IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle domande stesse; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante disposizioni in materia di servizi postali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente in particolare riserve, nei pubblici concorsi, a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'art. 34; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1995, e successive modificazioni; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto universita' sottoscritto in data 9 agosto 2000, nonche' il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il biennio economico 2000-2001; Visto il regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo, emanato con decreto rettorale n. 625 del 18 dicembre 2001, in seguito denominato «regolamento»; Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente in data 31 gennaio 2000 e 8 febbraio 2000, con le quali sono state accantonate le risorse finanziarie finalizzate all'assunzione di personale di qualifiche elevate; Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente in data 24 luglio 2000 e 28 luglio 2000, con le quali e' stata approvata, tra le altre, l'attribuzione di un posto di coordinatore dell'area elaborazione dati al Centro servizi informatici e telematici di ateneo; Considerato che non sono pervenute domande di trasferimento da altri atenei; Considerato che l'unicita' del posto messo a concorso per la struttura interessata non determina l'applicazione delle riserve di cui all'art. 14 del regolamento; Considerato che ai sensi degli articoli 5, 13 e 22 del suddetto regolamento questa amministrazione intende attivare le predette procedure a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo determinato; Vista la nota pervenuta dal direttore della struttura interessata; Considerato che e' stata data attuazione all'art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Decreta: Art. 1. Numero dei posti 1. E' indetta procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con una unita' di personale da inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Centro servizi informatici e telematici di questo ateneo. 2. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 3. La graduatoria di tale procedura potra' essere utilizzata, altresi', per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.