E' indetto in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1867 del 2 settembre 2003, avviso pubblico di selezione per l'attribuzione di incarichi di responsabile di struttura complessa - ex secondo livello - per posti di dirigente medico, e segnatamente: posti nella disciplina ortopedia e traumatologia; Il presente avviso e' disciplinato dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al decreto legislativo n. 165/2001, al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, ed al decreto legislativo n. 229/1999. Art. 1. Requisiti per l'ammissione Possono partecipare all'avviso gli aspiranti all'incarico dell'uno o dell'altro sesso (legge n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di una dei Paesi dell'Unione europea; b) idoneita' fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato a cura della U.S.L. prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente delle PP.AA. ed il personale dipendente degli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' dispensato dalla visita medica; c) iscrizione all'ordine dei medici, attestato da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale in uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio; d) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'avviso o in disciplina equipollente, e specializzazione nella stessa disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina a selezione. L'anzianita' di servizio deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento nonche' il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali. Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.S. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli art. 1, comma 2 e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 257/91, si richiama quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali, o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita', nonche' se il servizio sia stato prestato a tempo pieno o definito. E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. e) il candidato, al quale verra' conferito l'incarico di responsabile di struttura complessa cui alla presente procedura, ha l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, entro un anno dall'inizio dell'incarico. Il mancato superamento del primo corso utile, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determinera' la decadenza dall'incarico stesso, cosi' come stabilito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/99; f) curriculum formativo e professionale ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione. L'accertamento del possesso dei requisiti sopraindicati e' effettuato dalla commissione esaminatrice di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229/99. A norma dell'art. 7 del punto 1 del decreto legislativo n. 29/93, e successive modifiche ed integrazioni, e' garantita la parita' e la pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Non possono partecipare coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione.