IL DIRIGENTE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro, l'autonomia delle Universita'; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli articoli 4 e 20, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 7, il quale prevede che tra candidati a parita' di merito e di titoli di preferenza e' preferito il candidato di piu' giovane eta'; Visto il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo delle Universita' stipulato in data 9 agosto 2000 ed in particolare l'art. 55, comma 5, il quale dispone, tra l'altro, che l'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003 ed in particolare l'art. 3 che detta disposizioni per l'attivazione delle procedure di reclutamento del predetto personale tecnico-amministrativo; Visto il regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai ruoli a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 2466 del 20 giugno 2003 ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale prevede che l'Amministrazione, al fine di procedere alle assunzioni a tempo determinato, dopo aver verificato l'esistenza di graduatorie vigenti, relative alle professionalita' occorrenti, predisposte per le assunzioni a tempo determinato, in via subordinata accerta l'esistenza di graduatorie predisposte per le assunzioni a tempo indeterminato. A tale scopo agli aspiranti, in sede di redazione della domanda di partecipazione ai concorsi per posti a tempo indeterminato, puo' essere richiesto di manifestare la disponibilita' alla costituzione di rapporti a termine lasciando impregiudicata, comunque, la possibilita' di optare per il rapporto a tempo indeterminato in qualunque momento se ne presenti la possibilita'; Visto il decreto direttoriale n. 316 del 4 ottobre 2002 con il quale, in esecuzione della delibera n. 2 del 3 luglio 2002 del consiglio di amministrazione di questa Universita', e' stata, tra l'altro, disposta l'assunzione a tempo indeterminato di due unita' di personale appartenente alla categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la facolta' di architettura di questo Ateneo; Visto il decreto direttoriale n. 410 del 29 novembre 2002 con il quale, tra l'altro, e' stata autorizzata la procedura di mobilita' per il reclutamento dall'esterno delle suddette due unita' di personale, disponendo che, qualora tale procedura abbia esito negativo, venga attivata la procedura concorsuale mediante emissione di apposito bando di concorso; Vista la nota dirigenziale prot. n. 5702/E del 31 dicembre 2002, con la quale, tra l'altro, e' stata attivata la procedura di mobilita' ex art. 46 del citato C.C.N.L. del comparto universita' per la copertura dei suindicati due posti di categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; Considerato che la predetta procedura di mobilita' ex art. 46 C.C.N.L. 9 agosto 2000 ha avuto esito negativo; Viste la note direttoriali prott. n. 263/C del 13 giugno 2003 e n. 293/C del 25 giugno 2003 con le quali, tra l'altro, e' stata attivata la procedura di mobilita' ex art. 7, legge 16 gennaio 2003, n. 3, per la copertura del suindicato posto; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, prot. n. 4241/9/SP del 14 luglio 2003, con la quale, tra l'altro, il suddetto dipartimento ha comunicato di non avere unita' di personale in mobilita' da assegnare; Visto l'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574, che prevede una riserva obbligatoria del 2% dei posti messi a concorso a favore degli ufficiali di complemento delle tre forze armate che hanno terminato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 37, comma 1, della medesima legge; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone a favore di tali soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed in particolare l'art. 18, commi 7 e 8, dai quali si evince, rispettivamente, che e' stata fissata una nuova aliquota, nella misura del 30% dei posti messi a concorso, per la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme contratte e che qualora tale riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi nella stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei, Considerato che ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso e che se in relazione a tale limite sia necessaria una riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva; Accertato che tale riduzione proporzionale non rende operante le riserve nei confronti dei soggetti beneficiari di cui alle citate leggi n. 574/1980 e n. 68/1999; Accertato, infine, che la medesima riduzione proporzionale da' luogo ad una frazione di posto pari a 0,37 che si cumula alla precedente frazione di posto relativa ad altri concorsi banditi presso questa Universita' pari a 0,92 per un totale di 0,29 determinando, pertanto, l'impossibilita' di riservare un posto ai soggetti beneficiari del sopra menzionato decreto legislativo n. 215/2001 con un residuo di 0,29; Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del 15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 dell'11 novembre 1998, con particolare riferimento alla devoluzione al dirigente della ripartizione del personale della competenza all'emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure di selezione del personale; Decreta: Art. 1. Indizione e riserva E' indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la facolta' di medicina e chirurgia della Seconda Universita' degli studi di Napoli, di cui uno riservato ai volontari di ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte a norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001. Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dal presente articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio. Nel caso in cui non vi siano aspiranti riservatari idonei i posti saranno liberi e verranno ricoperti utilizzando la graduatoria generale di merito.