IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986, n. 958, contenente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  1° febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato  o  al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo Forestale
dello Stato;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  o di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visti  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di  altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali  e  successive  modificazioni ed integrazioni ed il decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, che a decorrere dal 1° gennaio
2004 abroghera' le disposizioni della legge precitata;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza per
l'ammissione  ai  concorsi  per  la nomina ad ufficiale dell'Arma dei
carabinieri;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  5,  della  sopracitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono causa di non
idoneita';
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  direzione
generale  della  Sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale   a   norma  dell'articolo  3,  comma  1,  della  legge
14 novembre   2000,   n. 331,   modificato  con  decreto  legislativo
31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 settembre  2002,  emanato in
applicazione  dell'articolo  23,  comma  5,  del  sopracitato decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i
criteri  e  le  modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma
prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
    Visto   il   decreto   ministeriale  9 maggio  2003,  emanato  in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  6,  della  sopracitata  legge
20 ottobre  1999,  n. 380,  che,  nel  definire, tra l'altro, i ruoli
dell'Arma  dei  carabinieri  nei  quali  avverra'  nell'anno  2004 il
reclutamento  del  personale femminile, ha fissato l'aliquota massima
di  detto  personale  che  potra'  essere  ammesso  ai  corsi allievi
ufficiali  in  ferma  prefissata  dell'Arma  stessa  al  20%  per gli
ausiliari  del  ruolo speciale ed al 100% per gli ausiliari del ruolo
tecnico - logistico;
    Ravvisata  la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami,
per  il  reclutamento  nel  corso del 2004 di complessivi 192 allievi
ufficiali  in  ferma  prefissata,  ausiliari del ruolo speciale e del
ruolo  tecnico-logistico  dell'Arma  dei  carabinieri, con riserva di
rideterminarne eventualmente il numero in funzione delle disposizioni
che  saranno  contenute  nella emananda legge relativa al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;
      Ritenuto   opportuno   prevedere  che  alle  prove  concorsuali
successive a quella di selezione culturale venga ammesso un numero di
concorrenti  idonei  via  via  decrescente,  sufficiente, comunque, a
garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a concorso,
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.  Sono  indetti  i  seguenti concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione   ai   sottonotati  corsi  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata  dell'Arma  dei  carabinieri, con il numero di posti e con
inizio nel mese a fianco di ciascun corso indicati:
      a) concorso per l'ammissione di novantadue allievi ufficiali ai
corsi  per  il  conseguimento  della  nomina  a sottotenente in ferma
prefissata, ausiliario del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri:
        (1) 5° corso: trenta posti - incorporazione aprile 2004;
        (2) 6° corso: trentuno posti - incorporazione settembre 2004;
        (3) 7° corso: trentuno posti - incorporazione gennaio 2005;
      b)  concorso  per  l'ammissione  di  cento allievi ufficiali ai
corsi   per   il  conseguimento  della  nomina  a  tenente  in  ferma
prefissata,  ausiliario  del ruolo tecnico - logistico, ripartiti per
le specialita' di seguito indicate:
        (1) 5° corso: trentasei posti - incorporazione aprile 2004:
          undici per la specialita' amministrazione;
          diciasette per la specialita' medicina;
          tre per la specialita' veterinaria;
          cinque per la specialita' telematica;
        (2)  6°  corso:  trentatre  posti  - incorporazione settembre
2004:
          undici per la specialita' amministrazione;
          quattro per la specialita' commissariato;
          dieci per la specialita' medicina;
          tre per la specialita' genio;
          cinque  per  la  specialita'  investigazioni scientifiche -
specializzazione fisica;
        (3) 7° corso: trentuno posti - incorporazione gennaio 2005:
          undici per la specialita' amministrazione;
          sette per la specialita' medicina;
          tre per la specialita' psicologia applicata;
          cinque per la specialita' telematica;
          due   per  la  specialita'  investigazioni  scientifiche  -
specializzazione chimica;
          tre   per  la  specialita'  investigazioni  scientifiche  -
specializzazione biologia.
    Il  mese  di  prevista  incorporazione  indicato per ciascuno dei
corsi di cui alle precedenti lettere a) e b) potra' essere modificato
per sopraggiunte esigenze organizzative degli Istituti addestrativi.
    2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare concorrenti,
anche  se  alle  armi, sia di sesso maschile, che di sesso femminile.
Pertanto  le  disposizioni  del  presente  decreto,  in  mancanza  di
espressa  indicazione,  devono  intendersi riferite ai concorrenti di
entrambi i sessi.
    3.  Il reclutamento del personale femminile, tuttavia, non potra'
superare   nel  concorso  per  AUFP,  ausiliari  del  ruolo  speciale
dell'Arma  dei  carabinieri  l'aliquota  percentuale  massima del 20%
fissata   dal   decreto  ministeriale  9 maggio  2003,  citato  nelle
premesse. Pertanto, il numero massimo dei posti disponibili per detto
personale,  calcolato in base alla citata aliquota percentuale, e' di
sei  posti  per  ciascuno  dei  tre  corsi.  Nel  concorso  per AUFP,
ausiliari  del  ruolo  tecnico-logistico  dell'Arma  dei carabinieri,
invece,  il  reclutamento  del  personale  femminile  non  soggiace a
limitazione,  tenuto conto dell'aliquota percentuale del 100% fissata
nel predetto decreto ministeriale.
    4.  I  posti  disponibili per un concorso, corso e specialita' di
cui   al   precedente   comma   1  eventualmente  non  ricoperti  per
insufficienza  di  concorrenti  idonei  potranno  essere  portati  in
aumento  a  quelli  del corso successivo oppure devoluti a favore del
parallelo  concorso  ovvero di un altro corso o di altra specialita',
anche   nel   medesimo  corso,  secondo  le  esigenze  dell'Arma  dei
carabinieri.
    5.  In  ciascuno  dei  concorsi  di  cui al precedente comma 1 il
numero  dei  posti  potra'  subire  modificazioni,  fino alla data di
approvazione  della relativa graduatoria di merito, in relazione alle
disposizioni  che  saranno contenute nella legge relativa al bilancio
di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 2004, nonche' in
funzione  della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari
dell'Arma dei carabinieri.