IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  20 settembre  1980, n. 574, sull'unificazione e
riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  1° febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di stato, agli Agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione   dell'art. 3  della  legge  6 marzo  1992,  n. 216,  in
materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
stato  e  avanzamento  del  personale  non  direttivo e non dirigente
dell'Arma   dei   carabinieri,  modificato  con  decreto  legislativo
28 febbraio 2001, n. 83;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il  regolamento  recante  norme  per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio   militare,   con   annesso  elenco  delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
    Vista   la  direttiva  tecnica  19 aprile  2000  della  Direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione generale della
sanita'  militare  per  delineare  il  profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto   il  decreto  ministeriale  12 gennaio  2001,  emanato  in
applicazione   dell'art. 5,   comma   2,   del   sopracitato  decreto
legislativo  5 ottobre  2000,  n. 298,  concernente,  tra  l'altro, i
titoli  di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per l'ammissione ai
concorsi  per  il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di
merito,  nonche'  la  composizione  delle  commissioni esaminatrici e
successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Ravvisata  la  necessita'  di indire un concorso per la nomina di
ufficiali  in  servizio  permanente  del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri,  compreso  nel  piano  dei  reclutamenti  del  personale
militare predisposto per l'anno 2004;
    Ravvisata  l'opportunita'  di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non   abbia  luogo,  per  motivi  di  economicita'  e  di  speditezza
dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle  domande  di
partecipazione   presentate   venisse  ritenuto  compatibile  con  le
esigenze  di  selezione  dell'Arma dei carabinieri e con i termini di
conclusione della procedura concorsuale,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di  cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri, con riserva di ventisette posti a
favore  degli  appartenenti  al ruolo ispettori nella qualifica e nei
gradi  di  luogotenente,  maresciallo aiutante sostituto ufficiale di
pubblica  sicurezza,  maresciallo  capo  e  maresciallo  ordinario in
servizio  permanente  dell'Arma dei carabinieri e di diciotto posti a
favore  degli  ufficiali  subalterni  di  complemento  dell'Arma  dei
carabinieri   vincolati   alla   data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1,
alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, citata nelle premesse.
    2. I posti riservati agli appartenenti al ruolo ispettori ed agli
ufficiali  in  ferma  biennale  di  cui al comma 1, eventualmente non
ricoperti  per  insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti
agli  altri  concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di
cui all'art. 16.
    3. Nel  concorso  di  cui  al  comma 1 il numero dei posti potra'
subire  modificazioni,  fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria  di  merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute
esigenze  dell'Arma  dei  carabinieri  connesse  alla consistenza del
ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma stessa.
    4. Resta   impregiudicata   per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti,  di  sospendere  l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
corso,   in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2004.