IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle domande stesse; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante disposizioni in materia di servizi postali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modificazioni; Visto il Contratto collettivo nazionale del personale del comparto universita' in vigore dal 9 agosto 2000; Visto il regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo, emanato con decreto rettorale n. 625 del 18 dicembre 2001, in seguito denominato «regolamento»; Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente in data 31 gennaio 2000, 8 febbraio 2000 e 6 marzo 2000, con le quali sono stati approvati: il progetto di utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzato all'assunzione di personale tecnico amministrativo per un totale di centocinquantasei unita'; la ripartizione del 30% circa dei suddetti posti, quale anticipo, in linea generale del totale; la decisione di demandare alla commissione di cui al senato accademico del 26 ottobre 1999 l'onere di distribuire la totalita' dei posti alle singole strutture sulla base delle risultanze dei carichi di lavoro e tenendo conto delle attribuzioni operate in prima fase di distribuzione, riguardante il 30%; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione nella seduta del 26 marzo 2001 con la quale viene approvato tra l'altro quanto segue: che siano confermati gli impegni gia' assunti derivanti dalle delibere degli Organi di governo aventi per argomento il reclutamento di personale tecnico amministrativo; che i presidi operino, ove necessario, sentiti i rappresentati delle aree scientifico disciplinari e i direttori di dipartimento interessati, le compensazioni con i posti gia' assegnati nella prima fase di distribuzione; che sia attivato nei confronti dei titolari di strutture beneficiari dei rimanenti 2/3 di posti il reclutamento a tempo indeterminato per un posto, e forme alternative al reclutamento a tempo indeterminato qualora abbiano ottenuto piu' di un posto; Vista la delibera del senato accademico in data 4 giugno 2001 con la quale e' stata approvata in via transitoria l'assegnazione di personale tecnico amministrativo a strutture che non rientrano nei parametri statutari in attesa di un rapido processo di definizione dei dipartimenti; Considerato che e' stato attribuito un posto a tempo indeterminato al dipartimento di metodi e modelli matematici; Considerato che e' stata data attuazione all'art. 46 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto universita' e che non sono pervenute domande di trasferimento da altri atenei; Considerato che con decreto rettorale n. 114 del 27 marzo 2002 il suddetto dipartimento e' stato soppresso e che le risorse personali dello stesso sono confluite nel dipartimento di ingegneria della produzione; Considerato che occorre coprire il posto vacante presso il dipartimento di ingegneria della produzione; Considerato che l'unicita' del posto messo a concorso per la struttura interessata non determina l'applicazione delle riserve di cui all'art. 14 del regolamento; Considerato che ai sensi degli articoli 5, 13 e 22 del suddetto regolamento questa amministrazione intende attivare le predette procedure a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo determinato; Vista la nota pervenuta dal direttore del dipartimento interessato; Decreta: Art. 1. Numero dei posti 1. E' indetta procedura selettiva, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con una unita' di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di ingegneria della produzione di questo Ateneo. 2. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 3. La graduatoria di tale procedura potra' essere utilizzata, altresi', per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.