------------------------------- fisica | 2 | 2 | 2 | 2 --------------------------------------------------------------------- matematica | 1 | 1 | 1 | 1 --------------------------------------------------------------------- informatica | 2 | 2 | 2 | 2 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 34 | 34 | 34 | 34 b. Corpo sanitario dell'Esercito - medici, odontoiatri, chimici-farmacisti e veterinari (AUC Corpo sanitario): (1) 145° corso - posti: 46 medici, 3 chimici-farmacisti, 3 odontoiatri e 5 veterinari; incorporazione 7 gennaio 2004; (2) 146° corso - posti: 46 medici, 3 chimici-farmacisti, 3 odontoiatri e 5 veterinari; incorporazione 19 maggio 2004; (3) 147° corso - posti: 46 medici, 3 chimici-farmacisti, 3 odontoiatri e 5 veterinari; incorporazione 7 ottobre 2004. Il numero dei giovani da ammettere a ciascun corso e' ripartito in base al possesso dei diplomi di laurea specialistica indicati al successivo art. 2, comma 1, lettera d. (2) e, per i soli concorrenti laureati in medicina e chirurgia, alle aree geografiche indicate nell'allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1, lettere a. e b. potra' subire modificazioni fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari, in particolare di quelli di complemento. 3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, citato nelle premesse, il Ministero della difesa ha facolta' di sopprimere qualsiasi corso indetto con il presente decreto e di trasferire giovani da un corso all'altro.